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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 17055/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].I.JETMIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso ripropone la (già correttamene respinta) richiesta di esercizio dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., senza tuttavia confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte d'appello né spiegare, se non in maniera del tutto generica, le ragioni della sua necessità; osservato che il secondo motivo (sulla intervenuta prescrizione) è basato sull'erronea comprensione del contenuto della sentenza di appello, che ha correttamente precisato che, a dispetto dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'ipotesi mitior, il termine di prescrizione va calcolato con riferimento all'ipotesi maioa .4.644 L0414441.0 CLUA erdkn ú...1n4•4445-44 &.Q «AZ -Iuta» cAZO Q th-~4-444t1: • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].I.JETMIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso ripropone la (già correttamene respinta) richiesta di esercizio dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., senza tuttavia confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte d'appello né spiegare, se non in maniera del tutto generica, le ragioni della sua necessità; osservato che il secondo motivo (sulla intervenuta prescrizione) è basato sull'erronea comprensione del contenuto della sentenza di appello, che ha correttamente precisato che, a dispetto dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'ipotesi mitior, il termine di prescrizione va calcolato con riferimento all'ipotesi maioa .4.644 L0414441.0 CLUA erdkn ú...1n4•4445-44 &.Q «AZ -Iuta» cAZO Q th-~4-444t1: • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17055/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris