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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27507/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TIVOLI Ma_a_v_sasa_al udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre, con l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, tale facoltà è ora sempre preclusa (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo da tale legge modificato); né rileva la circostanza che l'interessato rivesta egli stesso la qualità di difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione, non essendo consentita nel processo penale l'autodifesa del soggetto accusato (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281-01; v. anche Sez. 6, n. 25790 del 30/01/2008, Poddighe, Rv. 241238-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TIVOLI Ma_a_v_sasa_al udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre, con l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, tale facoltà è ora sempre preclusa (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo da tale legge modificato); né rileva la circostanza che l'interessato rivesta egli stesso la qualità di difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione, non essendo consentita nel processo penale l'autodifesa del soggetto accusato (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281-01; v. anche Sez. 6, n. 25790 del 30/01/2008, Poddighe, Rv. 241238-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 27507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris