CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 20 gennaio 2026, la Corte di appello di Firenze, inparziale riforma delle sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Altopascio l’11 luglio 2024),appellata dal Procuratore Generale e dell’imputato, ha revocato la sostituzionedella pena detentiva con la detenzione domiciliare disposta dal primo giudice eha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza delTribunale di Velletri irrevocabile il 27 aprile 2024, confermando la pena di anni 4di reclusione e euro 20.000,00 di multa.Nelle sentenze di merito si dà atto che nel corso di un controllo su stradaeffettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Montecatini nell’auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] eranostati rinvenuti 190 panetti di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipohashish pari a 9.655,7 grammi e la somma in contanti di 1690,00 euro.2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzodel difensore, formulando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. A fronte della richiesta fondata sull’atteggiamento collaborativodell’imputato, la Corte aveva ritenuto che lo stesso si fosse solo limitato adammettere l’evidenza, in contrasto con le prove documentali acquisite eprecisamente con il verbale dell'interrogatorio di garanzia e con il verbale diarresto che i giudici avevano omesso di considerare.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha affermato cheper la fattispecie di reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 era statairrogata la pena nel minimo edittale, ovvero sei anni di reclusione, quando invecedetta pena è quella prevista nel massimo. I giudici, dunque, si erano discostatidal minimo senza offrire adeguata motivazione, ovvero senza dare ragione delcorretto esercizio del proprio potere discrezionale. La pena inflitta in ogni casosarebbe illegittima, in quando il giudice di primo grado, muovendo da una penabase di anni 3 di reclusione, l’aveva aumentata ad anni 6 di reclusione per effettodel riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R n.309/90 e l’aveva poi ridotta ad anni 4 per il rito, quando invece l’aumento perla circostanza su indicata poteva essere da un terzo a due terzi e quindi potevaarrivare al massimo ad anni 5 di reclusione.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso4. Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria con cui ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.5. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.6. Il primo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, è infondato.In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchénon sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessioneo dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n.39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826;Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004,dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanzedi elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.270986), ovvero anche con il richiamo ai precedenti penali(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e adottato un percorsoargomentativo esente dalle censure dedotte. I giudici, prendendo in esame glielementi invocati dalla difesa, ovvero il presunto collaborativo comportamentoprocessuale, hanno rilevato come nel corso dell’interrogatorio di garanzia ilricorrente si fosse avvalso della facoltà di non rispondere e nel corso del giudiziosi fosse limitato ad ammettere di avere agito in quanto in difficoltà economiche;in ogni caso, hanno ritenuto ostativi rispetto alla ulteriore mitigazione della penai plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato.7. Il secondo motivo, come detto, è fondato.Come rilevato dal ricorrente, la Corte, nel confermare la pena inflitta dalgiudice di primo grado, è incorsa in un duplice errore di calcolo della pena: laCorte ha erroneamente individuato la pena base di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R.n. 309/90 e la forbice dell’aumento di pena per effetto della circostanzaaggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90.Sotto il primo profilo, si osserva che la Corte Costituzionale con sentenza del12 febbraio 2014 n. 32 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 bisdel d.l. 30 dicembre 2025 n. 272 convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49 cheaveva modificato l’art. 73 del D.P.R. n. 309/90. Per effetto dell’intervento dellaCorte Costituzionale, la formulazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 torna ad esserequella previgente al d.l. su indicato e dunque la pena di cui all’art. 73 comma 4è da 2 a 6 anni di reclusione e da euro 5.164,00 a euro 77.468,00 di multa. Comeevidenziato dal ricorrente, dunque, la pena di anni 3 di reclusione, individuata dallaCorte quale pena base, non corrisponde al minimo edittale.Sotto il secondo profilo, si osserva che la circostanza aggravante di cui all’art.80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 prevede un aumento di pena su quella del reatobase dalla metà a due terzi. Nel consegue che, per effetto del riconoscimento didetta attenuante, la pena potrà variare da un minimo di 3 anni ad un massimo di10 anni.7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.Il ricorso deve essere nel resto rigettato.Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità dellaaffermazione di responsabilità penale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della penacon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diresponsabilità penale.Così deciso in Roma 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]