CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 12866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/03/2021 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il decreto emesso in data 9 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di un fabbricato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta ad indagini per i reati di cui agli artt.110 e 481 cod. pen. (capo A) e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto appello, ex art. 322-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lagonegro, chiedendo l'annullamento o la riforma del decreto di sequestro, sostenendo che, anche in base ai nuovi documenti prodotti unitamente all'atto di impugnazione, emergeva che non vi era stata alcuna falsa rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati progettuali allegati ad un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ad un ampliamento mediante sopraelevazione del predetto fabbricato e che, pertanto, doveva ritenersi insussistente il fumus dei reati ipotizzati per giustificare il provvedimento di sequestro. 3. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 2 agosto 2021, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione. La riqualificazione dell'impugnazione è corretta, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. a seguito di richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.. 4. L'impugnazione, riqualificata come ricorso per cassazione, è tuttavia inammissibile, sia perché non sottoscritta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sia perché volto a sollevare censure in fatto o vizi di motivazione, mentre ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso è consentito solo per violazione di legge. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2022. Il Consigliere estenso