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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1990

Cassazione n. 42597/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1990 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle part') udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla

I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso i #eV2021 t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1990 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle part') udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso i #eV2021 t
Sentenza Cassazione n. 42597/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris