CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22993/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (RIVA: 02407910757) in liquidazione, con sede legale in Lequile (LE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del liquidatore, già socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51°01 E5383), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3/5, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P50A425B) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma alla via Paraguay n. 5, in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 15/24/2020 emessa dalla CTR Puglia in data 15/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento delle imposte di registro, catastale e ipotecarie, determinate in misura proporzionale, riferite alla registrazione della sentenza nr. 678/2014 del Tribunale di Lecce che aveva disposto il trasferimento della proprietà di un immobile dalla società promittente venditrice ai promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva l'appello, rilevando che le imposte andavano corrisposte in misura fissa, in quanto la vendita era assoggettata a regime IVA. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. La contribuente ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 18, 21 e 24, comma 2, d.lvo 546/1992, per avere la CTR deciso in base ad un motivo di censura dell'atto impugnato (l'applicazione dell'imposta in misura fissa, anziché proporzionale ex art. 40 dPR 131/86) non dedotto nel ricorso introduttivo, ma formulato solo attraverso una memoria integrativa, depositata in giudizio oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. 2. Con il secondo motivo lamenta la ricorrente la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla violazione dell'art. 40 dPR 131/1986, trattandosi di contestazione inammissibile siccome non ritualmente introdotta in giudizio. 3. Con il terzo motivo, formulato in via gradata, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 c.c., 20, 37 e 40 dPR 131/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente applicato la disciplina dell'alternatività tra IVA e Registro ad una pronuncia giudiziale che, oltre a disporre il trasferimento di proprietà, aveva condannato la convenuta anche al risarcimento dei danni. 4. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente utilizzato la tecnica dell'assemblaggio ovvero della mera ed indiscrinninata riproduzione del contenuto degli atti scannerizzati. Nel corpo del ricorso sono stati, infatti, trascritti in fotocopia in maniera selettiva esclusivamente gli atti funzionali ai dedotti motivi. 5. Venendo all'esame del ricorso, i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, vanno accolti, con assorbimento del terzo. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lvo 546/92 «l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito». 5.1. Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti nei limiti previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, e quindi esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (cfr. Cass.15051/2014, 23326/2013, 24305/2018). 5.2. Il divieto della proposizione di motivi aggiunti, se non a seguito del (e in replica al) deposito di documenti non conosciuti, comporta che non possono essere introdotte domande di nullità dell'atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo, in quanto idonei a determinare un ampliamento dell'indagine giudiziale, in relazione all'introduzione di una causa petendi differente da quella dedotta nell'originario ricorso dal contribuente (cfr. Cass. nr. 22662/2014). Un siffatto divieto trova giustificazione nell'esigenza di evitare che l'istituto dei motivi aggiunti si trasformi in uno strumento elusivo della disciplina dei termini decadenziali previsti dalla legge entro cui bisogna agire. Nel caso di specie, come risulta dalla lettura dell'atto integralmente riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione in ossequio al principio di specificità, nell'originario ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non vi era alcuna richiesta di determinazione dell'imposta del registro in misura fissa né il benchè minimo riferimento alla disciplina, contenuta nell'art. 40 dPR 131/86, della violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta del registro. Tali questioni vennero sollevate solo nella successiva memoria depositata in data 27/7/2018, la quale va ricondotta nell'arnbito dell'attività defensionale meramente generica prevista dall'art. 32, comma 2, d.lvo, che prevede la facoltà delle parti di depositare scritti difensivi sino a dieci giorni prima della data di trattazione, e non in quella di cui all'art. 24, comnna 1, d.lvo 546/1992, esercitata attraverso la proposizione di motivi aggiunti che ampliano il thema decidendum, consentita entro il termine perentorio di giorni 60 dal deposito della controparte di nuovi documenti. Nella memoria, il cui estratto è stato riprodotto nel ricorso, non si fa alcun riferimento al fatto che la necessità di ampliare la domanda con un motivo nuovo sia sorta per effetto della deposito di controparte di documenti in precedenza non conosciuti. E' del tutto irrilevante la circostanza, valorizzata in modo decisivo dalla impugnata sentenza, della esposizione della questione della alternatività tra IVA e imposta del registro nell'atto stragiudiziale della richiesta di autoannullamento dell'atto. Colui che insorge contro un atto impositivo è tenuto, stante la natura impugnatoria del processo tributario, a formulare nel ricorso, ed eventualmente con i motivi aggiunti nei casi previsti dall'art. 24 d.lvo citato, tutti i singoli motivi di contestazione del provvedimento, non rilevando le doglianze espresse in altre sedi extragiudiziali. 6. In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche per la regola