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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 27773/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26868/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via Merulana, 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 635/2021 depositata il 26.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.10.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rileva la Corte, in via preliminare, che non risulta acquisito l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso principale tentata dai ricorrenti principali nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e già contumace nel giudizio sfociato nella sentenza impugnata) collettivamente ed impersonalmente presso il suo ultimo domicilio di Lucera, via S. Mancini n. 8/c, entro l'anno dalla morte, né risulta la notificazione del ricorso incidentale nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Data la sussistenza del litisconsorzio necessario processuale di [OSCURATO:PERSONA], e dopo la sua morte degli eredi, che a questo punto vanno anche individuati specificamente e singolarmente per essere trascorso oltre un anno dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inutilizzabilità dell'agevolazione della notifica prevista dall'art. 303 comma 2° c.p.c.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] individuati specificamente e singolarmente, da parte dei ricorrenti principali e dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26868/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via Merulana, 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 635/2021 depositata il 26.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.10.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rileva la Corte, in via preliminare, che non risulta acquisito l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso principale tentata dai ricorrenti principali nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e già contumace nel giudizio sfociato nella sentenza impugnata) collettivamente ed impersonalmente presso il suo ultimo domicilio di Lucera, via S. Mancini n. 8/c, entro l'anno dalla morte, né risulta la notificazione del ricorso incidentale nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Data la sussistenza del litisconsorzio necessario processuale di [OSCURATO:PERSONA], e dopo la sua morte degli eredi, che a questo punto vanno anche individuati specificamente e singolarmente per essere trascorso oltre un anno dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inutilizzabilità dell'agevolazione della notifica prevista dall'art. 303 comma 2° c.p.c. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] individuati specificamente e singolarmente, da parte dei ricorrenti principali e dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 27773/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris