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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 01398/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, dedotta con i primi due motivi di ricorso, oltre a non essere stata dedotta nel corso del giudizio di appello (cfr. Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), è manifestamente infondata, risultando, da un lato che, secondo quanto dichiarato all'ufficiale giudiziario dalla sorella del ricorrente, quest'ultimo si era trasferito dal domicilio dichiarato in altro luogo non specificato e, dall'altro lato, che il fermo del ricorrente (in occasione del quale lo stesso, peraltro, eleggeva domicilio in un luogo diverso da quello indicato nel presente procedimento) ha avuto una durata di poche ore e, all'esito, è stato deferito in stato di libertà; b) il terzo e quarto motivo, oltre ad essere aspecificì, sono meramente ripr.oduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (sì vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 no mbre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, dedotta con i primi due motivi di ricorso, oltre a non essere stata dedotta nel corso del giudizio di appello (cfr. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), è manifestamente infondata, risultando, da un lato che, secondo quanto dichiarato all'ufficiale giudiziario dalla sorella del ricorrente, quest'ultimo si era trasferito dal domicilio dichiarato in altro luogo non specificato e, dall'altro lato, che il fermo del ricorrente (in occasione del quale lo stesso, peraltro, eleggeva domicilio in un luogo diverso da quello indicato nel presente procedimento) ha avuto una durata di poche ore e, all'esito, è stato deferito in stato di libertà; b) il terzo e quarto motivo, oltre ad essere aspecificì, sono meramente ripr.oduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (sì vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 no mbre
Decreto Cassazione n. 01398/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris