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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13099/2026

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tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] VIOLAche ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria difensiva e deposita conclusioni e notaspese;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro emessa nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., 81, secondocomma, 612, pr imo e secondo comma, cod. pen. commessi in danno diXXXXXXXXXXXXXXX e in ordine al reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975; inoltre,con l’ordinanza emessa all’udienza del 11 novembre 2024, la Corte di appello di Catanzaroha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo eccepisce la violazione della legge penale processuale inrelazione alla disposizione di cui all’art. 192 cod. pen., con riferimento valutazione dellaAd avviso della difesa, i giudici di appello si sarebbero limitati a valutare esclusivamentel’attendibilità intrinseca della persona offesa omettendo di valutarne la credibilità soggettiva;la persona offesa avrebbe reso dichiarazioni mendaci non risultando vero quanto dallastessa riferito, ovvero che tra la propria famiglia e quella dell’imputato sussistevano ottimirapporti di vicinato, lì dove, invece, come riferito dall’imputato in sede di spontaneedichiarazioni, non vi era affatto accordo, per essersi il [OSCURATO:PERSONA] più volte resosi autore dicomportamenti molesti in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA].La difesa evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la denuncia nella immediatezza deifatti, in un momento, cioè, di forte tensione emotiva e rileva, altresì, che la Corte di appellonon ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che la persona offesa si è costituitaparte civile.Secondo la difesa l’avere affrontato esclusivamente il tema della attendibilità intrinsecarende il processo valutativo della Corte di appello non corrispondente ai canoni normativi egiurisprudenziali che governano l’istituto della prova.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la mancata rinnovazione dellaistruttoria dibattimentale attraverso l’espletamento di una perizia tesa a rinvenire sui coltelli insequestro tracce ematiche o biologiche del [OSCURATO:PERSONA] o dell’imputato, con conseguenteerronea qualificazione dei fatti di cui al capo 1) e capo 2).In particolare, il ricorrente censura la valutazione della Corte di appello nella parte in cuinon ha ritenuto necessario individuare lo specifico coltello utilizzato dall’imputato, nonritenendo corretta la motivazione della sentenza censurata lì dove ha affermato che ladescrizione resa dalla persona offesa risulta compatibile con le lesioni accertate in sedemedica e, pertanto, sufficiente a provare che l’imputato abbia usato un coltello con puntaacuminata e lama di circa 6 centimetri.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delle diposizioni di cui agliart. 56, 575 cod. pen. in punto di erronea qualificazione dei fatti come tentato omicidio.La difesa rileva l’erronea valutazione del requisito della univocità degli atti, sotto il profilodella esatta individuazione del mezzo offensivo usato, non essendovi corrispondenza tra ilcoltello descritto nel capo di imputazione (coltello a serramanico a scatto con lama lunga 7,5cm) e quello ritenuto nella sentenza censurata (coltello con punta acuminata e lama affilatadi circa 6 centimetri), nonostante il [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto in termini diverosimiglianza il coltello indicato al n. 6 del verbale di sequestro, ovvero di un coltello conlama di circa 7,5 cm.

Sussisterebbe, dunque, il vizio di travisamento delle risultanzeprobatorie.Pertanto, secondo la difesa l’incertezza sull’arma utilizzata si rifletterebbe sullaindividuazione della maggiore o minore idoneità della stessa a provocare un danno, sicchél’azione non avrebbe dovuto essere qualificata come tentato omicidio, ma come lesioni,vieppiù considerando che le lesioni sono state refertare come “piccola ferita da armabianca”.Inoltre, nel valutare che la vittima è stata attinta all’emitorace sinistro, la sentenzacensurata avrebbe omesso di considerare, ai fini dell’esclusione del reato di tentato omicidio,che i fendenti da destra verso sinistra e viceversa non avrebbero potuto produrre lesionianche solo potenzialmente mortali essendo stata riscontrata la lesione sulla cute sopra lecostole del lato sinistro, sicché gli organi vitali non avrebbero potuto essere interessatiessendovi l’ostacolo insormontabile della cassa toracica.

Si sostiene che un rischio dimaggiore entità si sarebbe potuto configurare solo nel caso in cui l’accoltellamento fossestato effettuato per il tramite dell’inserimento del coltello nell’emitorace attraverso una o piùpugnalate.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce la violazione della norma processualedi cui all’art. 192 cod. proc. pen. e la illogicità manifesta della motivazione in ordine allaconfigurazione del reato di tentato omicidio.La difesa rileva che, a fronte della sentenza di primo grado, che assevera l’utilizzo di uncoltello, seppure con il crisma della verosimiglianza (essendosi in tali termini espressa lapersona offesa), desumendolo dalle dichiarazioni dei testi e dal referto, la Corte di appello hainvece affermato che l’imputato ha usato un coltello a serramanico a scatto con puntaacuminata e lama affilata di circa 6 centimetri, pervenendo illogicamente alla individuazionedi un coltello diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado e, peraltro, comeevidenziato, diverso da quello indicato nel capo di imputazione.Il ricorrente deduce, poi, quanto alla frase «Ti ammazzo» pronunciata dall’imputatoall’indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] che il teste [OSCURATO:PERSONA], sempre presente durante losvolgimento dei fatti, nulla avrebbe confermato al riguardo, mancando, pertanto, qualsiasielemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, lacuna che si aggiunge alle giàindicate circostanze di sospetto quanto alla credibilità e attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].2.5.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge in ordineall’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.,di cui al capo 1) delle imputazioni.In particolare, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, in violazione del metodobifasico, non ha valutato la sussistenza del dato oggettivo, ovvero la sproporzione tra il reatocommesso e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, ovvero la connotazionedella condotta quale espressione di un impulso criminale.Nella fattispecie, ad avviso della difesa, mancherebbero entrambi i profili evidenziatinon solo perché non si sarebbe al cospetto di un’ipotesi di tentato omicidio, ma ancheperché si è trattato di una reazione conseguente alla aggressione del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’imputato.2.6.

Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimentoal mancato riconoscimento della attenuante della provocazione, ai sensi dell’art. 62, primocomma, n. 2 cod. pen.Ad avviso del ricorrente l’inesattezza ricostruttiva della motivazione della sentenzacensurata sarebbe provata dal video (allegato al ricorso) prodotto dalla medesima personaoffesa che al minuto 0:55 mostra chiaramente il [OSCURATO:PERSONA] scagliarsi con ferocia contro ilXXXXXX e sferrargli pugni, per cui sarebbe stato erroneamente affermato che il fattoingiusto dell’offeso appare mera deduzione sfornita di prova, ritenendo sussistente inveceuna vera e propria aggressione del [OSCURATO:PERSONA], ingiustificata e sproporzionata rispetto ai fatti.Secondo il ricorrente la condotta aggressiva del [OSCURATO:PERSONA] ha scatenato lo stato d’iradel [OSCURATO:PERSONA] il quale ha reagito in ragione della condizione di stress causata specificamentedalle angherie del [OSCURATO:PERSONA].2.7.

Con il settimo motivo di appello, il ricorrente deduce la violazione della disposizionedi cui all’art. 133 cod. pen., l’erroneo bilanciamento delle circostanze del reato e lacontraddittorietà della motivazione sul punto.In particolare, il ricorrente rileva l’eccessività della pena per erronea comparazione dellecircostanze del reato, con riferimento alla mancata valutazione della credibilità soggettivadella persona offesa alla illogicità della motivazione e in relazione alla mancata concessionedell’attenuante della provocazione che se concessa avrebbe prodotto i suoi effetti sullacomplessiva ricostruzione del fatto.2.8.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delle disposizioni di cui agliartt. 538, 539 e 600 cod. proc. pen.Ad avviso della difesa la sentenza, nel disporre la condanna del ricorrente alpagamento di una provvisionale di ottomila euro e limitandosi a riportarsi alla motivazionedel giudice di primo grado, avrebbe omesso di spiegare i parametri utilizzati per laquantificazione del danno.2.9.

Con un nono motivo, inoltre, è censurata la mancanza di motivazione sullarichiesta sospensione della esecuzione delle condanne civili.3.

Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Va premesso che i motivi di gravame con i quali si deducono vizi motivazionalihanno trovato corretta risposta nelle argomentazioni spese dalla Corte di appello diCatanzaro, in conformità ai criteri valutativi, altrettanto corretti e puntuali, utilizzati dalgiudice di primo grado.Al riguardo, giova ricordare che in presenza di decisioni di primo e secondo gradomotivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme è possibile procedereall'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativaunitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218 - 01Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Alla luce di tale principio vanno dunque vagliati i motivi di ricorso ricorrendo nellafattispecie un caso di cd. doppia conforme.2.

Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dei criteri imposti dall’art. 192cod. proc. pen., in relazione al dichiarato della persona offesa, non è fondato.Le sentenze di merito hanno fornito razionale motivazione della idoneità delledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] a fondare l’affermazione della responsabilitàdell’imputato, evidenziando in primo luogo come le sue dichiarazioni siano statepienamente avvalorate da quelle del [OSCURATO:PERSONA], presente al momentodell’aggressione, del quale la Corte ha evidenziato l’assenza di intenti calunniatori neiconfronti dell’imputato.Le sentenze di merito attraverso le dichiarazioni testimoniali della persona offesa,ritenute confermate da quelle del [OSCURATO:PERSONA], sono pervenute alla ricostruzionedella vicenda aggressiva rilevando che essa è stata originata da un iniziale atteggiamentominaccioso assunto dal ricorrente perché infastidito da lavori che la persona offesa, suavicina di abitazione, stava effettuando all’interno della stessa.

La Corte territoriale haevidenziato che ad una prima fase, connotata dall’inziale atteggiamento minaccioso delXXXXXX poi sfociata in una aggressione fisica, avvenuta presso l’abitazione e subitosedata, era poi seguita una seconda fase nell’area antistante l’edificio giacché al momentodi andare via la persona offesa aveva notato l’imputato attenderlo vicino la sua autovettura,il quale alla sua vista aveva estratto un coltello dalla tasca ed aveva sferrato diversi colpinei suoi confronti, colpendolo al petto ed al collo, e contestualmente pronunciando leparole “Ti ammazzo”, non riuscendo nell’intento perché il [OSCURATO:PERSONA] riusciva a fuggire e achiamare i carabinieri.La dinamica aggressiva ricostruita dai Giudici di appello risulta pienamente coerentecon le dettagliate circostanze evidenziate dalla sentenza di primo grado, che ha rimarcatocome la prima fase dell’aggressione presso l’abitazione si fosse caratterizzata per l’inizialedapprima verbale e poi fisica.La sentenza impugnata ha rilevato la corrispondenza tra il racconto del XXXXXXXXe quello del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale precisava la dinamica dell’aggressioneconfermando il possesso del coltello da parte dell’imputato e riferendo che il XXXXXXaveva tentato ripetutamente di colpire il [OSCURATO:PERSONA], colpi che quest’ultimo riusciva adevitare riuscendo a indietreggiare, fino a fuggire.Il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, riferiva ulteriori dettagli ovvero che il [OSCURATO:PERSONA] gliaveva mostrato di essere stato colpito alla testa dal [OSCURATO:PERSONA], indicando a riprova unatumefazione sul capo e, come puntualmente descritto nella sentenza di primo grado, ilteste confermava di avere chiaramente visto il [OSCURATO:PERSONA] impugnare il coltello e tentare dimentre la vittima, cercando di evitare i colpi indietreggiava per circa 25 metri sino agiungere dietro a una curva; momento dal quale il teste non era più in grado di vedere idue fino a quando, portatosi nel punto in cui la strada curvava, notava il [OSCURATO:PERSONA] con lamaglietta alzata che indicava una ferita sull’addome; riferiva, altresì, che poi giungeva ilXXXXXX il quale a sua volta mostrava la tumefazione sul capo.Sulla base di tale ricostruzione fattuale, entrambe le sentenze danno conto dellapiena attendibilità del narrato della persona offesa indicato, nella sentenza di primo grado,come particolarmente dettagliato, lineare e riscontrato da inequivoci elementi esterni, qualii tagli riportati dal [OSCURATO:PERSONA], documentati dalla certificazione sanitaria e le tracce disangue sulla maglietta indossata dalla persona offesa nell’occasione dei fatti.Da quanto coerentemente ricostruito nelle sentenze di merito consegue che priva dipregio è la doglianza difensiva con la quale si è dedotta l’inadeguata valutazione delledichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], per avere omesso la Corte di appello di valutarela credibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe reso dichiarazioni mendaci inordine alla sussistenza di ottimi rapporti di vicinato con il [OSCURATO:PERSONA] lì dove, invece, comededotto dal ricorrente, vi fossero motivi di risentimento reciproco.Al riguardo, deve in primo luogo evidenziarsi che, a fronte della lineare ricostruzionefattuale indicativa della certa aggressione con il coltello compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] in dannodel [OSCURATO:PERSONA], la circostanza per la quale la sentenza impugnata non si è soffermatasulla valutazione di taluni profili quali l’avere il [OSCURATO:PERSONA] depositato la denuncia nellaimmediatezza dei fatti e dunque in un momento di forte tensione emotiva, l’essersicostituito parte civile e l’avere ragioni di risentimento, non assurgono a circostanzescardinanti la motivazione del quadro probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA].Deve evidenziarsi, infatti, che la sentenza impugnata ha dato chiaramente contodella circostanza che le dichiarazioni della persona offesa sono state pienamenteriscontrate da quelle del [OSCURATO:PERSONA], dagli accertamenti della polizia giudiziaria edalla documentazione medica attestante le lesioni, dal sequestro di nove coltelli e dallamaglietta tagliata; ed anche la sentenza di primo grado ha rimarcato il fatto che ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono state raccolte dagli inquirentinell’immediatezza dei fatti e separatamente così da escludere che quanto da loro riferitofosse frutto di concertazione.A fronte di tale quadro, l’omessa valutazione delle circostanze dedotte dalla difesaperde di rilievo decisivo in considerazione dei numerosi riscontri evidenziati in entrambe lesentenze di merito.Sul punto deve infatti rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza di questaCorte la necessità di una penetrante e rigorosa valutazione della credibilità soggettiva dellapersona offesa, costituitasi parte civile, sorge nei casi in cui le sue dichiarazioni sianoposte da sole a fondamento dell’affermazione della responsabilità dell’imputato (exmultis,Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 – 01; in continuità con talearresto,Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 2, n. 43278 del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 – 01).

Situazione che per quanto evidenziato nellesentenze di merito non ricorre nella fattispecie in esame, venendo in rilievo dichiarazioniampiamente riscontrate dalle risultanze investigative e dalle dichiarazioni testimoniali, chehanno condotto la Corte di appello con ragionamento privo di criticità logiche a non ritenereprovata la differente tesi del ricorrente.1.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione delladisposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. per il mancato espletamento della perizia suicoltelli in sequestro ai fini del rinvenimento di tracce biologiche, non è fondato.Premesso che la disposizione di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., dispone che«la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritieneassolutamente necessaria», i giudici di appello con l’ordinanza dell’11 dicembre 2024 hannorespinto la richiesta di espletamento della perizia, per ragioni sostanzialmente analoghe aquelle espresse dal giudice di primo grado in sede di rigetto di giudizio abbreviatocondizionato all’espletamento della perizia, dando pienamente conto della mancanza dellanecessità di tale atto istruttorio ai fini del decidere in considerazione degli esiti investigativi,rilevando come gli stessi avessero già dimostrato l’utilizzo di un coltello per ferire ilXXXXXXXX, pur in assenza della certa identificazione di quale coltello fosse stato utilizzato,vieppiù considerando che, come risulta dagli atti, nessuno di quelli in sequestro avrebbepotuto essere il coltello utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] in strada, trattandosi nove coltelli rinvenuti aseguito di spontanea indicazione del [OSCURATO:PERSONA], nell’immediatezza dei fatti, dei quali setteall’interno di una borsa chiusa nell’armadio della camera da letto e due, rispettivamente, inun cassetto della credenza della cucina e all’interno di una scatola riposta su uno scaffalenell’ingresso dell’abitazione.Deve quindi rilevarsi che la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione istruttoriarichiesta avendo fornito con pienezza di motivazione le ragioni della non indispensabilità aifini del decidere dell’atto istruttorio richiesto, non sindacabili da questa Corte.Su tale profilo deve ribadirsi che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la strutturaargomentativa della motivazione della decisione di secondo grado – come accaduto nellafattispecie – si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine allaresponsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01).2.

Anche il terzo ed il quarto motivo, con i quali il ricorrente deduce l’erroneaqualificazione dei fatti come tentato omicidio, non sono fondati.Sulla base della univoca ricostruzione della vicenda fattuale, correttamente la sentenzaimpugnata ha ricondotto i fatti alla fattispecie di tentato omicidio.Con ragionamento lineare e conforme agli esiti investigativi, i giudici di appello hannofornito esaustiva spiegazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentatoomicidio, sia sotto il profilo oggettivo sia in relazione alla configurabilità dell’animus necandi.2.1.

In relazione al profilo oggettivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata hadato esaustivo conto della idoneità lesiva esiziale dell’aggressione posta in essere dalXXXXXX, rimarcando l’idoneità dell’arma, certamente identificata in un coltello, a provocarelesioni mortali, avendo il [OSCURATO:PERSONA] insistentemente tentato di attingere più volte ilXXXXXXXX in parti vitali del corpo, quali il collo e il torace provocando ferite da arma dataglio proprio al torace, sede di organi importanti, non riuscendo a portare a compimentol’azione per la razione della vittima che riusciva a indietreggiare per venticinque metri e aschivare i colpi, difendendosi con l’avambraccio, per tale ragione riportando su di esso delleferite.

L’idoneità e l’univoca finalizzazione della condotta omicida viene altresì corroborata,come si legge nella sentenza di primo grado, dalla tipologia dei colpi inferti con fendenticircolari da desta verso sinistra e viceversa, così da potenziare al massimo l’efficacia delcoltello.La correttezza della motivazione in punto di idoneità lesiva dell’azione, diversamenteda quanto dedotto dal ricorrente, non è inficiata dalla non particolare gravità delle ferite(refertate come piccola ferita da arma bianca, parte emitorace sinistro, escoriazione lineariparte toracica, ferita braccio sinistro, con prognosi di 8 giorni) le quali risultano in linea con ladescritta dinamica dell’aggressione e, in particolare, con l’indietreggiamento a fini di fugadella vittima.Del resto, in un contesto come quello descritto nelle sentenze di merito, non è soltantodall’entità delle lesioni che si ricava la idoneità lesiva dell’azione, ai fini della configurabilitàdell’elemento oggettivo del reato tentato, con la conseguenza che priva di pregio deveritenersi la circostanza dedotta dalla difesa secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutorischiare la morte solo qualora l’accoltellamento fosse stato realizzato con l’inserimentonell’emitorace attraverso una o più pugnalate.2.2.

Puntuale ed esaustiva è anche la motivazione in punto di sussistenzadell’animus necandi, che trova corretta spiegazione nella descritta idoneità dell’azioneoffensiva e nell’avere accompagnato l’insistente azione aggressiva diretta ad infliggerefendenti al collo e all’emitorace del [OSCURATO:PERSONA], con la frase “Ti ammazzo”, a nulla rilevandoche tale espressione non sia stata riferita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come evidenziatonella ricostruzione fattuale, non ha assistito all’azione aggressiva per l’intero suosvolgimento.Deve, pertanto, rilevarsi che la sentenza impugnata ha correttamente applicato ilprincipio affermato da questa Corte secondo cui l'idoneità degli atti, richiesta per laconfigurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo contodelle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarnela reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale econcreto di lesione del bene protetto (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 -01).

Questa Corte ha altresì specificato che nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova deldolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, come nella fattispecie, hanatura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei datidella condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei adesprimere il fine perseguito dall'agente.

Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dellasussistenza dell'"animus necandi", nel delitto tentato assume valore determinante l'idoneitàdell'azione che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmenteraggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non averconseguito l'evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", conriferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, inbase alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1, n. 39293 del23/09/2008, Di, Rv. 241339 - 01).In conclusione, le sentenze di merito, attraverso la uniforme ricostruzione fattuale,hanno correttamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del dolo omicidiario quantomeno nella forma del dolo alternativo, compatibile con il tentativo, avendo dato evidenza allapluralità di circostanze evidenziate indicative della volontà di provocare, indifferentemente,una grave offesa all'integrità fisica del [OSCURATO:PERSONA] o per determinarne la morte (Sez. 1, n.47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01;Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri,Rv. 274402 – 01).4.3.

Deve, infine, rilevarsi che nemmeno risulta conferente sul piano della correttezzadella qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio la deduzione difensiva circa ladifformità del coltello descritto nel capo di imputazione, indicato in un coltello a serramanicoa scatto con lama lunga circa 7,5 e quello descritto nella sentenza impugnata, ovvero uncoltello con punta acuminata e lama affilata di circa 6 centimetri, lì dove nella sentenza diprimo grado si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto in termini di verosimiglianza ilcoltello indicato al n. 6 del verbale di sequestro, riferito a un coltello con lama di circa 7,5centimetri.Si tratta di una difformità invero non decisiva ai fini della idoneità lesiva dell’arma, laquale risulta certa nella sua identificazione come arma bianca dotata di lama con capacitàoffensiva, né risulta determinante in considerazione delle della certificazione della naturadelle lesioni inferte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non rilevando, pertanto, nella fattispecie, ladedotta differenza, a fronte, si ripete, del tipo di lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] in seguito aifendenti inferti e della dinamica complessiva dell’azione, come descritta nelle sentenze dimerito.3.

Non fondato è, poi, il quinto motivo di ricorso con il quale si è dedotta l’erroneaapplicazione della circostanza aggravante dei futili motivi, di cui all’art. 61, primo comma, n.1, cod. pen.La sentenza impugnata ha fornito le ragioni della sussistenza dell’aggravantecontestata individuata nella sproporzionata reazione del [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione diinterventi di installazione di condizionatori climatici compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] suo vicino dicasa.Con motivazione coerente rispetto alla ricostruzione della dinamica della lite, i giudici diappello hanno ritenuto configurabile l’aggravante in esame pur dando conto della iniziale litetra i due e pur evidenziando che anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva attivamente partecipato alla litecolpendo anche lui il [OSCURATO:PERSONA].Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha rilevato l’irrilevanza di tale segmentoaggressivo a fronte del successivo sviluppo della lite il cui livello di estrema pericolosità èstato innalzato dal solo ricorrente che armatosi di coltello ha atteso il [OSCURATO:PERSONA] nellospazio antistante le abitazioni per protrarre l’azione aggressiva, a questo punto, assurta auna condotta integrante gli estremi del tentato omicidio.

E di tale sproporzionata reazionerispetto al motivo della lite – insofferenza per lavori all’interno dell’abitazione – la sentenzapone in rilievo come essa abbia costituito un mero pretesto per lo sfogo di un impulsoviolentoSecondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la circostanzaaggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da unostimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, daapparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocarel'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, unmero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv.280103 – 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 – 01; Sez. 5, n. 41052 del19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360 - 01).Deve, pertanto, ritenersi immune da censure la decisione con la quale la Corte diappello di Catanzaro ha valutato sussistente l’aggravante dei futili motivi in relazioneall’aggressione con coltello sorta per questioni attinenti a lavori compiuti all’internodell’abitazione del vicino di casa, a nulla rilevando la sussistenza di una iniziale reciprocaaggressione tra imputato e persona offesa.4.

Parimenti infondato è il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedottol’erroneità della mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione.Va sul punto evidenziato che la correttezza della valutazione dei giudici di merito circala sussistenza dell’aggravante dei motivi futili, alla luce di quanto evidenziato al paragrafoche precede, esclude la possibilità di configurare l’attenuante della provocazione inconformità al principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, secondo cui la dettacircostanza aggravante è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendocoesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'unoesclude di per sé l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020,Musto, Rv. 278896 – 01, Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, lana, Rv. 240906, secondo cui la;e in senso conforme: Sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007, dep. 23/01/2008, Cavorso, Rv.238368, e Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010, Matei, Rv. 247222).

Tale incompatibilità ricorrenella fattispecie pur sussistendo l’iniziale reciproca aggressione tra imputato e personaoffesa.5.

Il settimo motivo di ricorso, concernente vizi motivazionali in ordine al trattamentosanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si limita a generichecensure di eccessività della pena omettendo di confrontarsi con la puntuale motivazioneindicata alla pagina undici della sentenza.In ogni caso, deve rilevarsi che i giudici di appello hanno fornito una precisaspiegazione delle ragioni del giudizio di equivalenza delle circostanze generiche con leaggravanti dei motivi futili e del nesso neologico, attribuendo rilievo al momento di tensione,all’ incensuratezza dell’imputato e alla circostanza che sia l’imputato sia la persona offesaavevano alimentato la lite, evidenziando, altresì, in punto di determinazione della pena basela decisione di applicarla nel minimo edittale in ragione delle lesioni di non particolare gravitàe del complessivo contesto fattuale.

Si tratta di una motivazione immune da censure epienamente conforme ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.6.

L’ottavo motivo di ricorso, riguardante l'entità della provvisionale, non è proponibilein sede di legittimità.Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale ilgiudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegnaalla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile percassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato adessere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez.

U, n. 2246 del19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722).A tale pronuncia è stata data continuità dalla successiva giurisprudenza di legittimità(Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015,D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746del 14/10/2014, G., Rv. 261536; Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi, non mass; Sez. 5,n. 19700 del 05/03/2019, Oleari, non mass; Sez. 1, n. 29845 dep. 2019, Raeli, non mass.)7.

È, infine, manifestamente infondato il nono motivo di ricorso, con il quale il ricorrenteha eccepito la mancata risposta alla richiesta di sospensione dell’esecuzione della condannaal pagamento della provvisionale.Deve al riguardo osservarsi che una volta intervenuta la sentenza del giudice di secondogrado, la sospensione dell’esecuzione in sede di giudizio di legittimità può essere dispostasolo qualora vi sia la richiesta dell’imputato, secondo quanto stabilito dall’art. 612 cod. proc.pen.

Richiesta che non risulta essere stata formulata.In ogni caso, deve rilevarsi l’aspecificità del motivo; come chiarito in motivazione da Sez.4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023 Mastrominico, Rv, 283931 – 01, «secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini dell'accoglimento della richiesta disospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale ènecessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nelladistruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nelnocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, taleda rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso dimodifica della condanna (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018,Zambrelli, Rv. 273202-01; Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819-01; Sez. 6,n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Morzenti, Rv. 255999-01).Tanto precisato, deve rilevarsi che il motivo di ricorso si limita a dedurre genericamentela mancanza di motivazione senza specificare le ragioni per cui sarebbe stato necessariosospendere la provvisionale ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., consentita solo nellaricorrenza di gravi motivi.8.

Alla luce delle considerazioni evidenziate il ricorso deve essere rigettato.

Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;nonché la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro3.800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] VIOLAche ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria difensiva e deposita conclusioni e notaspese;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro emessa nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., 81, secondocomma, 612, pr imo e secondo comma, cod. pen. commessi in danno diXXXXXXXXXXXXXXX e in ordine al reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975; inoltre,con l’ordinanza emessa all’udienza del 11 novembre 2024, la Corte di appello di Catanzaroha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione della legge penale processuale inrelazione alla disposizione di cui all’art. 192 cod. pen., con riferimento valutazione dellaAd avviso della difesa, i giudici di appello si sarebbero limitati a valutare esclusivamentel’attendibilità intrinseca della persona offesa omettendo di valutarne la credibilità soggettiva;la persona offesa avrebbe reso dichiarazioni mendaci non risultando vero quanto dallastessa riferito, ovvero che tra la propria famiglia e quella dell’imputato sussistevano ottimirapporti di vicinato, lì dove, invece, come riferito dall’imputato in sede di spontaneedichiarazioni, non vi era affatto accordo, per essersi il [OSCURATO:PERSONA] più volte resosi autore dicomportamenti molesti in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA].La difesa evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la denuncia nella immediatezza deifatti, in un momento, cioè, di forte tensione emotiva e rileva, altresì, che la Corte di appellonon ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che la persona offesa si è costituitaparte civile.Secondo la difesa l’avere affrontato esclusivamente il tema della attendibilità intrinsecarende il processo valutativo della Corte di appello non corrispondente ai canoni normativi egiurisprudenziali che governano l’istituto della prova.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la mancata rinnovazione dellaistruttoria dibattimentale attraverso l’espletamento di una perizia tesa a rinvenire sui coltelli insequestro tracce ematiche o biologiche del [OSCURATO:PERSONA] o dell’imputato, con conseguenteerronea qualificazione dei fatti di cui al capo 1) e capo 2).In particolare, il ricorrente censura la valutazione della Corte di appello nella parte in cuinon ha ritenuto necessario individuare lo specifico coltello utilizzato dall’imputato, nonritenendo corretta la motivazione della sentenza censurata lì dove ha affermato che ladescrizione resa dalla persona offesa risulta compatibile con le lesioni accertate in sedemedica e, pertanto, sufficiente a provare che l’imputato abbia usato un coltello con puntaacuminata e lama di circa 6 centimetri.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delle diposizioni di cui agliart. 56, 575 cod. pen. in punto di erronea qualificazione dei fatti come tentato omicidio.La difesa rileva l’erronea valutazione del requisito della univocità degli atti, sotto il profilodella esatta individuazione del mezzo offensivo usato, non essendovi corrispondenza tra ilcoltello descritto nel capo di imputazione (coltello a serramanico a scatto con lama lunga 7,5cm) e quello ritenuto nella sentenza censurata (coltello con punta acuminata e lama affilatadi circa 6 centimetri), nonostante il [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto in termini diverosimiglianza il coltello indicato al n. 6 del verbale di sequestro, ovvero di un coltello conlama di circa 7,5 cm. Sussisterebbe, dunque, il vizio di travisamento delle risultanzeprobatorie.Pertanto, secondo la difesa l’incertezza sull’arma utilizzata si rifletterebbe sullaindividuazione della maggiore o minore idoneità della stessa a provocare un danno, sicchél’azione non avrebbe dovuto essere qualificata come tentato omicidio, ma come lesioni,vieppiù considerando che le lesioni sono state refertare come “piccola ferita da armabianca”.Inoltre, nel valutare che la vittima è stata attinta all’emitorace sinistro, la sentenzacensurata avrebbe omesso di considerare, ai fini dell’esclusione del reato di tentato omicidio,che i fendenti da destra verso sinistra e viceversa non avrebbero potuto produrre lesionianche solo potenzialmente mortali essendo stata riscontrata la lesione sulla cute sopra lecostole del lato sinistro, sicché gli organi vitali non avrebbero potuto essere interessatiessendovi l’ostacolo insormontabile della cassa toracica. Si sostiene che un rischio dimaggiore entità si sarebbe potuto configurare solo nel caso in cui l’accoltellamento fossestato effettuato per il tramite dell’inserimento del coltello nell’emitorace attraverso una o piùpugnalate.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce la violazione della norma processualedi cui all’art. 192 cod. proc. pen. e la illogicità manifesta della motivazione in ordine allaconfigurazione del reato di tentato omicidio.La difesa rileva che, a fronte della sentenza di primo grado, che assevera l’utilizzo di uncoltello, seppure con il crisma della verosimiglianza (essendosi in tali termini espressa lapersona offesa), desumendolo dalle dichiarazioni dei testi e dal referto, la Corte di appello hainvece affermato che l’imputato ha usato un coltello a serramanico a scatto con puntaacuminata e lama affilata di circa 6 centimetri, pervenendo illogicamente alla individuazionedi un coltello diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado e, peraltro, comeevidenziato, diverso da quello indicato nel capo di imputazione.Il ricorrente deduce, poi, quanto alla frase «Ti ammazzo» pronunciata dall’imputatoall’indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] che il teste [OSCURATO:PERSONA], sempre presente durante losvolgimento dei fatti, nulla avrebbe confermato al riguardo, mancando, pertanto, qualsiasielemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, lacuna che si aggiunge alle giàindicate circostanze di sospetto quanto alla credibilità e attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].2.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge in ordineall’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.,di cui al capo 1) delle imputazioni.In particolare, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, in violazione del metodobifasico, non ha valutato la sussistenza del dato oggettivo, ovvero la sproporzione tra il reatocommesso e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, ovvero la connotazionedella condotta quale espressione di un impulso criminale.Nella fattispecie, ad avviso della difesa, mancherebbero entrambi i profili evidenziatinon solo perché non si sarebbe al cospetto di un’ipotesi di tentato omicidio, ma ancheperché si è trattato di una reazione conseguente alla aggressione del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’imputato.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimentoal mancato riconoscimento della attenuante della provocazione, ai sensi dell’art. 62, primocomma, n. 2 cod. pen.Ad avviso del ricorrente l’inesattezza ricostruttiva della motivazione della sentenzacensurata sarebbe provata dal video (allegato al ricorso) prodotto dalla medesima personaoffesa che al minuto 0:55 mostra chiaramente il [OSCURATO:PERSONA] scagliarsi con ferocia contro ilXXXXXX e sferrargli pugni, per cui sarebbe stato erroneamente affermato che il fattoingiusto dell’offeso appare mera deduzione sfornita di prova, ritenendo sussistente inveceuna vera e propria aggressione del [OSCURATO:PERSONA], ingiustificata e sproporzionata rispetto ai fatti.Secondo il ricorrente la condotta aggressiva del [OSCURATO:PERSONA] ha scatenato lo stato d’iradel [OSCURATO:PERSONA] il quale ha reagito in ragione della condizione di stress causata specificamentedalle angherie del [OSCURATO:PERSONA].2.7. Con il settimo motivo di appello, il ricorrente deduce la violazione della disposizionedi cui all’art. 133 cod. pen., l’erroneo bilanciamento delle circostanze del reato e lacontraddittorietà della motivazione sul punto.In particolare, il ricorrente rileva l’eccessività della pena per erronea comparazione dellecircostanze del reato, con riferimento alla mancata valutazione della credibilità soggettivadella persona offesa alla illogicità della motivazione e in relazione alla mancata concessionedell’attenuante della provocazione che se concessa avrebbe prodotto i suoi effetti sullacomplessiva ricostruzione del fatto.2.8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delle disposizioni di cui agliartt. 538, 539 e 600 cod. proc. pen.Ad avviso della difesa la sentenza, nel disporre la condanna del ricorrente alpagamento di una provvisionale di ottomila euro e limitandosi a riportarsi alla motivazionedel giudice di primo grado, avrebbe omesso di spiegare i parametri utilizzati per laquantificazione del danno.2.9. Con un nono motivo, inoltre, è censurata la mancanza di motivazione sullarichiesta sospensione della esecuzione delle condanne civili.3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.2. Va premesso che i motivi di gravame con i quali si deducono vizi motivazionalihanno trovato corretta risposta nelle argomentazioni spese dalla Corte di appello diCatanzaro, in conformità ai criteri valutativi, altrettanto corretti e puntuali, utilizzati dalgiudice di primo grado.Al riguardo, giova ricordare che in presenza di decisioni di primo e secondo gradomotivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme è possibile procedereall'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativaunitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218 - 01Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Alla luce di tale principio vanno dunque vagliati i motivi di ricorso ricorrendo nellafattispecie un caso di cd. doppia conforme.2. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dei criteri imposti dall’art. 192cod. proc. pen., in relazione al dichiarato della persona offesa, non è fondato.Le sentenze di merito hanno fornito razionale motivazione della idoneità delledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] a fondare l’affermazione della responsabilitàdell’imputato, evidenziando in primo luogo come le sue dichiarazioni siano statepienamente avvalorate da quelle del [OSCURATO:PERSONA], presente al momentodell’aggressione, del quale la Corte ha evidenziato l’assenza di intenti calunniatori neiconfronti dell’imputato.Le sentenze di merito attraverso le dichiarazioni testimoniali della persona offesa,ritenute confermate da quelle del [OSCURATO:PERSONA], sono pervenute alla ricostruzionedella vicenda aggressiva rilevando che essa è stata originata da un iniziale atteggiamentominaccioso assunto dal ricorrente perché infastidito da lavori che la persona offesa, suavicina di abitazione, stava effettuando all’interno della stessa. La Corte territoriale haevidenziato che ad una prima fase, connotata dall’inziale atteggiamento minaccioso delXXXXXX poi sfociata in una aggressione fisica, avvenuta presso l’abitazione e subitosedata, era poi seguita una seconda fase nell’area antistante l’edificio giacché al momentodi andare via la persona offesa aveva notato l’imputato attenderlo vicino la sua autovettura,il quale alla sua vista aveva estratto un coltello dalla tasca ed aveva sferrato diversi colpinei suoi confronti, colpendolo al petto ed al collo, e contestualmente pronunciando leparole “Ti ammazzo”, non riuscendo nell’intento perché il [OSCURATO:PERSONA] riusciva a fuggire e achiamare i carabinieri.La dinamica aggressiva ricostruita dai Giudici di appello risulta pienamente coerentecon le dettagliate circostanze evidenziate dalla sentenza di primo grado, che ha rimarcatocome la prima fase dell’aggressione presso l’abitazione si fosse caratterizzata per l’inizialedapprima verbale e poi fisica.La sentenza impugnata ha rilevato la corrispondenza tra il racconto del XXXXXXXXe quello del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale precisava la dinamica dell’aggressioneconfermando il possesso del coltello da parte dell’imputato e riferendo che il XXXXXXaveva tentato ripetutamente di colpire il [OSCURATO:PERSONA], colpi che quest’ultimo riusciva adevitare riuscendo a indietreggiare, fino a fuggire.Il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, riferiva ulteriori dettagli ovvero che il [OSCURATO:PERSONA] gliaveva mostrato di essere stato colpito alla testa dal [OSCURATO:PERSONA], indicando a riprova unatumefazione sul capo e, come puntualmente descritto nella sentenza di primo grado, ilteste confermava di avere chiaramente visto il [OSCURATO:PERSONA] impugnare il coltello e tentare dimentre la vittima, cercando di evitare i colpi indietreggiava per circa 25 metri sino agiungere dietro a una curva; momento dal quale il teste non era più in grado di vedere idue fino a quando, portatosi nel punto in cui la strada curvava, notava il [OSCURATO:PERSONA] con lamaglietta alzata che indicava una ferita sull’addome; riferiva, altresì, che poi giungeva ilXXXXXX il quale a sua volta mostrava la tumefazione sul capo.Sulla base di tale ricostruzione fattuale, entrambe le sentenze danno conto dellapiena attendibilità del narrato della persona offesa indicato, nella sentenza di primo grado,come particolarmente dettagliato, lineare e riscontrato da inequivoci elementi esterni, qualii tagli riportati dal [OSCURATO:PERSONA], documentati dalla certificazione sanitaria e le tracce disangue sulla maglietta indossata dalla persona offesa nell’occasione dei fatti.Da quanto coerentemente ricostruito nelle sentenze di merito consegue che priva dipregio è la doglianza difensiva con la quale si è dedotta l’inadeguata valutazione delledichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], per avere omesso la Corte di appello di valutarela credibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe reso dichiarazioni mendaci inordine alla sussistenza di ottimi rapporti di vicinato con il [OSCURATO:PERSONA] lì dove, invece, comededotto dal ricorrente, vi fossero motivi di risentimento reciproco.Al riguardo, deve in primo luogo evidenziarsi che, a fronte della lineare ricostruzionefattuale indicativa della certa aggressione con il coltello compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] in dannodel [OSCURATO:PERSONA], la circostanza per la quale la sentenza impugnata non si è soffermatasulla valutazione di taluni profili quali l’avere il [OSCURATO:PERSONA] depositato la denuncia nellaimmediatezza dei fatti e dunque in un momento di forte tensione emotiva, l’essersicostituito parte civile e l’avere ragioni di risentimento, non assurgono a circostanzescardinanti la motivazione del quadro probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA].Deve evidenziarsi, infatti, che la sentenza impugnata ha dato chiaramente contodella circostanza che le dichiarazioni della persona offesa sono state pienamenteriscontrate da quelle del [OSCURATO:PERSONA], dagli accertamenti della polizia giudiziaria edalla documentazione medica attestante le lesioni, dal sequestro di nove coltelli e dallamaglietta tagliata; ed anche la sentenza di primo grado ha rimarcato il fatto che ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono state raccolte dagli inquirentinell’immediatezza dei fatti e separatamente così da escludere che quanto da loro riferitofosse frutto di concertazione.A fronte di tale quadro, l’omessa valutazione delle circostanze dedotte dalla difesaperde di rilievo decisivo in considerazione dei numerosi riscontri evidenziati in entrambe lesentenze di merito.Sul punto deve infatti rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza di questaCorte la necessità di una penetrante e rigorosa valutazione della credibilità soggettiva dellapersona offesa, costituitasi parte civile, sorge nei casi in cui le sue dichiarazioni sianoposte da sole a fondamento dell’affermazione della responsabilità dell’imputato (exmultis,Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 – 01; in continuità con talearresto,Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 2, n. 43278 del24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 – 01). Situazione che per quanto evidenziato nellesentenze di merito non ricorre nella fattispecie in esame, venendo in rilievo dichiarazioniampiamente riscontrate dalle risultanze investigative e dalle dichiarazioni testimoniali, chehanno condotto la Corte di appello con ragionamento privo di criticità logiche a non ritenereprovata la differente tesi del ricorrente.1. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione delladisposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. per il mancato espletamento della perizia suicoltelli in sequestro ai fini del rinvenimento di tracce biologiche, non è fondato.Premesso che la disposizione di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., dispone che«la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritieneassolutamente necessaria», i giudici di appello con l’ordinanza dell’11 dicembre 2024 hannorespinto la richiesta di espletamento della perizia, per ragioni sostanzialmente analoghe aquelle espresse dal giudice di primo grado in sede di rigetto di giudizio abbreviatocondizionato all’espletamento della perizia, dando pienamente conto della mancanza dellanecessità di tale atto istruttorio ai fini del decidere in considerazione degli esiti investigativi,rilevando come gli stessi avessero già dimostrato l’utilizzo di un coltello per ferire ilXXXXXXXX, pur in assenza della certa identificazione di quale coltello fosse stato utilizzato,vieppiù considerando che, come risulta dagli atti, nessuno di quelli in sequestro avrebbepotuto essere il coltello utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] in strada, trattandosi nove coltelli rinvenuti aseguito di spontanea indicazione del [OSCURATO:PERSONA], nell’immediatezza dei fatti, dei quali setteall’interno di una borsa chiusa nell’armadio della camera da letto e due, rispettivamente, inun cassetto della credenza della cucina e all’interno di una scatola riposta su uno scaffalenell’ingresso dell’abitazione.Deve quindi rilevarsi che la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione istruttoriarichiesta avendo fornito con pienezza di motivazione le ragioni della non indispensabilità aifini del decidere dell’atto istruttorio richiesto, non sindacabili da questa Corte.Su tale profilo deve ribadirsi che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la strutturaargomentativa della motivazione della decisione di secondo grado – come accaduto nellafattispecie – si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine allaresponsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01).2. Anche il terzo ed il quarto motivo, con i quali il ricorrente deduce l’erroneaqualificazione dei fatti come tentato omicidio, non sono fondati.Sulla base della univoca ricostruzione della vicenda fattuale, correttamente la sentenzaimpugnata ha ricondotto i fatti alla fattispecie di tentato omicidio.Con ragionamento lineare e conforme agli esiti investigativi, i giudici di appello hannofornito esaustiva spiegazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentatoomicidio, sia sotto il profilo oggettivo sia in relazione alla configurabilità dell’animus necandi.2.1. In relazione al profilo oggettivo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata hadato esaustivo conto della idoneità lesiva esiziale dell’aggressione posta in essere dalXXXXXX, rimarcando l’idoneità dell’arma, certamente identificata in un coltello, a provocarelesioni mortali, avendo il [OSCURATO:PERSONA] insistentemente tentato di attingere più volte ilXXXXXXXX in parti vitali del corpo, quali il collo e il torace provocando ferite da arma dataglio proprio al torace, sede di organi importanti, non riuscendo a portare a compimentol’azione per la razione della vittima che riusciva a indietreggiare per venticinque metri e aschivare i colpi, difendendosi con l’avambraccio, per tale ragione riportando su di esso delleferite. L’idoneità e l’univoca finalizzazione della condotta omicida viene altresì corroborata,come si legge nella sentenza di primo grado, dalla tipologia dei colpi inferti con fendenticircolari da desta verso sinistra e viceversa, così da potenziare al massimo l’efficacia delcoltello.La correttezza della motivazione in punto di idoneità lesiva dell’azione, diversamenteda quanto dedotto dal ricorrente, non è inficiata dalla non particolare gravità delle ferite(refertate come piccola ferita da arma bianca, parte emitorace sinistro, escoriazione lineariparte toracica, ferita braccio sinistro, con prognosi di 8 giorni) le quali risultano in linea con ladescritta dinamica dell’aggressione e, in particolare, con l’indietreggiamento a fini di fugadella vittima.Del resto, in un contesto come quello descritto nelle sentenze di merito, non è soltantodall’entità delle lesioni che si ricava la idoneità lesiva dell’azione, ai fini della configurabilitàdell’elemento oggettivo del reato tentato, con la conseguenza che priva di pregio deveritenersi la circostanza dedotta dalla difesa secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutorischiare la morte solo qualora l’accoltellamento fosse stato realizzato con l’inserimentonell’emitorace attraverso una o più pugnalate.2.2. Puntuale ed esaustiva è anche la motivazione in punto di sussistenzadell’animus necandi, che trova corretta spiegazione nella descritta idoneità dell’azioneoffensiva e nell’avere accompagnato l’insistente azione aggressiva diretta ad infliggerefendenti al collo e all’emitorace del [OSCURATO:PERSONA], con la frase “Ti ammazzo”, a nulla rilevandoche tale espressione non sia stata riferita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come evidenziatonella ricostruzione fattuale, non ha assistito all’azione aggressiva per l’intero suosvolgimento.Deve, pertanto, rilevarsi che la sentenza impugnata ha correttamente applicato ilprincipio affermato da questa Corte secondo cui l'idoneità degli atti, richiesta per laconfigurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo contodelle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarnela reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale econcreto di lesione del bene protetto (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 -01). Questa Corte ha altresì specificato che nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova deldolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, come nella fattispecie, hanatura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei datidella condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei adesprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dellasussistenza dell'"animus necandi", nel delitto tentato assume valore determinante l'idoneitàdell'azione che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmenteraggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non averconseguito l'evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", conriferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, inbase alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1, n. 39293 del23/09/2008, Di, Rv. 241339 - 01).In conclusione, le sentenze di merito, attraverso la uniforme ricostruzione fattuale,hanno correttamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del dolo omicidiario quantomeno nella forma del dolo alternativo, compatibile con il tentativo, avendo dato evidenza allapluralità di circostanze evidenziate indicative della volontà di provocare, indifferentemente,una grave offesa all'integrità fisica del [OSCURATO:PERSONA] o per determinarne la morte (Sez. 1, n.47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01;Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri,Rv. 274402 – 01).4.3. Deve, infine, rilevarsi che nemmeno risulta conferente sul piano della correttezzadella qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio la deduzione difensiva circa ladifformità del coltello descritto nel capo di imputazione, indicato in un coltello a serramanicoa scatto con lama lunga circa 7,5 e quello descritto nella sentenza impugnata, ovvero uncoltello con punta acuminata e lama affilata di circa 6 centimetri, lì dove nella sentenza diprimo grado si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto in termini di verosimiglianza ilcoltello indicato al n. 6 del verbale di sequestro, riferito a un coltello con lama di circa 7,5centimetri.Si tratta di una difformità invero non decisiva ai fini della idoneità lesiva dell’arma, laquale risulta certa nella sua identificazione come arma bianca dotata di lama con capacitàoffensiva, né risulta determinante in considerazione delle della certificazione della naturadelle lesioni inferte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non rilevando, pertanto, nella fattispecie, ladedotta differenza, a fronte, si ripete, del tipo di lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] in seguito aifendenti inferti e della dinamica complessiva dell’azione, come descritta nelle sentenze dimerito.3. Non fondato è, poi, il quinto motivo di ricorso con il quale si è dedotta l’erroneaapplicazione della circostanza aggravante dei futili motivi, di cui all’art. 61, primo comma, n.1, cod. pen.La sentenza impugnata ha fornito le ragioni della sussistenza dell’aggravantecontestata individuata nella sproporzionata reazione del [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione diinterventi di installazione di condizionatori climatici compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] suo vicino dicasa.Con motivazione coerente rispetto alla ricostruzione della dinamica della lite, i giudici diappello hanno ritenuto configurabile l’aggravante in esame pur dando conto della iniziale litetra i due e pur evidenziando che anche il [OSCURATO:PERSONA] aveva attivamente partecipato alla litecolpendo anche lui il [OSCURATO:PERSONA].Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha rilevato l’irrilevanza di tale segmentoaggressivo a fronte del successivo sviluppo della lite il cui livello di estrema pericolosità èstato innalzato dal solo ricorrente che armatosi di coltello ha atteso il [OSCURATO:PERSONA] nellospazio antistante le abitazioni per protrarre l’azione aggressiva, a questo punto, assurta auna condotta integrante gli estremi del tentato omicidio. E di tale sproporzionata reazionerispetto al motivo della lite – insofferenza per lavori all’interno dell’abitazione – la sentenzapone in rilievo come essa abbia costituito un mero pretesto per lo sfogo di un impulsoviolentoSecondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la circostanzaaggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da unostimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, daapparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocarel'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, unmero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv.280103 – 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 – 01; Sez. 5, n. 41052 del19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360 - 01).Deve, pertanto, ritenersi immune da censure la decisione con la quale la Corte diappello di Catanzaro ha valutato sussistente l’aggravante dei futili motivi in relazioneall’aggressione con coltello sorta per questioni attinenti a lavori compiuti all’internodell’abitazione del vicino di casa, a nulla rilevando la sussistenza di una iniziale reciprocaaggressione tra imputato e persona offesa.4. Parimenti infondato è il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedottol’erroneità della mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione.Va sul punto evidenziato che la correttezza della valutazione dei giudici di merito circala sussistenza dell’aggravante dei motivi futili, alla luce di quanto evidenziato al paragrafoche precede, esclude la possibilità di configurare l’attenuante della provocazione inconformità al principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, secondo cui la dettacircostanza aggravante è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendocoesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'unoesclude di per sé l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020,Musto, Rv. 278896 – 01, Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, lana, Rv. 240906, secondo cui la;e in senso conforme: Sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007, dep. 23/01/2008, Cavorso, Rv.238368, e Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010, Matei, Rv. 247222). Tale incompatibilità ricorrenella fattispecie pur sussistendo l’iniziale reciproca aggressione tra imputato e personaoffesa.5. Il settimo motivo di ricorso, concernente vizi motivazionali in ordine al trattamentosanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si limita a generichecensure di eccessività della pena omettendo di confrontarsi con la puntuale motivazioneindicata alla pagina undici della sentenza.In ogni caso, deve rilevarsi che i giudici di appello hanno fornito una precisaspiegazione delle ragioni del giudizio di equivalenza delle circostanze generiche con leaggravanti dei motivi futili e del nesso neologico, attribuendo rilievo al momento di tensione,all’ incensuratezza dell’imputato e alla circostanza che sia l’imputato sia la persona offesaavevano alimentato la lite, evidenziando, altresì, in punto di determinazione della pena basela decisione di applicarla nel minimo edittale in ragione delle lesioni di non particolare gravitàe del complessivo contesto fattuale. Si tratta di una motivazione immune da censure epienamente conforme ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.6. L’ottavo motivo di ricorso, riguardante l'entità della provvisionale, non è proponibilein sede di legittimità.Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale ilgiudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegnaalla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile percassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato adessere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722).A tale pronuncia è stata data continuità dalla successiva giurisprudenza di legittimità(Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015,D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746del 14/10/2014, G., Rv. 261536; Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi, non mass; Sez. 5,n. 19700 del 05/03/2019, Oleari, non mass; Sez. 1, n. 29845 dep. 2019, Raeli, non mass.)7. È, infine, manifestamente infondato il nono motivo di ricorso, con il quale il ricorrenteha eccepito la mancata risposta alla richiesta di sospensione dell’esecuzione della condannaal pagamento della provvisionale.Deve al riguardo osservarsi che una volta intervenuta la sentenza del giudice di secondogrado, la sospensione dell’esecuzione in sede di giudizio di legittimità può essere dispostasolo qualora vi sia la richiesta dell’imputato, secondo quanto stabilito dall’art. 612 cod. proc.pen. Richiesta che non risulta essere stata formulata.In ogni caso, deve rilevarsi l’aspecificità del motivo; come chiarito in motivazione da Sez.4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023 Mastrominico, Rv, 283931 – 01, «secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini dell'accoglimento della richiesta disospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale ènecessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nelladistruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nelnocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, taleda rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso dimodifica della condanna (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018,Zambrelli, Rv. 273202-01; Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, Masini, Rv. 267819-01; Sez. 6,n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Morzenti, Rv. 255999-01).Tanto precisato, deve rilevarsi che il motivo di ricorso si limita a dedurre genericamentela mancanza di motivazione senza specificare le ragioni per cui sarebbe stato necessariosospendere la provvisionale ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., consentita solo nellaricorrenza di gravi motivi.8. Alla luce delle considerazioni evidenziate il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;nonché la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro3.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 13099/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris