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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16997/2025

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15524/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],che si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché di BANCA D’ITALIA -intimata - avverso la sentenza de lla Corte d ’ appello di Torino n. 30 /20 2 3 , pubblicata in data11 gennaio 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello .

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in esito a pignoramento presso terzi, introduceva il giudizio di merito conseguente all’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. proposta avverso l’atto di precetto notificato dal creditoreErich [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il pagamento della somma di euro 9.839,81 a titolo di spese processuali liquidate con la sentenza n. 4733/2019,pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli.

L’opponente chiedeva la ri determinazione dell’importo effettivamente dovuto, deducendo di avere provveduto al pagamento delle spese di c.t.u. e di vantare un controcredito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 806,00,in forza di sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 28280 del 2017, passata in giudicato.

Il Tribunale di Torino, nel contraddittorio con l’opposto, il quale precisava di avere rinunciato, in sede esecutiva, al rimborso delle spese di c.t.u., erroneamente richieste con l’atto di precetto, accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando dovuto il minor importo di euro 5.289,45.

2. La Corte d’appello di Torino, investita del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’appello, ha rideterminato le somme dovute in forza dell’atto di precetto in euro 7.233,21, oltre interessi legali, escludendo al contempo che nella fattispecie fosse ravvisabile un comportamento contrario a buona fede da parte del creditore procedente, avendo quest’ultimo proceduto all’esecuzione dopo oltre un mese dalla notifica dell’atto di precetto, in difetto di pagamento, quanto meno delle somme non contestate, e in assenza di una valida offerta formale di pagamento.

3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo.

La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la ‹‹ nullità del giudizio di merito svolto innanzi al Tribunale di Torino e della sentenza 2183/2021 nonché della sentenza della Corte d’appello di Torino 30/2023 ex art. 383, terzo comma, c.p.c., in relazione all’ar t. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.››.

Il ricorrente lamenta che il giudizio di merito, essendosi svolto senza avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Banca d’Italia, è affetto da nullità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, attinge la sentenza gravata nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la sentenza impugnata per ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in riferimento all’art. 1206 c.c.››, chiedendone la riforma nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto non ravvisabile un comportamento contrario a buona fede da parte del creditore procedente.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale.

Il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare, posto che al giudizio non ha partecipato il terzo pignorato, Banca d’Italia , litisconsorte necessario.

Questa Corte, con la sentenza del 18 maggio 2021, n. 13533 , superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr.Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza.

A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente, nonché se ne è ritenutanecessaria la chiamata in causa quando l ’ opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.) Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato.

Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000).

All’indirizzo sopra richiamato, al quale si è uniformata la giurisprudenza successiva di questa Corte (v., tra le altre,Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114 ; Cass., s ez. 3, 14/12/2021, n. 39973 ; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318; Cass., sez. 6 - 3, 06/02/2023, n. 3587; Cass., sez. 3, 22/02/2023, n. 5476), occorre, dunque, dare continuità, a nulla rilevando che , nella fattispecie in esame , il terzo pignorato, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, abbia corrisposto le somme assegnate dal g.e. ancor prima che venisse introdotto il giudizio di merito, in quanto, come ben chiarito da Cass. n. 13533/2021, anche in tal caso persiste in capo al terzo l’interesse ad ottenere eventualmente la restituzione di somme indebitamente versate,ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

Ne discende che, non essendo stata evocatanel giudizio di merito il terzo pignoratoBanca d’Italia, la sentenza impugnata è nulla, come lo è l’intero giudizio e si impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell ’ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., s ez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., s ez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644 ), affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.

E tanto esclude, intuitivamente, che possano essere pres i in considerazione il secondo motivo d el ricorso principale ed il ricorso incidentalee, con essi, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere cassat e , con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15524/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],che si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché di BANCA D’ITALIA -intimata - avverso la sentenza de lla Corte d ’ appello di Torino n. 30 /20 2 3 , pubblicata in data11 gennaio 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in esito a pignoramento presso terzi, introduceva il giudizio di merito conseguente all’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. proposta avverso l’atto di precetto notificato dal creditoreErich [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il pagamento della somma di euro 9.839,81 a titolo di spese processuali liquidate con la sentenza n. 4733/2019,pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli. L’opponente chiedeva la ri determinazione dell’importo effettivamente dovuto, deducendo di avere provveduto al pagamento delle spese di c.t.u. e di vantare un controcredito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 806,00,in forza di sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 28280 del 2017, passata in giudicato. Il Tribunale di Torino, nel contraddittorio con l’opposto, il quale precisava di avere rinunciato, in sede esecutiva, al rimborso delle spese di c.t.u., erroneamente richieste con l’atto di precetto, accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando dovuto il minor importo di euro 5.289,45. 2. La Corte d’appello di Torino, investita del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’appello, ha rideterminato le somme dovute in forza dell’atto di precetto in euro 7.233,21, oltre interessi legali, escludendo al contempo che nella fattispecie fosse ravvisabile un comportamento contrario a buona fede da parte del creditore procedente, avendo quest’ultimo proceduto all’esecuzione dopo oltre un mese dalla notifica dell’atto di precetto, in difetto di pagamento, quanto meno delle somme non contestate, e in assenza di una valida offerta formale di pagamento. 3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la ‹‹ nullità del giudizio di merito svolto innanzi al Tribunale di Torino e della sentenza 2183/2021 nonché della sentenza della Corte d’appello di Torino 30/2023 ex art. 383, terzo comma, c.p.c., in relazione all’ar t. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.››. Il ricorrente lamenta che il giudizio di merito, essendosi svolto senza avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Banca d’Italia, è affetto da nullità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, attinge la sentenza gravata nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la sentenza impugnata per ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in riferimento all’art. 1206 c.c.››, chiedendone la riforma nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto non ravvisabile un comportamento contrario a buona fede da parte del creditore procedente. 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale. Il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare, posto che al giudizio non ha partecipato il terzo pignorato, Banca d’Italia , litisconsorte necessario. Questa Corte, con la sentenza del 18 maggio 2021, n. 13533 , superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr.Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza. A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente, nonché se ne è ritenutanecessaria la chiamata in causa quando l ’ opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.) Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000). All’indirizzo sopra richiamato, al quale si è uniformata la giurisprudenza successiva di questa Corte (v., tra le altre,Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114 ; Cass., s ez. 3, 14/12/2021, n. 39973 ; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318; Cass., sez. 6 - 3, 06/02/2023, n. 3587; Cass., sez. 3, 22/02/2023, n. 5476), occorre, dunque, dare continuità, a nulla rilevando che , nella fattispecie in esame , il terzo pignorato, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, abbia corrisposto le somme assegnate dal g.e. ancor prima che venisse introdotto il giudizio di merito, in quanto, come ben chiarito da Cass. n. 13533/2021, anche in tal caso persiste in capo al terzo l’interesse ad ottenere eventualmente la restituzione di somme indebitamente versate,ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Ne discende che, non essendo stata evocatanel giudizio di merito il terzo pignoratoBanca d’Italia, la sentenza impugnata è nulla, come lo è l’intero giudizio e si impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell ’ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., s ez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., s ez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644 ), affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. E tanto esclude, intuitivamente, che possano essere pres i in considerazione il secondo motivo d el ricorso principale ed il ricorso incidentalee, con essi, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro. 5. Conclusivamente, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere cassat e , con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e rinvia al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione
Sentenza Cassazione n. 16997/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris