CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 31937/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 6.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura dell'affidamento in prova che era stata concessa al ricorrente in data 12.9.2024; Premesso che l'unico motivo di ricorso lamenta che il Tribunale di Sorveglianza non abbia preso in considerazione la possibilità di applicare, all'atto della revoca dell'affidamento in prova, la misura della detenzione domiciliare, pur risultando la "piena disponibilità di un alloggio e del sostegno della sorella"; Rilevato - in disparte ogni considerazione in ordine al fatto che il ricorso non allega che fosse stata formulata specifica istanza di misura alternativa diversa - che, per vero, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha dato atto, nonostante il ricorso affermi la disponibilità di un alloggio, della perdurante difficoltà del condannato, nella precedente sede di ammissione all'affidamento in prova, di indicare un domicilio; Considerato, in ogni caso, che la valutazione da parte dell'ordinanza impugnata delle reiterate violazioni della misura alternativa (compreso il venir meno del condannato all'obbligo di iniziare il lavoro, per cui aveva presentato documentazione attestante l'assunzione, e all'impegno di svolgere attività di volontariato) ha condotto i giudici di sorveglianza ad un giudizio di tale gravità che la prognosi di incompatibilità con il fine rieducativo può intendersi implicitamente riferita ad ogni tipo di misura; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così