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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28133/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1325/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, elettivamente domiciliata in Roma,via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù procura speciale rilasciata con scrittura privata autenticata in data 6 febbraio 2019 dal [OSCURATO:PERSONA] in Milano, n. 44249/1 rep., –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] IRPEG1983 R.G.

N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.2690/01/2018, depositata il 28 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presentava all’Agenzia delle Entrate di Agrigentoistanza di rimborso per il credito d’imposta IRPEG contenuto nella dichiarazione dei redditi del 1984 della [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro, poi fusa nella [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro, la cui denominazione sociale veniva poi modificatain [OSCURATO:SOCIETA]., società, infine, dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 2 dicembre 1992 rilevava la totalità del complesso aziendale relativo all’attività bancaria esercitata, e la totalità dei beni e dei diritti ad esso inerenti.

2. Proposto dalla contribue nte ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 795/04/2013, depositata il 21 ottobre 2013, lo accoglieva e condannava l’Ufficio al pagamento del credito di imposta oggetto di controversia, oltre interessi.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia , con sentenza n. 26 90 /01/2018 , pronunciata il 14 giugno 2018e depositata in segreteria il 28 giugno 2018, rigettava l’appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

R.G.

N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivodi ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 15 marzo 2016, n. 5069, deduce che sarebbe onere dell’istante allegare e provare la fondatezza della propria pretesa, residuando in capo all’Amministrazione finanziaria la facoltà di contestare i fatti e il credito dedotti dallo stesso.In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, non avrebbe indicato, ai sensi dell’art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il titolo e l’oggetto del credito che si voleva far valere e, dall’altro, non avrebbe presentato, in sede di istanza e unitamente alle ritenute a titolo di acconto, i relativi versamenti, così non consentendo all’Ufficio la verifica sull’esistenza del credito in oggetto.

7. L’unico motivo di ricorso è infondato.

In materia di diritto al rimborso rispetto a crediti ceduti, l’art. 43-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , rubricat o “Cessione dei crediti di imposta”, dispone, al primo comma, che «le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 R.G.

N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi».

In particolare, gli articoli a cui rinvia la norma attengono ai requisiti di forma e di notifica che anche lacessione di crediti vantati nei confronti dello Stato deve assumere affinché sia opponibileall’Amministrazione demandata al pagamento del credito.

In materia, la giurisprudenza ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa appena esposta ed ha ritenuto che « i n materia tributaria, il divieto di cessione dei credi ti d'imposta di cui all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l'oggetto del negozio concluso e non, come nell'ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto» (Cass. 17giugno 2016, n.12552).

Nel caso di cessione d’azienda, infatti, trova applicazione l’art. 2559 cod. civ., che, al primo comma, prescrive che «lacessione dei crediti relativi all' azienda ceduta , anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nelregistro delle imprese».

La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d’azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge.

Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresii crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti R.G.

N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 cod. civ. ( C ass . 19 ottobre 2021, n. 28787).

La doglianza dell’Ufficio è, pertanto, infondata perché non era onere del contribuente provare l’adempimento degli oneri formali richiesti dall’art. 69 e dall’art. 70 del d.P.R. n. 602/1973, rientrando la questione nella diversa fattispecie della cessione di azienda bancaria, disciplinata dall’art. 26 del d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, che prevede specifici adempimenti in materia di cessione di rapporti e di opponibilità.

Così ricostruita la normativa applicabile, non sussiste comunque una violazione delle regole in tema di ripartizione onere della prova perché, come accertato dalla C.T.R., «nel caso di specie è stato dimostrato che i previsti adempimenti (n.d. e . dell’art. 26 del d.lgs. n. 481/1992) sono stati debitamente curati», ed inoltre la titolarità del credito d’imposta era stata riconosciuta in relazione al parallelo contenzioso, definitivamente conclusosi con la sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 1128/29/2015 del 19 marzo 2015(cfr. anche Cass. ord. 9 dicembre 2021, n. 39135, resa tra le stesse parti).

8. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

R.G.

N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio, che s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1325/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, elettivamente domiciliata in Roma,via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù procura speciale rilasciata con scrittura privata autenticata in data 6 febbraio 2019 dal [OSCURATO:PERSONA] in Milano, n. 44249/1 rep., –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] IRPEG1983 R.G. N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.2690/01/2018, depositata il 28 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., presentava all’Agenzia delle Entrate di Agrigentoistanza di rimborso per il credito d’imposta IRPEG contenuto nella dichiarazione dei redditi del 1984 della [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro, poi fusa nella [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro, la cui denominazione sociale veniva poi modificatain [OSCURATO:SOCIETA]., società, infine, dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 2 dicembre 1992 rilevava la totalità del complesso aziendale relativo all’attività bancaria esercitata, e la totalità dei beni e dei diritti ad esso inerenti. 2. Proposto dalla contribue nte ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 795/04/2013, depositata il 21 ottobre 2013, lo accoglieva e condannava l’Ufficio al pagamento del credito di imposta oggetto di controversia, oltre interessi. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia , con sentenza n. 26 90 /01/2018 , pronunciata il 14 giugno 2018e depositata in segreteria il 28 giugno 2018, rigettava l’appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. R.G. N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 31 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivodi ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 15 marzo 2016, n. 5069, deduce che sarebbe onere dell’istante allegare e provare la fondatezza della propria pretesa, residuando in capo all’Amministrazione finanziaria la facoltà di contestare i fatti e il credito dedotti dallo stesso.In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, non avrebbe indicato, ai sensi dell’art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il titolo e l’oggetto del credito che si voleva far valere e, dall’altro, non avrebbe presentato, in sede di istanza e unitamente alle ritenute a titolo di acconto, i relativi versamenti, così non consentendo all’Ufficio la verifica sull’esistenza del credito in oggetto. 7. L’unico motivo di ricorso è infondato. In materia di diritto al rimborso rispetto a crediti ceduti, l’art. 43-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , rubricat o “Cessione dei crediti di imposta”, dispone, al primo comma, che «le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 R.G. N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi». In particolare, gli articoli a cui rinvia la norma attengono ai requisiti di forma e di notifica che anche lacessione di crediti vantati nei confronti dello Stato deve assumere affinché sia opponibileall’Amministrazione demandata al pagamento del credito. In materia, la giurisprudenza ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa appena esposta ed ha ritenuto che « i n materia tributaria, il divieto di cessione dei credi ti d'imposta di cui all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l'oggetto del negozio concluso e non, come nell'ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto» (Cass. 17giugno 2016, n.12552). Nel caso di cessione d’azienda, infatti, trova applicazione l’art. 2559 cod. civ., che, al primo comma, prescrive che «lacessione dei crediti relativi all' azienda ceduta , anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nelregistro delle imprese». La cessione dei crediti, che avvenga in occasione di una cessione d’azienda, pertanto, non necessita di un autonomo e separato atto, verificandosi automaticamente per legge. Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresii crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti R.G. N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 2559 cod. civ. ( C ass . 19 ottobre 2021, n. 28787). La doglianza dell’Ufficio è, pertanto, infondata perché non era onere del contribuente provare l’adempimento degli oneri formali richiesti dall’art. 69 e dall’art. 70 del d.P.R. n. 602/1973, rientrando la questione nella diversa fattispecie della cessione di azienda bancaria, disciplinata dall’art. 26 del d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, che prevede specifici adempimenti in materia di cessione di rapporti e di opponibilità. Così ricostruita la normativa applicabile, non sussiste comunque una violazione delle regole in tema di ripartizione onere della prova perché, come accertato dalla C.T.R., «nel caso di specie è stato dimostrato che i previsti adempimenti (n.d. e . dell’art. 26 del d.lgs. n. 481/1992) sono stati debitamente curati», ed inoltre la titolarità del credito d’imposta era stata riconosciuta in relazione al parallelo contenzioso, definitivamente conclusosi con la sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 1128/29/2015 del 19 marzo 2015(cfr. anche Cass. ord. 9 dicembre 2021, n. 39135, resa tra le stesse parti). 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. R.G. N.1325/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio, che s
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