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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32092/2026

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o di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di MosèMolli di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,segnatamente, con:  a) sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 23 giugno 202,irrevocabile il 9 giugno 2023, di condanna per i reati di cui all’art. 110, 416-biscod. pen., commesso in Napoli il 2 aprile 2015; b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari, in data 18 giugno2015,irrevocabile il 14 gennaio 2016, di applicazione della pena per i reati di cui agliartt. 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974 e 648 cod. pen., commesso in Napoli il 2aprile 2015.A ragione della decisione la Corte territoriale ha escluso che i reati di cui allaseconda sentenza potessero ritenersi unificati dalla continuazione con il reato diconcorso esterno ad associazione per delinquere di cui alla sentenza sub a), allastregua della circostanza, emergente dalla lettura delle sentenze di merito,dell'estemporaneità delle circostanze che avevano determinato detti reati, a talfine valorizzando una conversazione dalla quale emergeva che Molli, il giornodell’arresto, aveva provato a opporsi alla richiesta di utilizzare la sua macchinaper gli scopi illeciti del gruppo, sintomo del fatto che egli non ne avesse, quindi,anticipatamente deliberato la commissione.

2. Molli, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e, con ununico e articolato motivo, deduce violazione dell’art. 81, secondo comma, cod.pen. e vizio di motivazione.

Il giudice dell’esecuzione avrebbe escluso la continuazione con motivazioneapparente e trascurato la giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nelricorso, in tema di continuazione criminosa, evidenziando che nel caso in esame ireati di cui alla sentenza sub 2) sono l’estrinsecazione della condotta di concorsoesterno di cui alla sentenza sub 1), come peraltro impone di ritenere l’identità trala data di commissione dei primi e quella di cessazione della permanenza delconcorso in associazione per delinquere mafiosa.Con memoria depositata in data 17 marzo 202e e motivi nuovi depositati indata 6 maggio 2026, la difesa ha ribadito – ulteriormente argomentandole – leragioni del ricorso.3.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 21 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilitàdel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.2.

È, principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui,con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, alfine di desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralitàdi condotte illecite le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante diun unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire undeterminato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serieben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5,n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012,Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.242098).2.1.

Con particolare riferimento alla continuazione tra il reato dipartecipazione ad associazione criminosa e i reati-fine si è chiarito che tra essiben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcunautomatismo e, dunque, sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire iconcreti elementi fondativi (Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874-01, Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223992 -01).

Il problemadella configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non vaimpostato in termini di compatibilità strutturale, poiché nulla si oppone a che, sindall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o piùreati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati equello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso.

Neconsegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione èrimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito.

Il tradizionaleindirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio(Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del21/1/2009, Vitale, Rv. 243199 -01; Sez. 1, n. 12639 del28/3/2006, Adanno, Rv.234100 -01).

Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece,non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui ilpartecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile acondizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficientela programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, sifinirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento dellacontinuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reaticommessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con lafattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 39858 del28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 -01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano,Rv. 279430 -01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 -01).

Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati incontinuazione quei reati-fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attivitàsvolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria,non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti acircostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali.

2.2. L’assenza di automatismo che caratterizza il reato associativo e i reaticommessi dal partecipe o, comunque, in ambito associativo dev’essere a fortioriaffermata per l’ipotesi – che viene qui in rilievo – dell’invocata continuazione trail concorso esterno nell’associazione criminale e i reati che il concorrente esternoponga in attuazione della condotta “atipica” integrante il contributo, occasionaleo continuativo, causalmente rilevante alla conservazione ovvero al rafforzamentodell’associazione.

Ciò in quanto la condotta del concorrente esterno, per esserepunibile deve porsi come 'frammento' (la realizzazione dello scopo ènecessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per larealizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso,sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vitadell'organismo criminale.

Vi sono, infatti, compiti che – per le loro caratteristiche(si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla protezione della latitanza degliesponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecitodei guadagni illeciti, ovvero la custodia o fornitura delle armi) – ben possonoessere affidate anche in via continuativa proprio a soggetti diversi dai partecipi.La verifica del nesso causale dev’essere, invero, compiuta ponendo in direttarelazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipicadel concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale diquest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso,deve consistere in un contributo "percepibile” al mantenimento in vitadell’organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 –01; Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, dep. 2023, Petrillo, Rv. 283840 – 01).3.

In tale cornice ermeneutica, osserva il Collegio che dei richiamati principiil Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo e ha reso una motivazionecontraddittoria, ove non travisante.Si è, infatti, affermato nel provvedimento impugnato che Molli non rivestivauno «specifico ruolo nel clan Genidoni», ma che si prestava occasionalmente adagevolare gli affiliati, con i quali era in contatto, cui assicurava all’occorrenza lacustodia delle armi costituenti l’armamentario del gruppo criminale.

E, tuttavia,si è del tutto trascurato che la condotta di concorso esterno per la quale Molli èstato condannato con la sentenza sub a) consisteva proprio nella sua indiscussadisponibilità a tenere condotte idonee al rafforzamento ed alla conservazione delclan attraverso il recupero e l'occultamento delle armi e che è la stessa sentenzaappena citata che richiama, a titolo dimostrativo, proprio la condanna di primogrado sub b).Sicché se la detenzione e il trasporto delle armi del gruppo criminalerappresentavano plausibilmente l'attuazione di un compito stabile epredeterminato, il trasporto del 2 aprile 2015 ben poteva costituireragionevolmente la manifestazione esteriore di un'attività continuativa checostituiva il contenuto essenziale del contributo del Molli al sodalizio mafioso.Né il provvedimento impugnato ha chiarito con la necessaria puntualità(tanto più doverosa in ragione della circostanza obiettiva della coincidenza delladata della fine della condotta di concorso esterno con quella del reatosingolarmente giudicato) sulla scorta di quali elementi le condotte per cui Molli èstato condannato con la seconda sentenza sarebbero da considerarsiestemporanee, essendo i l r iferimento alle conversazioni captate el’atteggiamento di contrarietà alla commissione di condotte di rilievo penaleassolutamente generico.Come correttamente segnalato dalla difesa nei motivi nuovi, infatti, l'inizialeri luttanza alla specifica richiesta formulata dai sodali non escludenecessariamente la preesistenza di un disegno criminoso unitario, dovendosipiuttosto verificare se l’affermata opposizione del ricorrente riguardasse il suoruolo di detentore e trasportatore delle armi del clan ovvero la specifica modalitàdi trasporto richiesta in quella particolare occasione, ovvero l'utilizzo dellapropria autovettura personale.

Ciò in quanto è principio pacifico che il medesimodisegno criminoso non richieda che tutte le singole modalità esecutive sianodettagliatamente programmate ab origine, ma che i reati siano previsti almenonelle loro linee essenziali come mezzo per il conseguimento di un unico fine.4.

Per le ragioni sin qui espresse l’ordinanza dev’essere annullata con rinvioal giudice a quo, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di dirittoindicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di MosèMolli di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,segnatamente, con:  a) sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 23 giugno 202,irrevocabile il 9 giugno 2023, di condanna per i reati di cui all’art. 110, 416-biscod. pen., commesso in Napoli il 2 aprile 2015; b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari, in data 18 giugno2015,irrevocabile il 14 gennaio 2016, di applicazione della pena per i reati di cui agliartt. 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974 e 648 cod. pen., commesso in Napoli il 2aprile 2015.A ragione della decisione la Corte territoriale ha escluso che i reati di cui allaseconda sentenza potessero ritenersi unificati dalla continuazione con il reato diconcorso esterno ad associazione per delinquere di cui alla sentenza sub a), allastregua della circostanza, emergente dalla lettura delle sentenze di merito,dell'estemporaneità delle circostanze che avevano determinato detti reati, a talfine valorizzando una conversazione dalla quale emergeva che Molli, il giornodell’arresto, aveva provato a opporsi alla richiesta di utilizzare la sua macchinaper gli scopi illeciti del gruppo, sintomo del fatto che egli non ne avesse, quindi,anticipatamente deliberato la commissione.  2. Molli, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e, con ununico e articolato motivo, deduce violazione dell’art. 81, secondo comma, cod.pen. e vizio di motivazione.  Il giudice dell’esecuzione avrebbe escluso la continuazione con motivazioneapparente e trascurato la giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nelricorso, in tema di continuazione criminosa, evidenziando che nel caso in esame ireati di cui alla sentenza sub 2) sono l’estrinsecazione della condotta di concorsoesterno di cui alla sentenza sub 1), come peraltro impone di ritenere l’identità trala data di commissione dei primi e quella di cessazione della permanenza delconcorso in associazione per delinquere mafiosa.Con memoria depositata in data 17 marzo 202e e motivi nuovi depositati indata 6 maggio 2026, la difesa ha ribadito – ulteriormente argomentandole – leragioni del ricorso.3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 21 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilitàdel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.2. È, principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui,con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, alfine di desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralitàdi condotte illecite le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante diun unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire undeterminato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serieben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5,n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012,Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.242098).2.1. Con particolare riferimento alla continuazione tra il reato dipartecipazione ad associazione criminosa e i reati-fine si è chiarito che tra essiben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcunautomatismo e, dunque, sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire iconcreti elementi fondativi (Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874-01, Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223992 -01).   Il problemadella configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non vaimpostato in termini di compatibilità strutturale, poiché nulla si oppone a che, sindall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o piùreati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati equello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Neconsegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione èrimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Il tradizionaleindirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio(Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del21/1/2009, Vitale, Rv. 243199 -01; Sez. 1, n. 12639 del28/3/2006, Adanno, Rv.234100 -01). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece,non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui ilpartecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile acondizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficientela programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, sifinirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento dellacontinuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reaticommessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con lafattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 39858 del28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 -01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano,Rv. 279430 -01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 -01). Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati incontinuazione quei reati-fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attivitàsvolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria,non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti acircostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali. 2.2. L’assenza di automatismo che caratterizza il reato associativo e i reaticommessi dal partecipe o, comunque, in ambito associativo dev’essere a fortioriaffermata per l’ipotesi – che viene qui in rilievo – dell’invocata continuazione trail concorso esterno nell’associazione criminale e i reati che il concorrente esternoponga in attuazione della condotta “atipica” integrante il contributo, occasionaleo continuativo, causalmente rilevante alla conservazione ovvero al rafforzamentodell’associazione. Ciò in quanto la condotta del concorrente esterno, per esserepunibile deve porsi come 'frammento' (la realizzazione dello scopo ènecessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per larealizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso,sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vitadell'organismo criminale. Vi sono, infatti, compiti che – per le loro caratteristiche(si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla protezione della latitanza degliesponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecitodei guadagni illeciti, ovvero la custodia o fornitura delle armi) – ben possonoessere affidate anche in via continuativa proprio a soggetti diversi dai partecipi.La verifica del nesso causale dev’essere, invero, compiuta ponendo in direttarelazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipicadel concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale diquest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso,deve consistere in un contributo "percepibile” al mantenimento in vitadell’organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 –01; Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, dep. 2023, Petrillo, Rv. 283840 – 01).3. In tale cornice ermeneutica, osserva il Collegio che dei richiamati principiil Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo e ha reso una motivazionecontraddittoria, ove non travisante.Si è, infatti, affermato nel provvedimento impugnato che Molli non rivestivauno «specifico ruolo nel clan Genidoni», ma che si prestava occasionalmente adagevolare gli affiliati, con i quali era in contatto, cui assicurava all’occorrenza lacustodia delle armi costituenti l’armamentario del gruppo criminale. E, tuttavia,si è del tutto trascurato che la condotta di concorso esterno per la quale Molli èstato condannato con la sentenza sub a) consisteva proprio nella sua indiscussadisponibilità a tenere condotte idonee al rafforzamento ed alla conservazione delclan attraverso il recupero e l'occultamento delle armi e che è la stessa sentenzaappena citata che richiama, a titolo dimostrativo, proprio la condanna di primogrado sub b).Sicché se la detenzione e il trasporto delle armi del gruppo criminalerappresentavano plausibilmente l'attuazione di un compito stabile epredeterminato, il trasporto del 2 aprile 2015 ben poteva costituireragionevolmente la manifestazione esteriore di un'attività continuativa checostituiva il contenuto essenziale del contributo del Molli al sodalizio mafioso.Né il provvedimento impugnato ha chiarito con la necessaria puntualità(tanto più doverosa in ragione della circostanza obiettiva della coincidenza delladata della fine della condotta di concorso esterno con quella del reatosingolarmente giudicato) sulla scorta di quali elementi le condotte per cui Molli èstato condannato con la seconda sentenza sarebbero da considerarsiestemporanee, essendo i l r iferimento alle conversazioni captate el’atteggiamento di contrarietà alla commissione di condotte di rilievo penaleassolutamente generico.Come correttamente segnalato dalla difesa nei motivi nuovi, infatti, l'inizialeri luttanza alla specifica richiesta formulata dai sodali non escludenecessariamente la preesistenza di un disegno criminoso unitario, dovendosipiuttosto verificare se l’affermata opposizione del ricorrente riguardasse il suoruolo di detentore e trasportatore delle armi del clan ovvero la specifica modalitàdi trasporto richiesta in quella particolare occasione, ovvero l'utilizzo dellapropria autovettura personale. Ciò in quanto è principio pacifico che il medesimodisegno criminoso non richieda che tutte le singole modalità esecutive sianodettagliatamente programmate ab origine, ma che i reati siano previsti almenonelle loro linee essenziali come mezzo per il conseguimento di un unico fine.4. Per le ragioni sin qui espresse l’ordinanza dev’essere annullata con rinvioal giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di dirittoindicati.   P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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