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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 10915/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32424/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 29/2018 dellaCORTE D'APPELLO di TRIESTEdepositata il07/06/2018 R.G.N.282/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 32424/18 Rilevato che: Con sentenza del 7.6.2018 n. 29, la Corte d’appello di Trieste respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Udine che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], la quale – premesso di essere invalida in misura superiore all’80% da giugno 2015 e di avere quindi chiesto la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 503/92 – esponeva che l’Inps aveva erroneamente respinto la sua domanda a causa della mancata apertura della necessaria “finestra” echiedeva, sulla base della corretta interpretazione della normativa vigente, che fosse accertato il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico dovutole da luglio 2015.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uominie a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata).

Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 –di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd.

“finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata.

Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd.

"finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v.

Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass.n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile.

La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32424/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 29/2018 dellaCORTE D'APPELLO di TRIESTEdepositata il07/06/2018 R.G.N.282/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 32424/18 Rilevato che: Con sentenza del 7.6.2018 n. 29, la Corte d’appello di Trieste respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Udine che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], la quale – premesso di essere invalida in misura superiore all’80% da giugno 2015 e di avere quindi chiesto la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 503/92 – esponeva che l’Inps aveva erroneamente respinto la sua domanda a causa della mancata apertura della necessaria “finestra” echiedeva, sulla base della corretta interpretazione della normativa vigente, che fosse accertato il suo diritto a percepire il trattamento pensionistico dovutole da luglio 2015. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uominie a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 –di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass.n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di
Sentenza Cassazione n. 10915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris