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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 24105/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.5-é-nlíté le conclusioni deL_PG A neiLL c\ktd- lr,„‘ ,t; Ltz * "1-4 (av • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del medesimo imputato contro la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per difetto di specificità dei motivi, disponendone l'esecuzione e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

2. La Corte di merito ha rilevato come l'atto di impugnazione si fosse limitato a richiedere l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, in quanto "difetta la prova circa l'esatta individuazione del reddito verificata dall'Ufficio sia la sussistenza del dolo" - ipotizzando che l'imputato "abbia, magari per errore, indicato un importo diverso" - senza alcuno specifico riferimento alla vicenda processuale; e che, quanto al trattamento sanzionatorio, avesse richiesto di ridurre la pena ai minimi edittali, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

La Corte territoriale aveva reputato del tutto aspecifiche le anzidette censure, giacché la prima si limitava ad affermare l'insufficienza del quadro probatorio, senza alcun confronto critico con la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, con particolare riferimento agli accertamenti svolti dall'Agenzia delle ern trate e al dolo generico; parimenti andava osservato con riguardo alla seconda doglianza, che in termini generici lamentava l'entità della pena, invocando, per un verso, un'attenuante (art. 62, n. 4, cod. pen.) "non influente sulla tipologia del reato" e, per altro verso, le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., motivatamente denegate dal Tribunale.

3. Con motivo unico, privo di rifermenti ad alcuno specifico vizio (art. 606 cod. proc. pen.), denunciabile in questa sede di legittimità, il ricorrente ha reiterato le doglianze espresse con l'atto di appello, affermando che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto l'appello inammissibile "con motivazione di stile" e che l'entità del fatto e il modesto danno patrimoniale cagionato ben avrebbero potuto consentire la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., con riduzione della pena ai minimi edittali, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. i,`'‘-ì t 4 t é a

4. Con requisitoria scritta, ~generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. 2.

Va invero posto in evidenza come il presente atto di impugnazione - lungi dal formulare un'espressa e specifica censura del provvedimento impugnato, in ragione di motivi tipici a critica vincolata - si limita ad affermare l'illegittimità dello stesso e l'uso di "formule di stile", esclusivamente riportando parte dei contenuti dell'originaria impugnazione di merito. é opportuno, invero, ricordare che il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza si traduce in genericità dei motivi (cfr. Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258).

Il ricorso, inoltre, difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568): nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto confutare la ritenuta genericità della censura di merito e non limitarsi soltanto alla mera riproduzione, per sintesi, di quest'ultima.

Circostanza, quest'ultima, che determina l'inammissibilità del ricorso, in forza del più generale principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 2606080).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.5-é-nlíté le conclusioni deL_PG A neiLL c\ktd- lr,„‘ ,t; Ltz * "1-4 (av • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del medesimo imputato contro la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per difetto di specificità dei motivi, disponendone l'esecuzione e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 2. La Corte di merito ha rilevato come l'atto di impugnazione si fosse limitato a richiedere l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, in quanto "difetta la prova circa l'esatta individuazione del reddito verificata dall'Ufficio sia la sussistenza del dolo" - ipotizzando che l'imputato "abbia, magari per errore, indicato un importo diverso" - senza alcuno specifico riferimento alla vicenda processuale; e che, quanto al trattamento sanzionatorio, avesse richiesto di ridurre la pena ai minimi edittali, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte territoriale aveva reputato del tutto aspecifiche le anzidette censure, giacché la prima si limitava ad affermare l'insufficienza del quadro probatorio, senza alcun confronto critico con la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, con particolare riferimento agli accertamenti svolti dall'Agenzia delle ern trate e al dolo generico; parimenti andava osservato con riguardo alla seconda doglianza, che in termini generici lamentava l'entità della pena, invocando, per un verso, un'attenuante (art. 62, n. 4, cod. pen.) "non influente sulla tipologia del reato" e, per altro verso, le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., motivatamente denegate dal Tribunale. 3. Con motivo unico, privo di rifermenti ad alcuno specifico vizio (art. 606 cod. proc. pen.), denunciabile in questa sede di legittimità, il ricorrente ha reiterato le doglianze espresse con l'atto di appello, affermando che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto l'appello inammissibile "con motivazione di stile" e che l'entità del fatto e il modesto danno patrimoniale cagionato ben avrebbero potuto consentire la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., con riduzione della pena ai minimi edittali, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. i,`'‘-ì t 4 t é a 4. Con requisitoria scritta, ~generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. 2. Va invero posto in evidenza come il presente atto di impugnazione - lungi dal formulare un'espressa e specifica censura del provvedimento impugnato, in ragione di motivi tipici a critica vincolata - si limita ad affermare l'illegittimità dello stesso e l'uso di "formule di stile", esclusivamente riportando parte dei contenuti dell'originaria impugnazione di merito. é opportuno, invero, ricordare che il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza si traduce in genericità dei motivi (cfr. Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258). Il ricorso, inoltre, difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568): nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto confutare la ritenuta genericità della censura di merito e non limitarsi soltanto alla mera riproduzione, per sintesi, di quest'ultima. Circostanza, quest'ultima, che determina l'inammissibilità del ricorso, in forza del più generale principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 2606080). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio
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