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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13119/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10719-2012 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna, n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 29.03.2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13 dicembre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 22/10/11, depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 29.03.2011, con la quale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, era stata rigettata l'impugnazione della società RGN 10719/2012 Consigliere [OSCURATO:PERSONA] t_ V • 2 avverso gli atti di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato gli imponibili dichiarati dalla società, ai fini Ires, Irap ed IVA relativamente agli anni 2004 e 2005, chiedendo il pagamento delle somme di C 253.416,07 per il 2004 e di C 287.072,84 per il 2005, comprensive di sanzioni.

Il contenzioso traeva origine da una verifica eseguita dalla GdF e dal conseguente processo verbale di constatazione, in forza del quale si contestava alla [OSCURATO:SOCIETA] l'occultamento di ricavi corrispondenti al diverso prezzo versato dagli acquirenti degli immobili ceduti dalla società rispetto a quanto dichiarato nei rogiti notarili.

Nel contenzioso che era seguito la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto i motivi di ricorso della contribuente, annullando gli atti impositivi con la sentenza n. 28/06/2010. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza ora al vaglio della Corte, aveva accolto l'appello della Agenzia.

La società censura la pronuncia con quattro motivi: con il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 co. 2,

I. n. 241/1990, 7 co. 1 e 12 co. 7,

I. 212/2000, 42 co. 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973, 56 co. 5, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver erroneamente considerato validi gli avvisi di accertamento, che pur non avevano riportato nel corpo della motivazione le ragioni di rigetto delle specifiche e dettagliate censure mosse dalla contribuente in sede di contraddittorio; con il secondo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c., per l'erronea fede privilegiata, sino a querela di falso, attribuita al contenuto del processo verbale di constatazione redatto dagli militari della GdF; con il terzo per nullità della sentenza, per motivazione apparente, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; con il quarto per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., con riguardo alla valutazione delle difese e allegazioni probatorie offerte dalla contribuente.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

RGN 10719/2012 Consigh«e r

I. [OSCURATO:PERSONA] è costituita l'Agenzia delle Finanze, contestando i motivi avversi, di cui ne ha chiesto il rigetto.

Nelle more del giudizio il contribuente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, introdotta dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13 del medesimo d.l.

Con ordinanza emessa all'esito dell'adunanza camerale del 13 giugno 2019, ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa, il giudizio fu sospeso.

Nell'Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Il contribuente ha dimostrato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata e che dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate non risultano importi da pagare, come emerge dalla documentazione depositata in data 13 giugno 2019.

L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, non risultando eccezioni sollevate dalla controricorrente in riferimento alla mancata notificazione ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ.

Ne discende che di essi si deve tenere conto, desumendosi dal silenzio dell'Amministrazione finanziaria la correttezza della suddetta documentazione (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).

La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

D'altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...».

Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020.

RGN 10719/2012 consig1ire rel.

Fed_erici Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10719-2012 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna, n. 38, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 29.03.2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13 dicembre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 22/10/11, depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 29.03.2011, con la quale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, era stata rigettata l'impugnazione della società RGN 10719/2012 Consigliere [OSCURATO:PERSONA] t_ V • 2 avverso gli atti di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato gli imponibili dichiarati dalla società, ai fini Ires, Irap ed IVA relativamente agli anni 2004 e 2005, chiedendo il pagamento delle somme di C 253.416,07 per il 2004 e di C 287.072,84 per il 2005, comprensive di sanzioni. Il contenzioso traeva origine da una verifica eseguita dalla GdF e dal conseguente processo verbale di constatazione, in forza del quale si contestava alla [OSCURATO:SOCIETA] l'occultamento di ricavi corrispondenti al diverso prezzo versato dagli acquirenti degli immobili ceduti dalla società rispetto a quanto dichiarato nei rogiti notarili. Nel contenzioso che era seguito la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto i motivi di ricorso della contribuente, annullando gli atti impositivi con la sentenza n. 28/06/2010. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza ora al vaglio della Corte, aveva accolto l'appello della Agenzia. La società censura la pronuncia con quattro motivi: con il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 co. 2, I. n. 241/1990, 7 co. 1 e 12 co. 7, I. 212/2000, 42 co. 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973, 56 co. 5, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver erroneamente considerato validi gli avvisi di accertamento, che pur non avevano riportato nel corpo della motivazione le ragioni di rigetto delle specifiche e dettagliate censure mosse dalla contribuente in sede di contraddittorio; con il secondo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c., per l'erronea fede privilegiata, sino a querela di falso, attribuita al contenuto del processo verbale di constatazione redatto dagli militari della GdF; con il terzo per nullità della sentenza, per motivazione apparente, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; con il quarto per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., con riguardo alla valutazione delle difese e allegazioni probatorie offerte dalla contribuente. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente provvedimento. RGN 10719/2012 Consigh«e r I. [OSCURATO:PERSONA] è costituita l'Agenzia delle Finanze, contestando i motivi avversi, di cui ne ha chiesto il rigetto. Nelle more del giudizio il contribuente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, introdotta dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13 del medesimo d.l. Con ordinanza emessa all'esito dell'adunanza camerale del 13 giugno 2019, ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa, il giudizio fu sospeso. Nell'Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Il contribuente ha dimostrato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata e che dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate non risultano importi da pagare, come emerge dalla documentazione depositata in data 13 giugno 2019. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, non risultando eccezioni sollevate dalla controricorrente in riferimento alla mancata notificazione ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ. Ne discende che di essi si deve tenere conto, desumendosi dal silenzio dell'Amministrazione finanziaria la correttezza della suddetta documentazione (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. D'altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020. RGN 10719/2012 consig1ire rel. Fed_erici Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara
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