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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2023

Cassazione n. 03180/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riportava ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelar' di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, contro il decreto di sequestro preventivo emesso il 10 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri.

Il Tribunale rilevava la carenza di legittimazione a in quanto il difensore non aveva la "procura speciale".

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 100 cod. proc. pen.): si deduceva che la procura necessaria per consentire le impugnazioni nel procedimento di riesame della cartella reale era quella "alle liti" prevista dall'art. 100 del codice di rito e non quella "per compiere determinati atti prevista art. 122; si deduceva inoltre che la procura allegata alla richiesta di riesame rispettava i requisiti richiesti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio riafferma che in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.

La Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep 2014, Scino, Rv. 258332 - 01, Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057).

Si riafferma cioè che la procura speciale che deve essere conferita dal terzo interessato a contestare un provvedimento di sequestro preventivo è la procura alle liti prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., che legittima espressamente un difensore a far valere le ragioni del terzo nell'ambito del procedimento cautelare, e non quella a compiere determinati atti prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che è invece necessaria per consentire al difensore di essere parte del rapporto processuale (come nel caso delle procure che legittimano il difensore a chiedere l'accesso a riti alternativi).

1.2. Nel caso in esame la procura ritenuta non legittimante l'impugnazione risultava firmata dal ricorrente, con autentica del difensore, riportava il corretto numero di registro delle notizie di reato ed incaricava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di svolgere attività defensionale "in ogni stato e grado del giudizio", indicazione idonea a conferire al difensore la legittimazione processuale denegata dal Tribunale; la assenza di data, rilevata dall'ordinanza impugnata risulta "sanata dal fatto che, come rilevato da Tribunale, la procura era stata depositata in cancelleria il 26 giugno 2023 unitamente all'istanza di riesame.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma sezione per il riesame delle misure cautelari reali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riportava ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelar' di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, contro il decreto di sequestro preventivo emesso il 10 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri. Il Tribunale rilevava la carenza di legittimazione a in quanto il difensore non aveva la "procura speciale". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 100 cod. proc. pen.): si deduceva che la procura necessaria per consentire le impugnazioni nel procedimento di riesame della cartella reale era quella "alle liti" prevista dall'art. 100 del codice di rito e non quella "per compiere determinati atti prevista art. 122; si deduceva inoltre che la procura allegata alla richiesta di riesame rispettava i requisiti richiesti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio riafferma che in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura. La Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep 2014, Scino, Rv. 258332 - 01, Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057). Si riafferma cioè che la procura speciale che deve essere conferita dal terzo interessato a contestare un provvedimento di sequestro preventivo è la procura alle liti prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., che legittima espressamente un difensore a far valere le ragioni del terzo nell'ambito del procedimento cautelare, e non quella a compiere determinati atti prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che è invece necessaria per consentire al difensore di essere parte del rapporto processuale (come nel caso delle procure che legittimano il difensore a chiedere l'accesso a riti alternativi). 1.2. Nel caso in esame la procura ritenuta non legittimante l'impugnazione risultava firmata dal ricorrente, con autentica del difensore, riportava il corretto numero di registro delle notizie di reato ed incaricava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di svolgere attività defensionale "in ogni stato e grado del giudizio", indicazione idonea a conferire al difensore la legittimazione processuale denegata dal Tribunale; la assenza di data, rilevata dall'ordinanza impugnata risulta "sanata dal fatto che, come rilevato da Tribunale, la procura era stata depositata in cancelleria il 26 giugno 2023 unitamente all'istanza di riesame.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma sezione per il riesame delle misure cautelari reali pe
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