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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 13909/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Erba avverso sentenza 27/10/2020 Corte appello Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 27/10/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio.

Al riguardo, deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata erroneamente qualificato il fatto quale riciclaggio e non come furto aggravato, disattendendo sul punto il carattere confessorio delle dichiarazioni del ricorrente, il quale ha ammesso di avere furtivamente sottratto il veicolo de quo.

2. vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata rigettato la richiesta di applicare l'attenuante del risarcimento del danno, sull'errato presupposto che la p.o. non avrebbe avuto una concreta disponibilità della somma di denaro offerta a titolo di risarcimento del danno.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo.

E', invece, inammissibile nel resto.

3.1. Il primo motivo non è scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

A fronte, infatti, dell'indicazione da parte della Corte di merito di plurimi elementi di contraddizione nel narrato e di lacune relative a circostanze di rilievo che l'autore del furto avrebbe dovuto conoscere, il ricorrente, invece, si è limitato a prospettare altri enunciati di fatto che collimerebbero con l'accaduto, senza confrontarsi con quelli di carattere decisivo indicati dalla sentenza impugnata.

3.2. Fondato è il secondo motivo, avendo la Corte di merito escluso l'applicazione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sull'errato rilievo che agli atti non risulterebbe alcuna integrale ed effettiva riparazione del danno.

Invece, per come precisato nel secondo motivo di appello, il ricorrente risulta avere risarcito la p.o. e questa ha dichiarato di essere soddisfatta come da dichiarazione depositata in atti e il cui contenuto è stato confermato in udienza.

4. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente al profilo attinente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

5. La natura non complessa delle questioni dedotte consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso, il 05/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,Ariolli n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Erba avverso sentenza 27/10/2020 Corte appello Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma del 27/10/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio. Al riguardo, deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata erroneamente qualificato il fatto quale riciclaggio e non come furto aggravato, disattendendo sul punto il carattere confessorio delle dichiarazioni del ricorrente, il quale ha ammesso di avere furtivamente sottratto il veicolo de quo. 2. vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata rigettato la richiesta di applicare l'attenuante del risarcimento del danno, sull'errato presupposto che la p.o. non avrebbe avuto una concreta disponibilità della somma di denaro offerta a titolo di risarcimento del danno. 3. Tanto premesso, il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. E', invece, inammissibile nel resto. 3.1. Il primo motivo non è scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. A fronte, infatti, dell'indicazione da parte della Corte di merito di plurimi elementi di contraddizione nel narrato e di lacune relative a circostanze di rilievo che l'autore del furto avrebbe dovuto conoscere, il ricorrente, invece, si è limitato a prospettare altri enunciati di fatto che collimerebbero con l'accaduto, senza confrontarsi con quelli di carattere decisivo indicati dalla sentenza impugnata. 3.2. Fondato è il secondo motivo, avendo la Corte di merito escluso l'applicazione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sull'errato rilievo che agli atti non risulterebbe alcuna integrale ed effettiva riparazione del danno. Invece, per come precisato nel secondo motivo di appello, il ricorrente risulta avere risarcito la p.o. e questa ha dichiarato di essere soddisfatta come da dichiarazione depositata in atti e il cui contenuto è stato confermato in udienza. 4. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente al profilo attinente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. 5. La natura non complessa delle questioni dedotte consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Motivazione semplificata. Così deciso, il 05/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,Ariolli n
Sentenza Cassazione n. 13909/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris