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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02057/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14289/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1726/2019depositata il 02/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE:

1. Con ricorso exd.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e legge n. 689/81 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2212 del 26/08/2015 emessa dalla Ausl della Romagna, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per la mancanza della notifica ad [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di trasgressore, e l'infondatezza nel merito della violazione contestata, poiché non si sarebbemai realizzata alcuna attività di commercializzazione del prodotto Xedathane 20 (prodotto fitosanitario, efficace contro diversi funghi che provocano il marciume delle mele, pere e agrumi), detenuto dai ricorrenti unicamente per ragioni di sperimentazione.

1.1. Il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione con sentenza n 194/18,dichiarando infondata nel merito la contestazione dell'azienda sanitaria.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Forlì interponeva gravame la Ausl della Romagna innanzi alla Corte d'Appello di Bologna che, con sentenza n. 1726/19, accoglieva nel merito l'appello proposto dall'Azienda della Romagna, confermando integralmente l’ordinanza- ingiunzione.

3. Proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Si difendeva laAUSL della Romagna depositando controricorso.

In prossimità dell’adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 cod. proc. civ. -omessa pronuncia sui motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 2201/02/2015 esposti sub a ) nel ricorso ex d . lgs . n. 150/11 e legge n. 689/81 e reiterati al punto B .1 nella memoria di costituzione in appello: art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Già nel ricorso in prime cure i ricorrenti avevano sollevato questione pregiudiziale relativa alla mancata notifica del verbale di contestazione al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA].

Nella prospettazione dei ricorrenti, la notificazione del verbale di accertamento e contestazione non è mai stata effettuata neiconfronti del presunto trasgressore [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e residente all'estero: la notifica, infatti, è stata fatta presso l'indirizzo della sede legale della società,altresì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presunta obbligata in solido, mentre doveva essere effettuata presso le rispettive residenze (ben note all’Amministrazione, in quanto indicate nel verbale di accertamento e contestazione n. 107 del 01.09.2014), ex art. 14 della legge n. 689 del 1981, come conferma anche la Corte di legittimità.

Nel testo della sentenza impugnata, invece, tali profili di nullità/invalidità dell'ordinanza-ingiunzione sono stati completamente ignorati dalla Corte d'Appello di Bologna,che si è limitata ad esaminare i motivi di merito proposti dai ricorrenti, e non ha dedicato una sola parola a tutti gli altri motivi formulati in primo grado dagli opponenti, reiterati in appello nella memoria costitutiva e in forma di appello incidentale.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689/81 e/o dell’art. 137 cod. proc. civ., omessa notifica al trasgressore del verbale di accertamento e conseguente estinzione del presunto illecito amministrativo: art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che la decisione della Corte d'Appello abbia implicitamente rigettato anche il motivo sub A (nel ricorso di primo grado) di opposizione all'ordinanza ingiunzione, sussiste comunque violazione di legge con riferimento alle norme che disciplinano l'obbligo di notificazione al trasgressore (e agli obbligati in solido) del verbale di accertamento nelle forme previste dall'art. 14 legge n 689/81: in mancanza, l'illecito si è estinto sia per il rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. sia per i coobbligati in solido.

3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi sollevano, con due censure diverse, la medesima questione della mancata notificazione del verbale di contestazione al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., e sono fondati nei termini e nei limiti che seguono.

La sentenza impugnata è viziata in quanto manca del tutto una pronuncia sul motivo di appello incidentale, peraltro riportato in modo esaustivo dai ricorrenti (p. 12, ultimo capoverso ) , nel rispetto del principio di autosufficienza.L’art. 14 legge n. 689 del 1981 prescrive testualmente che «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati […] residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento» (comma 2) , per l o meno quando la dimora o il domicilio siano noti (comma 5), come nel caso di specie.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'art.14 della legge n. 689 del 1981 richiede una distinta ed autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido, cosicché, trascorso il termine di cui all'art. 14, comma 2, l'obbligazione si estingue, a norma dell'art. 14, ultimo comma, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4291 del 26/03/2002, Rv. 553275 –01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5127 del 22/05/1998, Rv. 515714 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5885 del 01/07/1997, Rv. 505619 -01).

Per contro, non è esatto che la mancata notifica del verbale al trasgressore, id est all’autore dell’illecito amministrativo, estingua l’obbligazione di pagamento anche nei riguardi del soggetto coobbligato in solido, come ben evidenziato da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 22082/17.

3.1. La pronuncia merita, pertanto , di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d'Appello d i Bologna in diversa composizione,affinché accerti l’avvenuta notificazione nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 cod. proc. civ. -omessa pronuncia sui motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 2201/02/2015 esposti sub C , D, E nel ricorso,ex d.lgs. n. 150/11 e legge n. 689/81 e reiterati nei punti B .2, B.3, B.4 nella costituzione in appello: art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

I ricorrenti lamentano omessa pronuncia su ulteriori motivi di opposizione proposti di ricorrenti in primo e secondo grado, ossia: mancanza di competenza della Ausl della Romagna e/o della direzione UC servizi giuridici; in subordine: sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell’ipotesi di attenuazione della sanzione inerente ai casi di particolare tenuità del fatto, prevista dall'ultimo periodo dell'art.2, comma 1, d.

Lgs. n. 69 2014; inapplicabilità della sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione n. 77 del 2012 rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]. dal Comune di Forlì.

4.1. Avendo il C ollegio cassato la sentenza impugnata in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, il terzo mezzo viene dichiarato assorbito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bolognain diversa composizione, che decid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14289/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1726/2019depositata il 02/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. Con ricorso exd.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e legge n. 689/81 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2212 del 26/08/2015 emessa dalla Ausl della Romagna, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per la mancanza della notifica ad [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di trasgressore, e l'infondatezza nel merito della violazione contestata, poiché non si sarebbemai realizzata alcuna attività di commercializzazione del prodotto Xedathane 20 (prodotto fitosanitario, efficace contro diversi funghi che provocano il marciume delle mele, pere e agrumi), detenuto dai ricorrenti unicamente per ragioni di sperimentazione. 1.1. Il Tribunale di Forlì accoglieva l'opposizione con sentenza n 194/18,dichiarando infondata nel merito la contestazione dell'azienda sanitaria. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Forlì interponeva gravame la Ausl della Romagna innanzi alla Corte d'Appello di Bologna che, con sentenza n. 1726/19, accoglieva nel merito l'appello proposto dall'Azienda della Romagna, confermando integralmente l’ordinanza- ingiunzione. 3. Proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Si difendeva laAUSL della Romagna depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza i ricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 cod. proc. civ. -omessa pronuncia sui motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 2201/02/2015 esposti sub a ) nel ricorso ex d . lgs . n. 150/11 e legge n. 689/81 e reiterati al punto B .1 nella memoria di costituzione in appello: art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Già nel ricorso in prime cure i ricorrenti avevano sollevato questione pregiudiziale relativa alla mancata notifica del verbale di contestazione al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. Nella prospettazione dei ricorrenti, la notificazione del verbale di accertamento e contestazione non è mai stata effettuata neiconfronti del presunto trasgressore [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e residente all'estero: la notifica, infatti, è stata fatta presso l'indirizzo della sede legale della società,altresì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presunta obbligata in solido, mentre doveva essere effettuata presso le rispettive residenze (ben note all’Amministrazione, in quanto indicate nel verbale di accertamento e contestazione n. 107 del 01.09.2014), ex art. 14 della legge n. 689 del 1981, come conferma anche la Corte di legittimità. Nel testo della sentenza impugnata, invece, tali profili di nullità/invalidità dell'ordinanza-ingiunzione sono stati completamente ignorati dalla Corte d'Appello di Bologna,che si è limitata ad esaminare i motivi di merito proposti dai ricorrenti, e non ha dedicato una sola parola a tutti gli altri motivi formulati in primo grado dagli opponenti, reiterati in appello nella memoria costitutiva e in forma di appello incidentale. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689/81 e/o dell’art. 137 cod. proc. civ., omessa notifica al trasgressore del verbale di accertamento e conseguente estinzione del presunto illecito amministrativo: art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che la decisione della Corte d'Appello abbia implicitamente rigettato anche il motivo sub A (nel ricorso di primo grado) di opposizione all'ordinanza ingiunzione, sussiste comunque violazione di legge con riferimento alle norme che disciplinano l'obbligo di notificazione al trasgressore (e agli obbligati in solido) del verbale di accertamento nelle forme previste dall'art. 14 legge n 689/81: in mancanza, l'illecito si è estinto sia per il rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. sia per i coobbligati in solido. 3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi sollevano, con due censure diverse, la medesima questione della mancata notificazione del verbale di contestazione al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., e sono fondati nei termini e nei limiti che seguono. La sentenza impugnata è viziata in quanto manca del tutto una pronuncia sul motivo di appello incidentale, peraltro riportato in modo esaustivo dai ricorrenti (p. 12, ultimo capoverso ) , nel rispetto del principio di autosufficienza.L’art. 14 legge n. 689 del 1981 prescrive testualmente che «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati […] residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento» (comma 2) , per l o meno quando la dimora o il domicilio siano noti (comma 5), come nel caso di specie.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'art.14 della legge n. 689 del 1981 richiede una distinta ed autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido, cosicché, trascorso il termine di cui all'art. 14, comma 2, l'obbligazione si estingue, a norma dell'art. 14, ultimo comma, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4291 del 26/03/2002, Rv. 553275 –01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5127 del 22/05/1998, Rv. 515714 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5885 del 01/07/1997, Rv. 505619 -01). Per contro, non è esatto che la mancata notifica del verbale al trasgressore, id est all’autore dell’illecito amministrativo, estingua l’obbligazione di pagamento anche nei riguardi del soggetto coobbligato in solido, come ben evidenziato da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 22082/17. 3.1. La pronuncia merita, pertanto , di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d'Appello d i Bologna in diversa composizione,affinché accerti l’avvenuta notificazione nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 cod. proc. civ. -omessa pronuncia sui motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 2201/02/2015 esposti sub C , D, E nel ricorso,ex d.lgs. n. 150/11 e legge n. 689/81 e reiterati nei punti B .2, B.3, B.4 nella costituzione in appello: art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano omessa pronuncia su ulteriori motivi di opposizione proposti di ricorrenti in primo e secondo grado, ossia: mancanza di competenza della Ausl della Romagna e/o della direzione UC servizi giuridici; in subordine: sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell’ipotesi di attenuazione della sanzione inerente ai casi di particolare tenuità del fatto, prevista dall'ultimo periodo dell'art.2, comma 1, d. Lgs. n. 69 2014; inapplicabilità della sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione n. 77 del 2012 rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]. dal Comune di Forlì. 4.1. Avendo il C ollegio cassato la sentenza impugnata in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, il terzo mezzo viene dichiarato assorbito. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bolognain diversa composizione, che decid
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