CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma pressoRicc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via delle Milizie n.Numero di raccolta generale 17961/20269; Data pubblicazione 04/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 2898/67/2016 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sezione distaccata di Brescia,depositata in data 16/5/2016;nonchésul ricorso iscritto al n. 10408/2020 R.G. proposto daAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3437/25/2019 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sezione distaccata di Brescia,depositata in data 9/9/2019;udita la relazione delle cause svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 9 aprile 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;udita l’Avvocata dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate;Con riferimento al ricorso n. R.G. 19/2017Ricc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 17961/2026Nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “laData pubblicazione 04/06/2026società” o “la contribuente”), operante nel settore dei rottami ferrosi,fu svolta una verifica fiscale da parte dei funzionari dell’Agenzia delleEntrate che si concluse con processo verbale di constatazione del 14marzo 2014, dal quale risultò che la contribuente, nelle annualità dal2005 al 2011, aveva contabilizzato fatture per operazionisoggettivamente inesistenti.L’ufficio pervenne a tale conclusione sulla base di varie circostanzedi fatto.In particolare, dai riscontri eseguiti emerse che i codici fiscali indicatinelle fatture apparentemente emesse dalle presunte fornitricicorrispondevano a quelli di società cessate da anni; le denominazionidelle presunte fornitrici appartenevano a soggetti estinti o comunquediversi da quelli riportati in fatture; la contribuente avevasistematicamente omesso di indicare i suddetti presunti fornitorinell’elenco clienti-fornitori; la contribuente effettuava prelievi dicontanti con frequenza giornaliera dai propri conti correnti bancari epostali, la cui provvista si generava attraverso i bonifici ricevuti dalleaziende clienti; in sede di contraddittorio, il legale rappresentante,interrogato dai verificatori in merito alle indicate circostanze, nonrispose alle domande.Sulla base di tali elementi, l’ufficio emise diversi avvisi diaccertamento, uno per ciascuna delle annualità sottoposte a verifica,recuperando a tassazione i costi risultanti dalle false fatture e l’ivaindebitamente detratta.Avverso gli atti impositivi, la contribuente propose distinti ricorsi che,nel contraddittorio con l’ufficio, furono riuniti e respinti dalla C.T.P.di Brescia.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con l’ufficio, laC.T.R. territoriale riformò la sentenza di primo grado, annullando gliNel ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro lasentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha propostoRicc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 17961/2026acquiescenza espressa con riferimento al recupero dei costi ai finiData pubblicazione 04/06/2026delle imposte sul reddito e con riferimento all’Irap.Resiste con controricorso la contribuente.Il sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, ha depositato requisitoria scritta.Con riferimento al ricorso n. R.G. 10408/2020Con gli avvisi di accertamento T9H03A402156/2015 relativo all’annod’imposta 2012 e T9H03A402171/2015, relativo all’anno d’imposta2013, l’ufficio contestò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche“la contribuente” o “la società”) di aver compiuto operazionisoggettivamente inesistenti e, pertanto, recuperò a tassazione i costirelativi alle fatture riferibili alle operazioni contestate.Gli avvisi di accertamento indicati scaturirono dalla stessa verificaconclusasi con pvc del 14 marzo 2014 dal quale scaturirono gli attiimpositivi di cui al ricorso per cassazione n. R.G. 19/2017.Oltre al recupero dei costi ai fini dell’imposta sul reddito, l’ufficiochiese il versamento dell’iva riportata nelle fatture relative alleoperazioni soggettivamente inesistenti, provvedendo a formalizzaredenuncia penale per l’ipotesi di reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74del 2000.I ricorsi proposti alla C.T.P. di Brescia, dopo la riunione, furonorespinti nel contraddittorio con l’ufficio.La C.T.R. territoriale, su appello della società, riformò la sentenza diprimo grado ed annullò gli atti impositivi impugnati in prime cure.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso lasentenza d’appello, sulla base di due motivi.Resiste con controricorso la società.Il sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] DiMauro, ha depositato una requisitoria scritta.Ragioni della decisioneRicc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026Innanzitutto, è opportuno riunire le cause, in quanto connesseNumero di raccolta generale 17961/2026soggettivamente e oggettivamente: le questioni giuridDaictah peub blicdaazio ne 04/06/2026affrontare, infatti, sono analoghe, anche se relative a diverseannualità d’imposta.Con riferimento al ricorso n. R.G. 19/2017Si deve dare atto che l’amministrazione ricorrente, in ricorso, haprestato acquiescenza espressa alla sentenza impugnata nella partein cui quest’ultima ha rigettato la ripresa dei costi ai fini delle impostedirette e ha ritenuto non applicabile la disciplina del raddoppio deitermini di accertamento al recupero dell’Irap.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Sulla ritenuta decadenzadell’Ufficio da potere accertativo relativamente alle annualità dal2005 al 2008: Violazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versionevigente ratione temporis, dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, dell’art.8 della legge n. 74 del 2000 e dell’art. 331 c.p.p., nonché falsaapplicazione dell’art. 1, commi da 130 a 132 della legge n. 208/2015,in relazione all’art. 360, coma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza impugnata per aver ritenuto maturata ladecadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento relativamente alleannualità dal 2005 al 2008, visto che non era stata presentata ladenuncia penale, per gli illeciti tributari integranti fattispecie di reatoex d.lgs. n. 74 del 2000, prima dello spirare dei termini ordinari didecadenza.Deduce l’agenzia che alla fattispecie di causa è applicabile l’art. 2,comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in quanto gli avvisi diaccertamento impugnati in prime cure, relativi a periodi d’impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, eranogià stati notificati alla data di entrata in vigore del detto decretolegislativo, con la conseguenza che, ai fini dell’operatività delraddoppio dei termini, non era necessaria la presentazione delladenuncia prima della scadenza dei termini ordinari.1.1. Il motivo è fondato.Ricc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026Questa Corte ha recentemente ribadito che “in tema di termini diNumero di raccolta generale 17961/2026decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall'art.D ata4 p3u bbldicaezlio ne 04/06/2026d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972 per l'IVA, sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre2015 non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che hanno escluso l'operativitàdel raddoppio quando la denuncia sia presentata o trasmessa oltrela scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti, nonchéquelle apportate dai commi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del2015, che hanno determinato il venir meno della disciplina sulraddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2,comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effettidegli avvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre aisensi dell'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modificherecate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisirelativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016e ai periodi successivi” (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 25191 del19/09/2024, Rv. 672376 - 01).Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento erano stati notificati indata 23/6/2014, con la conseguenza che si applicava, al termine diaccertamento, il raddoppio del termine ordinario di decadenza aprescindere dalla tempestiva presentazione della denuncia penale.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Sulla ritenutadecadenza dell’ufficio dal potere accertativo relativamente alleannualità 2005 e 2006: Violazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R.n. 600 del 1973, e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nellaversione vigente ratione temporis, dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000e dell’art. 331 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto l’Ufficio decaduto dal potere accertativo relativo alleannualità 2005 e 2006 in quanto esse non rientrano tra i periodid’imposta per i quali la Procura della Repubblica aveva esercitatol’azione penale.Ricc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/20262.1. Il motivo è fondato.Numero di raccolta generale 17961/2026Questa Corte ha avuto modo, recentemente, di precisareD atca hpuebb li“cainzio ne 04/06/2026tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testovigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatticomportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.,indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia,dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è esercitata o è intervenuta unadecisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna”(Cass., sez. 5 -, Ordinanza n. 600 del 10/01/2025, Rv. 673712 - 01).Ne consegue che, secondo la disciplina vigente ratione temporis,applicabile ai fatti di causa, non c’era bisogno, ai fini del raddoppiodell’ordinario termine di decadenza dell’accertamento, dell’atto diesercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero.3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Ai fini Iva, sulla ritenutaillegittimità del recupero per gli acquisti effettuati con il regime delreverse charge: violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma7, 18 comma 1, 19 comma 1, 74 comma 7 del d.P.R. n. 633/72, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo ilrecupero iva per gli acquisti registrati con il sistema del reversecharge.Deduce l’Agenzia che ha errato la C.T.R. nel ritenere che, in regimedi inversione contabile, la fatturazione di acquisti di rottamemetallico soggettivamente inesistenti non arrechi alcun dannoall’erario perché non incrementerebbe il diritto a detrazione delcessionario.L’inesistenza del danno per l’erario impedirebbe al fisco di recuperarel’iva detratta.Deduce l’Agenzia che anche nel regime di inversione contabile ilcessionario che assolve all’obbligo iva sulle operazioni autofatturateha diritto alla detrazione quando procede alle cessioni a valle, inconformità con l’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.Ricc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026Senonché, afferma l’Agenzia che la frode opera come limite alNumero di raccolta generale 17961/2026generale principio di neutralità dell’iva, con la conseguenDzaata pcuhbbelic aizlio ne 04/06/2026diritto alla detrazione non può essere riconosciuto al soggetto(l’odierna contribuente) che abbia emesso la fattura a fronte dioperazioni anche solo soggettivamente inesistenti.3.1. Il motivo è fondato.Questa Corte ha, anche di recente, statuito che “in tema di IVA, econ riguardo al regime del reverse charge o inversione contabile, inapplicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustiziadella UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazionedi cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che,sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddettoregime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando,alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stessocommesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovutosapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto didetrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicementeconsapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e nonabbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivoIVA” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 4250 del 10/02/2022, Rv.663882-01).Ne consegue che, in mancanza di prova degli elementi “scriminanti”di cui alle letere a) e b) del citato arresto giurisprudenziale dilegittimità, il contribuente-cessionario che ha integrato la fatturaemessa dal cedente con l’indicazione fittizia di un diverso soggettocome venditore e che ha versato l’iva non ha diritto alla detrazionedell’iva versata in sede di acquisto.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Ai fini iva, sulla ritenutasussistenza della buona fede della contribuente: violazione o falsaapplicazione degli artt. 19, 21, 54, comma 2, e 74 del d.P.R. n.633/72 e 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha riconosciuto la buona fede della societàRicc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 17961/2026contribuente, quale elemento “scriminante” al fine di vedersiData pubblicazione 04/06/2026riconosciuto il diritto alla detrazione dell’iva assolta in regime direverse charge per operazioni soggettivamente inesistenti, sullabase della considerazione che i soggetti che operano nel mercato deimateriali ferrosi sarebbero “border line”, sicché sarebbe proprioquesta “opacità” della natura dei soggetti operanti in detto mercatoche avrebbe indotto il legislatore ad introdurre il meccanismo delreverse charge con riferimento all’iva.4.1. Il motivo è fondato.L’introduzione del meccanismo del reverse charge non esonera ilcontribuente dall’adottare le cautele necessarie per non agevolare,di fatto, comportamenti evasivi da parte di soggetti coinvolti nellafiliera commerciale.Orbene, nel caso di acquisti relativi ad operazioni soggettivamenteinesistenti, per riconoscere la sussistenza, in capo al contribuente,dell’elemento psicologico scriminante ai fine del riconoscimento deldiritto alla detrazione dell’iva versata sugli acquisti con il sistema delreverse charge non è sufficiente che il mercato nel quale opera dettocontribuente sia un mercato costituito da soggetti economici borderline, ma è necessario che egli dimostri di aver adottato tutte lecautele che si possono pretendere da un operatore economicoaccorto che non voglia agevolare comportamenti evasivi in materiadi iva.Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello non hanno verificatola sussistenza dell’elemento psicologico scriminante in capo allasocietà contribuente al fine di ritenere illegittima la ripresa ivaesercitata dall’Agenzia.Con riferimento al ricorso n. R.G. 10408/20201.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 8 d.l. n. 16/2012 e dell’art. 109 Tuir in relazioneai princìpi di ripartizione dell’onere probatorio di cui agli artt. 2697c.c. e 2729 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delleEntrate deduce che la C.T.R. ha ammesso la deducibilità dei costiRicc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026ritenendo che, alla luce della nuova disposizione di cui all’art. 8 delNumero di raccolta generale 17961/2026d.l. n. 16 del 2012, la contestazione della falsità ideologDiacta p udbbeliclalezio ne 04/06/2026fatture non rappresenta più un elemento idoneo a rendereindeducibili i costi in esse riportati.Deduce ancora che, in caso di operazioni soggettivamenteinesistenti, i costi sono da riconoscere tutte le volte in cui non sianostati direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposiper i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, masempre a condizione che siano rispettati i requisiti generali dieffettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità dei componenti negativi.Tanto dedotto, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenzaimpugnata per aver ritenuto effettivi i costi sostenuti dalla societàcontribuente, che non ne avrebbe provato l’effettività, con laconseguenza che essi non avrebbero potuto essere dedotti ai finidella ripresa del maggior reddito d’impresa.1.1. Il motivo è infondato.Seppur con una motivazione succinta, i giudici di appello hannoaffermato, correttamente in diritto, che, ai fini della ripresa delleimposte sul reddito, la falsità (solo) soggettiva delle fatture non èsufficiente per ritenere indeducibili i costi sostenuti, se questirispettano i requisiti sostanziali di cui all’art. 109 Tuir.Orbene, pacifico che non si versi in ipotesi di costi per beni e serviziutilizzati per la commissione di delitti non colposi, la C.T.R. haaccertato, in fatto, che sussistono i presupposti di deducibilitàrichiesti dall’art. 109 Tuir, “avendo la parte documentato gliapprovvigionamenti di materiale, le modalità del loro pagamento ela successiva rivendita degli stessi quantitativi” (così, testualmente,la sentenza impugnata).Sicché i giudici di appello non hanno violato i parametri normativievocati in rubrica, ma hanno esaminato la fattispecie di causa eritenuto, in fatto, che gli acquisti di materiale da parte della societàcontribuente fossero effettivi e reali.Ricc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/20262.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaNumero di raccolta generale 17961/2026applicazione dell’art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471/1D9a9ta7 pu, bcbloicaszìio ne 04/06/2026come introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015 (ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per averannullato tout court la ripresa dell’iva applicata in regime di reversecharge, senza applicare lo ius superveniens di cui all’art. 15, comma1, lett. f), del d.lgs. n. 158/2015 che, in riferimento al detto regime,introducendo il comma 9 bis.3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997,ha stabilito che nei casi di operazioni inesistenti, ferma restandol’espunzione sia del debito computato dal soggetto nelle liquidazionid’imposta che della detrazione operata nelle liquidazioni anzidette,si applica la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieciper cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.Il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare anche d’ufficio detto iussuperveniens, nel caso in cui avesse ritenuto (come poi di fatto haritenuto) di annullare la ripresa iva.2.1. Il motivo è fondato.Innanzitutto, deve rilevarsi che la questione fatta valere dall’Agenziadelle Entrate, relativa alla applicazione della sanzione amministrativadi cui al comma 9 bis.3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 non ènuova ed è dunque ammissibile in questa sede, in quanto dettaapplicazione rientrava nei poteri del giudice del merito che, in sededi cognizione della legittimità della ripresa fiscale, ben avrebbepotuto e dovuto, in applicazione dello ius superveniens favorevolealla contribuente, irrogare la sanzione amministrativa in luogo dellaconvalida della ripresa dell’iva a fronte delle operazionisoggettivamente inesistenti.In altri termini, le condizioni per l’applicazione dello ius superveniensrientravano nel perimetro cognitivo del giudice di merito, investitodell’impugnazione della ripresa iva.Tanto precisato, questa Corte a sezioni unite ha chiarito che lasanzione amministrativa di cui al richiamato comma 9 bis.3 dell’art.6 del d.lgs. n. 471 del 1997 si applica quando in capo al contribuenteRicc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 19/2017Numero sezionale 223/2026non vi fosse, al tempo del compimento delle operazioni inesistenti,Numero di raccolta generale 17961/2026l’elemento psicologico fraudolento che non avrebbe consDeatna tpiutbobl icalazio ne 04/06/2026neutralizzazione dell’iva a credito e a debito prevista dalla primaparte della citata disposizione (Sez. U-, Sentenza n. 22727 del20/07/2022, Rv. 665195 - 01).Il giudice d’appello, dopo aver accertato che non vi fossero i requisitiper la ripresa dell’iva contenuta negli avvisi di accertamentoimpugnati, ha omesso di verificare se vi fossero i presupposti perl’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’ultima parte delcomma 9 bis.3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997.3.In conclusione, il ricorso n. R.G. 19/2017 è accolto in tutti e quattroi motivi, mentre il ricorso n. R.G. 10408/2020 è accolto quanto alsecondo motivo, rigettato quanto al primo motivo.Le sentenze impugnate sono cassate in relazione ai motivi accolti ele cause sono rinviate, anche per le spese, alla CGT-2 dellaLombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso n. R.G. 19/2017.Accoglie il secondo motivo del ricorso n. R.G. 10408/2020, rigettatoil primo.Cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia lecause, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, indiversa composizione.Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio NapolitanoRicc. nn. 19/2017 e 10408/2020 – u.p. 9 aprile 2026 est. Napolitano A.