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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04365/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24459-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pensione, d.l. n.30/74 R.G.N.24459/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 12/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/02/2018 R.G.N. 167/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il mutamento del titolo di pensione a carico della gestione Inps dei coltivatori diretti in pensione di vecchiaia a carico del FPLD.

Riteneva la Corte che, sebbene dopo la maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento a carico della gestione coltivatori diretti, Moroni non avesse svolto più attività lavorativa e non avesse versato ulteriori contributi, a lui poteva applicarsi l’art.2ter d.l. n.30/74, conteggiando la maggiorazione contributiva dovuta all’esposizione ad amianto durante l’attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento ma riconosciutasolo in epoca successiva.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato da memoria.All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione dell’art.2 ter d.l. n.30/74 conv. con mod. dalla l. n.114/74 per avere la Corte applicato tale norma, eccezionale, al di fuori del suo ambito applicativo, che presuppone la continuazione di un’attività lavorativa dopo il pensionamento conseguito presso la gestione speciale dell’Inps.

Il motivo è fondato.

Risulta dagli atti che: a) Moroni ottenne il pensionamento e non lavorò più in seguito, né versò alcuna ulteriore contribuzione presso il FPLD; b) il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sebbene intervenuto successivamente al pensionamento, andò ad incrementare il requisito contributivo maturato già prima del raggiunto pensionamento.

Se così è, si rimane fuori dall’ambito applicativo dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24459-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pensione, d.l. n.30/74 R.G.N.24459/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 12/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/02/2018 R.G.N. 167/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il mutamento del titolo di pensione a carico della gestione Inps dei coltivatori diretti in pensione di vecchiaia a carico del FPLD. Riteneva la Corte che, sebbene dopo la maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento a carico della gestione coltivatori diretti, Moroni non avesse svolto più attività lavorativa e non avesse versato ulteriori contributi, a lui poteva applicarsi l’art.2ter d.l. n.30/74, conteggiando la maggiorazione contributiva dovuta all’esposizione ad amianto durante l’attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento ma riconosciutasolo in epoca successiva. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato da memoria.All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione dell’art.2 ter d.l. n.30/74 conv. con mod. dalla l. n.114/74 per avere la Corte applicato tale norma, eccezionale, al di fuori del suo ambito applicativo, che presuppone la continuazione di un’attività lavorativa dopo il pensionamento conseguito presso la gestione speciale dell’Inps. Il motivo è fondato. Risulta dagli atti che: a) Moroni ottenne il pensionamento e non lavorò più in seguito, né versò alcuna ulteriore contribuzione presso il FPLD; b) il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sebbene intervenuto successivamente al pensionamento, andò ad incrementare il requisito contributivo maturato già prima del raggiunto pensionamento. Se così è, si rimane fuori dall’ambito applicativo dell
Sentenza Cassazione n. 04365/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris