CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: C05E
Titolo CCNL: CCNL aziende Comparto Metalmeccanico - Industria
Titolo accordo: CCNL aziende Comparto Metalmeccanico - Industria
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: MECCANICI
Sottosettori: settore metalmeccanico e installazione di impianti
Parti datoriali: ITALPMI; FEDERAZIONE IMPRESE; ASSOESERCENTI; AIFOS; CONFIMPRESEITALIA; UNCI; VALITALIA PMI
Parti sindacali: FESICA
Decorrenza: 2025-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2025-01-09
Stato: Acquisito
Identificativo: 20616
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=211188
--- Testo contratto ---
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CCNL - AZIENDE COMPARTO METALMECCANICO - INDUSTRIA
L’anno 2025 il giorno 9 del mese di gennaio in Roma , presso la sede di Fesica in piazza di Villa Carpegna n. 58, si è
convenuto per la stipula e sottoscrizione del presente CCNL rivolto ai lavoratori dipendenti del settore Industria
Metalmeccanica
Tra
CONFIMPRESEITALIA Confederazione Sindacale Datoriale rappresentata dal Presidente Nazionale Cav. Guido D’Amico,
dalla Segretaria Generale Antonella Gobbo e dai membri della Giunta Confederale Fulvio Barion, Paola Carnevale,
Giovanni Felice, Antonio Ianniello, Pietro Monaco, Piazzolla Gianfranco, Cettina Scaffidi ed Emanuela Paola Vitali
VALITALIA PMI - rappresentata dal Presidente Roberto Plini e dai Vice Presidenti Marco Auricchio e Miriana Plini
AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro rappresentata dal Presidente Prof. Rocco
Vitale
ASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Salvatore
Politino
FEDERAZIONE IMPRESE – rappresentata dal Presidente Nazionale Saverio Adriano
ITALPMI – Federazione delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Sandro Vestita e dal Direttore
Generale Italia Speranza
UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane rappresentata dal Presidente Nazionale Ing. Andrea Amico
E
FESICA - Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno
Mariani, Vicesegretar io Generale Alfredo Mancini e dai componenti della Segreteria Generale Andrea De Stasio,
Pasquale Inverno, Flaminia Mariani, Vincenzo Minissale, Giuseppe Mancini e Francesco Di Matteo
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INDICE
CAMPO DI APPLICAZIONE
DECORRENZA, DURATA E VACANZA CONTRATTUALE
DISTRIIBUZIONE, EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale
Art. 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
Art. 3 - Contrattazione di II Livello
Art. 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
Art. 5 - Diritti e Prerogative Sindacali
Art. 6 - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Art.7 - Composizione delle controversie individuali e collettive
Art. 8 - Fondo Formazione Continua professionale
Art.9 - Previdenza Complementare Assistenza Sanitaria Integrativa Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale
Art. 10 - Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
Art. 11 - Attività Stagionali
Art. 12 – Appalti
Art. 13 – Patronati
Art. 14 - Pari Opportunità
TITOLO II
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 15 - Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
Art. 16 - Lavoro a tempo parziale o Part-time
Art. 17 - Lavoro a Tempo Determinato
Art. 18 - Lavoratori Studenti
Art. 19 - Lavoro somministrato
Art. 20 - Lavoro intermittente
Art. 21 – Collaborazioni
Art. 22 – Apprendistato
Art. 23 - Tirocinio (Stage)
Art. 24 - Contratto PAL (Politica Attiva Lavoro)
Art. 25 – Assunzione
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 - Periodo di Prova
Art. 27 - Orario di lavoro – Flessibilità/Elasticità
Art. 28 - Orario ordinario di lavoro multiperiodale
Art. 29 - Reperibilità
Art. 30 - Banca Ore
Art. 31 Banca Ore Formazione
Art. 32 - Disciplina delle mansioni e mutamento – Jolly
Art. 33 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
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Art. 34 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 35 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale
Art. 36 - Riposo settimanale – Festività
Art. 37 - Permessi retribuiti – Permessi straordinari retribuiti
Art. 38 - Permessi studio (retribuiti)
Art. 39 - Congedo di maternità/paternità (Retribuito)
Art. 40 - Congedo Parentale (Retribuito)
Art. 41 - Congedo Matrimoniale (Retribuito)
Art. 42 – Ferie
Art. 43 – Banca ferie solidali
Art. 44 - Congedo per malattia figli (Non retribuito)
Art. 45 - Congedi (non retribuiti)
Art. 46 - Congedi per formazione (non retribuiti)
Art. 47 - Tossicodipendenza ed etilismo
Art.48 - Congedo per donne vittime di violenza
Art. 49- Ritiro della patente di guida
Art. 50 - Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
Art. 51 – Trasferimento
Art. 52 – Trasferta
Art. 53 – Trasfertismo
Art. 54 – Distacco
Art. 55 - Malattia e Infortunio non sul lavoro
Art. 56 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 57 - Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 58 - Malattia e Infortunio sul lavoro
Art. 59 - Divise, camici
Art. 60 - Assistenza Legale
Art. 61 - Divieto di concorrenza
Art. 62 - Risarcimento danni
Art. 63 - Codice disciplinare
Art. 64 – Preavviso
Art. 65 - Preavviso attivo
TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Art. 66 – Retribuzioni
Art. 67 - Retribuzioni d’inserimento
Art. 68 - Retribuzioni Start-up
art. 69 - Scatti di merito o di professionalità
Art. 70 – Assorbimenti
Art. 71 - Mensilità Supplementari
Art. 72 - Premio di Risultato
Art. 73 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
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TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE
Art. 75 - Salute e Sicurezza sul lavoro
Art. 76- Sistemi di videosorveglianza aziendale
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI
SCATTI DI ANZIANITA’ – ALTRE INDENNITA’
Art. 77 - Paga Base Nazionale Conglobata
Art. 78 –Retribuzioni Inserimento
Art. 79 - Altre Indennità
INQUADRAMENTO
Art. 80 - Classificazione del personale
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CAMPO DI APPPLICAZIONE
Il presente CCNL si applica alle aziende metalmeccaniche del settore Industria di seguito riportate:
▪ degli stabilimenti metalmeccanici nei quali sia esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante la
lavorazione del metallo;
▪ degli stabilimenti, delle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
▪ delle unità produttive e di servizio, progettazione, ricerca e sviluppo che siano con il settore metalmeccanico
in una significativa e rilevante interconnessione;
▪ negli stabilimenti industriali siderurgici.
▪ imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali
i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche
attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.);
▪ imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di
telecomunicazione
▪ imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di
telecomunicazione;
▪ imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle
telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fra le imprese metalmeccaniche regolate dal presente CCNL, le
attività imprenditoriali che, nel rispetto delle definizioni sopra citate, eseguano le seguenti lavorazioni per:
▪ produzione di metalli non ferrosi alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri;
▪ trasformazione plastica dell’alluminio, del magnesio, del piombo, del rame, dello zinco, dell’argento e delle
loro leghe sotto forma di laminati, trafilati, stampati, estrusi, imbutiti, fucinati e tranciati;
▪ fusione di rame, magnesio, alluminio, zinco, nichel, piombo e altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo,
ottone, ecc.);
▪ fusione di ghisa in getti;
▪ fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
▪ forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
▪ laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
▪ trasformazione e lavorazione di fibre di carbonio;
▪ La costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
▪ navi da carico, da passeggeri e da guerra, pontoni e chiatte, galleggianti;
▪ materiale mobile e fisso per ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie;
▪ automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
▪ motocicli, moto furgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
▪ aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
▪ l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
▪ l’esercizio di bacini di carenaggio;
▪ la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
▪ attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
▪ vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
▪ articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
▪ bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
▪ reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
▪ strumenti musicali metallici;
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▪ oggetti in ferro battuto;
▪ scatolame ed imballaggi metallici;
La produzione, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, il montaggio e la riparazione di:
▪ motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici
▪ organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
▪ impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
▪ apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed
amplificazione sonora e televisione;
▪ apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
▪ apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
▪ apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
▪ apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
▪ macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento
meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati,
ceramiche, grès ed affini;
▪ macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
▪ macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e delle materie
sintetiche (resine);
▪ macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa
▪ macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del
freddo;
▪ macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
▪ utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
▪ utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
▪ pompe, compressori, macchine pneumatiche, aspiratori, ventilatori, macchine ed apparecchi affini, organi di
chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
▪ apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
▪ macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento dell’aria, lavanderia e stireria;
▪ macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
▪ armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo;
▪ macchine e apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica affine, come: macchine e
apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche,
cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni
ottiche in genere;
▪ orologi in genere;
▪ modelli meccanici per fonderia;
▪ l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi
meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi
compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
▪ la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
▪ la produzione, l’implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
▪ la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale
componentistica;
▪ la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
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▪ attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e
sussidiaria alla realizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i trasporti di:
▪ Impianti termici di climatizzazione, ventilazione e trattamento aria;
▪ Impianti idrici e sanitari;
▪ Impianti di refrigerazione;
▪ Impianti di protezione antincendio;
▪ Impianti e reti di trasporto e distribuzione dei fluidi;
▪ Impianti e reti di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati;
▪ Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica;
▪ Impianti di illuminazione;
▪ Impianti di cogenerazione, tri-generazione e teleriscaldamento;
▪ Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia termica;
▪ Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
▪ Impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza;
▪ Sistemi per l’automazione e il controllo degli accessi quali porte, barriere e cancelli;
▪ Impianti ecologici, trattamento delle acque e rifiuti;
▪ Impianti radiotelevisivi, antenne;
▪ Impianti speciali;
▪ Impianti di segnalamento e di segnaletica stradale e ferroviaria;
▪ Facility Management;
▪ Servizi di Efficienza Energetica (ESCO);
▪ l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto;
Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di:
▪ ghisa di prima fusione;
▪ acciaio anche se colato in getti;
▪ ferroleghe;
▪ semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati;
▪ laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
▪ tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
▪ latta.
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola l’industria metalmeccanica:
▪ Siderurgico;
▪ Auto-avio;
▪ Cantieristica Navale;
▪ Elettromeccanico ed elettronico;
▪ Meccanica generale;
▪ Fonderie di seconda fusione;
Nonché per l’industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, termici, idraulici, elettrici, telefonici,
di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l’installazione di impianti di
segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente Contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti
e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente Contratto.
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Definizione dei settori.
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del Contratto sono quelli per la produzione di:
▪ ghisa di prima fusione;
▪ acciaio anche se colato in getti;
▪ ferroleghe;
▪ semi-prodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
▪ laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
▪ tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
▪ latta.
Auto-avio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed
autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie
con esclusione delle azi ende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella
riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore auto -avio gli stabilimenti che
producono trattori agricoli che appartengono alle azie nde inquadrate nello stesso settore in quanto producono
autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o
prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza
fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
▪ macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione;
▪ apparecchiature elettriche complesse;
▪ strumenti di misura elettrici;
▪ apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio-tecnica, elettronica;
▪ elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
L’esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed
elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l’elettricità, non determina
l’appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di
applicazione del Contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano
▪ la fusione di ghisa in getti;
▪ la fusione di acciaio in getti.
Cantieristica Navale: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione,
riparazione e demolizione di navi, nonché nell’esercizio di bacini di carenaggio.
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Decorrenza, Durata e Vacanza Contrattuale
1) Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 01/01/2025 con scadenza al 31/12/2027 sia per la parte
economica che normativa.
2) La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e per quella
economica, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
3) La procedura di rinnovo del contratto è avviata 3 mesi prima della scadenza. Per consentire il corretto svolgimento
delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto
collettivo di lavoro, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura.
4) Le parti concordano nel rivalutare gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata di un punto
percentuale (1%) al 01/01/2026 e di un punto percentuale (1%) al 01/01/2027 da sommarsi alla rivalutazione già
decorsa nell’anno precedente.
5) La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del CCNL sarà la differenza fra la variazione
media annuale (Gennaio/Dicembre) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) nel triennio di
vigenza e quanto già corrisposto.
6) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente CCNL, ai lavoratori
cui si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero
dal mese successivo alla prese ntazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento
provvisorio della retribuzione.
7) Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Distribuzione, Efficacia ed Interpretazione del Contratto
1) Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È
vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
2) Le norme del presente C.C.N.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori
di lavoro che versano regolarmente il contributo agli Enti Bilaterali di cui al presente CCNL, nonché a tutti i rapporti
di lavoro a cui viene applicato.
3) In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme
di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS, agli Enti
previdenziali e assistenziali interessati.
4) Le Parti convengono che la Contrattazione Collettiva è un complesso apparato negoziale che comporta la
condivisione di strategie ed obiettivi, non solo di natura retributiva ; pertanto, le Parti affidano all’Ente
l’interpretazione delle norme nel CCNL riportate.
5) I datori di lavoro sono tenuti a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente CCNL,
anche con modalità telematica e, comunque, ad affiggerlo nell'apposita bacheca.
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TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale
1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo seguente:
▪ Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
▪ Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione;
2) Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a due
e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva nel rispetto dei criteri
generali della Contrattazione Collettiva Nazionale la cui valutazione è affidata agli Enti Bilaterali di cui in narrativa.
Art. 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
1) La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi
comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Costituiscono oggetto della stessa:
a) validità ed ambito di applicazione del contratto
b) relazioni sindacali
c) diritti sindacali
d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro
e) norme comportamentali e disciplinari
f) classificazione del personale
g) trattamento economico
h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro
i) permessi, aspettative e congedi
j) sicurezza sul lavoro
k) formazione professionale
l) divisori convenzionali per quota oraria e quota giornaliera
m) importo del contributo dovuto da imprese e lavoratori agli Enti Bilaterali
n) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello.
Art. 3 - Contrattazione di II Livello
1) Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva è demandato di provvedere alle materie
sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e performanti:
a) trattamenti retributivi integrativi;
b) eventuali premi di produzione per i lavoratori;
c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle OO.SS. alla fase di
contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso dell'anno;
e) turnazione dei lavoratori;
f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi del
presente Contratto;
g) assegnazione della Sede di Lavoro;
h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a
titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al presente contratto; tale
importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
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k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio;
l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere
professionale, non previsti dal presente C.C.N.L.;
m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni
esistenti territorialmente;
n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
p) pari opportunità;
q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a
livello settoriale e territoriale;
r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal
presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR;
t) Tirocini formativi e Stage formativi.
2) La contrattazione di Il Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo rinnovo anche ai
fini dell’adeguamento normativo rispetto al CCNL.
3) La contrattazione di II Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove presenti,
costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle Rappresentanze Sindacali
Territoriali (RST) o di quelle Nazionali.
4) Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle RSA/RST ,
anche attraverso l’Ente Bilaterale, nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza
dell’accordo aziendale/territoriale con i criteri generali del CCNL.
5) Gli accordi di II Livello sottoscritti dall e Rappresentanze Sindacali Territoriali , ai fini della loro applicazione e
decorrenza devono essere inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Ente e validati da apposita
Commissione Bilaterale costituita in seno all’Ente Bilaterale; in assenza di risposta della competente Commissione
entro 5 (cinque) giorni dalla avvenuta comunicazione della RST gli accordi sono da considerarsi efficaci.
Art. 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1) Le parti ritengono che l’informazione e la consultazione attraverso la condivisione/comunicazione delle
informazioni abbia lo scopo di valorizzare le attività, migliorando la competitività delle aziende, difendendo
l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Informazione Nazionale
2) Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro,
costituita presso l’Ente Bilaterale, che definisce le priorità d’azione ed approva programmi di lavoro.
3) La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio Nazionale, analizza
le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti.
4) Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della Commissione i
dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
5) La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano
motivata richiesta
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Informazione Territoriale/Aziendale
6) A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione
dei maggiori indicatori economico-sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale per
obiettivi:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c) le necessità formative;
d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti
agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di
riqualificazione professionale;
j) il superamento delle barriere architettoniche;
k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori
svantaggiati;
l) all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
m) il piano per la formazione non obbligatoria per legge, dell’impresa
n) progetti correlati all’introduzione, gestione e controllo dell’Intelligenza artificiale e dei meccanismi o
programmi ad essa correlabili;
7) Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle Rappresentanze
Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
8) Il datore di lavoro è tenuto ad esperire informativa alla RSA e, in mancanza, alle RST delle organizzazioni sindacali
firmatarie il presente CCNL con cadenza annuale entro la fine del mese di luglio.
9) I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di
cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riserva ta e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse
dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal
mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabili tà civile, si applicano i provvedimenti
disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
10) Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate
esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento
dell'impresa o da arrecarle danno.
11) Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate a lla
Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l’Ente, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro
20 giorni dalla data del ricorso.
12) La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art. 5 - Diritti e Prerogative Sindacali
Rappresentanze Sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno
parte:
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▪ di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente
contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
▪ di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il
presente CCNL;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti
Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per
l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso
la individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico -
produttive dell’azienda.
4) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori hanno diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
superiore a 32 ore mensi li, fruibili sia su base giornaliera che oraria, ma in misura non inferiore a due ore. I
lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati
da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità
del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro
non inferiore a tre mesi.
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
1) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato,
nonché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
2) Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo,
12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori
che intendano eser citare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque
giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale
diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
▪ fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
▪ fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
▪ fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
3) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
4) Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
5) Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di
lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in
luoghi accessibili a tutti i l avoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria
attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a
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disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione
delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali ; il regolamento
sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.ù
6) Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta elettronica,
comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro orario di lavoro e al loro indirizzo
aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
7) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a
Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte ore
così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita né la fruizione di eventuali residui in
anni successivi a quello di competenza.
8) Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo,
quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi
comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
9) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole
aziende, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali,
in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali,
regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
10) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed avanzata con un preavviso
di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere
controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative
alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di
convocazione dello stesso organo.
11) All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, po ssono essere concessi, altresì, permessi sindacali non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
12) Le RSA, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate, sono tenute ad informare l’RST nei casi di sottoscrizione
di accordi aziendali e di e delle informative di cui negli articoli precedenti
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Art. 19 dello
Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della
Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla
“RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
2) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano compatibili
con la funzione svolta ed hanno la titolarità della Contrattazione nelle Imprese prive di RSA.
3) Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, tutti gli accordi aziendali, le informazioni e le informative ad esse
pervenute, sono condivise con le RST
4) L’applicazione e la decorrenza degli accordi di II Livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla validazione
da parte della Commissione Bilaterale di Mercato del Lavoro istituita presso l’Ente.
Assemblea
5) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in
assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o
congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.
6) Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la
convocazione d eve essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo ; le
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assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di
apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
7) A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno
normalmente retribuite.
8) Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo
conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate
la sicurezza dei presenti, l a salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al
pubblico.
9) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere parte
dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno superare,
singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Referendum
10) Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
11) I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
12) Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Trattenute sindacali
13) I datori di lavoro provved ono alla trattenuta sindacale, a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto,
nei confronti dei lavoratori che ne effettuano richiesta scritta.
14) La suddetta quota è trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del
lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo
associativo.
15) Per la pratica realizzazione e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e
dei datori di lavoro viene stabilito un contributo di assistenza contrattuale obbligatorio per l'applicazione del
presente CCNL:
• Per le Associazioni Datoriali, un contributo di ammontare pari all’ 1,5% della paga base conglobata mensile per
ciascun a lavoratore, versato per il tramite dei datori di lavoro mediante UNIEMENS con codice previsto dalle
confederazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, come di seguito specificato:
Per FESICA CONFSAL, un contributo annuale di ammontare pari a 0,5% della paga base conglobata mensile per
12 mensilità, per ciascun a lavoratore, e verrà versato per il tramite dei datori di lavoro mediante UNIEMENS con
codice “W434”.
CONFEDERAZIONI DATORIALI CODICE UNIEMENS
AIFOS W434
ASSOESERCENTI W434
CONFIMPRESE ITALIA W330
FEDERAZIONE IMPRESE W434
ITALPMI W434
UNCI W550 IT10T0503616702CC4870021287
VALITALIA PMI W434
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Art. 6 - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Ente Bilaterale
1) Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate
delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al
reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle norme contrattuali e quanto demandato
dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
2) L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con
apposito Statuto e Regolamento.
3) L’Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di Politiche del Lavoro.
4) L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e proiezioni finaliz zate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla
realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di
formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e
programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate
altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n.936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in
materia apprendistato e dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle
rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative
concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge
in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della
normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo
interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
5) L’Ente svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai rappresentanti delle OO.SS.
stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale
in materia di apprend istato, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro ripartito e lavoro intermittente,
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nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla
contrattazione collettiva.
6) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
7) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di
problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti
derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
8) L’Ente può essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario
di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia
di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie
che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
9) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che
in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando
ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
10) Gli organi di gestione dell’Ente saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
11) La costituzione degli Enti Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale
che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Organismo Paritetico
12) Le Parti concordano che gli Enti, nella qualità di Organismo Paritetico, costituisc ono lo strumento necessario al
fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal
D.lgs. 81/08.
13) L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha
competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
14) L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
▪ supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
▪ svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro,
consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi
paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una
attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività.
15) L’Ente istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente per:
▪ Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST
ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008.
▪ Dare comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
▪ Esercitare le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e svolgere ogni altra
funzione ed affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Ente.
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Osservatorio Nazionale
16) L’Osservatorio Nazionale è lo strumento nel quale confluiscono i dati forniti dai datori di lavoro, associazioni
datoriali, associazioni dei datori di lavoro, lavoratori occupati e non, in materia di occupazione, mercato del
lavoro, formazione e qualificazione professionale, ricollocazione.
17) A tal fine l’Osservatorio:
a) riceve le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli
Enti Territoriali;
b) riceve, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi
in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di
norma a cadenza annuale;
c) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi
e la registrazione;
Enti Bilaterali Territoriali
18) L’Ente Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in
materia di occupazione, mercato del lavoro, ricollocazione e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti,
anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato
del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con L’Ente e con la Rete Nazionale dei Lavori;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo
le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più
elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
h) l’Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa
legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato,
part-time e lavoro intermittente;
i) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione
presenti su tutto il territorio, sostituite a tale scopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di
ridotta presenza a livello locale;
j) l’Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più
opportune affinché dagli organismi com petenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Finanziamento Ente Bilaterale
19) Il contributo mensile da destinare all’Ente che scelto è per 12 mensilità ed è stabilito nella misura indicata nella
tabella di seguito, nella stessa è indicata la quota a carico del datore e la quota parte a carico del lavoratore, tale
importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
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20) Le prestazioni previste dal sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che
pertanto matura, nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione
diretta delle prestazioni. L’Impresa che ometta il versamento delle quote di finanziamento dell’Ente è tenuta a
corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad € 30,00 (trenta/00) lordi; tale importo non è
riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
21) L’ E.D.R. di cui al comma precedente , non assorbibile, viene corrisposto per 13 mensilità ed incide su tutti gli
istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il trattamento di fine rapporto.
22) Le quote vanno versate mediante F24 con il codice di riferimento dell’Ente; le quote riscosse dall’Ente Bilaterale
e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti
Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL a seguito di apposito
regolamento approvato dall’Ente Bilaterale.
23) L’Ente potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto precedente qualora non venga posto in
condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti Territoriali in relazione alle quote
riscosse direttamente dagli stessi.
24) Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente all’occorrenza.
Tabella Enti Bilaterali di riferimento
25) Si specificano di seguito gli Enti di riferimento per confederazioni datoriali firmatarie del presente C.C.N.L.:
CONFEDERAZIONI
DATORIALI
ENTI CODICE F24 E IBAN CONTRIBUTO
DATORE DI
LAVORO
CONTRIBUTO
LAVORATORE
Ai.F.O.S. O.BI.N.A.F. EBIL 7,00 € 1,50 €
ASSOESERCENTI E.Bi. P.S. EBIL 7,00 € 1,50 €
CONFIMPRESE ITALIA E.B.I.L. EBIL 7,00 € 1,50 €
FEDERAZIONE IMPRESE E.B.Da.L. OPN EBIL 7,00 € 1,50 €
ITALPMI E.B.I.NA.L.F. EBIL 7,00 € 1,50 €
UNCI F.U.E.B. IT28K0503616702CC4870021056 7,00 € 1,50 €
VALITALIA PMI E.N.Bi.LAV. IT24 7,50 € 1,00 €
Commissioni Paritetiche
26) le Parti convengono che sarà costituita una Commissione Paritetica di Certificazione, Garanzia e Conciliazione,
anche Regionale, per ognuno degli Enti Bilaterali individuati nel presente CCNL; ogni Commissione avrà sede
presso l'Ente Bilaterale di riferimento. La Commissione è composta pariteticamente da 1 o più componenti tra le
organizzazioni che hanno costituito l'Ente di riferimento.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) certificare i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro e quanto
demandato dalla normativa vigente
b) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della
contrattazione di II livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità" di cui all’art. 8 della legge n. 148/2011 e
s.m.i.;
c) tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede di
conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
d) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico “premio di produzione” in caso di controversia fra
le Parti nella contrattazione di II livello;
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e) verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione nelle aziende, tenute
a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e s.m.i„ in
ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
f) esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su
segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate
dalle parti contrattuali;
h) verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come previsto dal
presente CCNL;
i) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Al fine di agevolare
e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali verrà costituita un’apposita
Commissione Nazionale di coordinamento.
27) Le parti convengono di costituire un’ulteriore commissione, anche Regionale, con sede presso l’Ente Bilaterale e
dotata di rispettivo regolamento:
• Commissione di Mercato del Lavoro che svolge, attraverso gli osservatori attività in materia di occupazione,
formazione, qualificazione professionale, sostegno reddito, politiche attive e passive del lavoro;
Art.7 - Composizione delle controversie individuali e collettive
1) Le Parti stipulanti ricordano che per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del
presente CCNL e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle imprese comprese
nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da
esperirsi nella Commissione di Certificazione, Garanzia e Conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale.
2) Il tentativo di conciliazione viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite
l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato,
presentando apposita richiesta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero consegna a mani in duplice copia od ogni altro mezzo idoneo a certificare la data
di ricevimento.
3) La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e
nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà
esperito il tentativo di conciliazione, anche in modalità telematica.
4) L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione
alla parte contrapposta.
5) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i procedimenti di conciliazione in materia di
lavoro previsti dal Codice di procedura civile possono essere svolti in modalità telematica ossia il procedimento
di conciliazione potrà svolgersi in video conferenza, mediante collegamenti audiovisivi ed i verbali conclusivi
dovranno essere sottoscritti con firma qualificata/digitale delle parti.
Art. 8 - Fondo Formazione Continua professionale
1) Nel quadro delle più generali intese tra le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso atto della istituzione
dei Fondi Paritetici Interprofessionali con la legge n. 388/2000 e s.m.i., finalizzati alla formazione continua dei
lavoratori, le Parti convengono che, laddove non si determinassero le condizioni per l'operatività di uno specifico
fondo interprofessionale di categoria con apposite convenzioni e successivi protocolli d’intesa, le imprese
privilegeranno l'adesione al FONDO FORMAZIENDA o FONARCOM.
2) Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all' arricchimento ed
all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni sv olte, tenut o conto, altresì della
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continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le
Associazioni realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
▪ un efficace inserimento di tutti i lavoratori anche neoassunti;
▪ corsi per i lavoratori assunti con contratti a causa mista e per i loro tutor;
▪ un proficuo aggiornamento dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza ed i nuovi metodi di lavoro;
▪ un pronto inserimento dei lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell’avvicendamento.
Art.9 - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale
Previdenza Complementare
1) È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un Fondo di Previdenza Complementare a cui aderire e nel
quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire.
2) Nel caso il dipendente decida di aderire con una contribuzione aggiuntiva al TFR a proprio carico, maturerà il
diritto a ottenere un ulteriore importo sotto forma di contributo a carico del datore di lavoro, il quale non potrà
superare l'1% calcolato sui minimi tabellari.
Assistenza Sanitaria Integrativa MutualMED
3) Le parti hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite convenzioni al fine di garantire a tutti i
lavoratori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
4) A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL sono iscritti al Fondo Sanitario Integrativo tutti i lavoratori
assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed
i collaboratori.
5) Per il finanziamento della MutualMED è dovuto un contributo mensile pari ad € 12,00 obbligatorio per ciascun
lavoratore in forza di cui €10,00 (dieci) a carico dell’azienda ed €2,00 (due) a carico del lavoratore. I contributi
sono per 12 (dodici) mensilità.
6) I contributi di cui al comma precedente, unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale, devono
essere versati in unica soluzione mediante F24.
7) Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte
integrante del trattamento economico; i contributi di cui al comma 4) sono sostitutivi di un equivalente aumento
salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente ccnl.
8) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto
della retribuzione pari ad €40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL.
L’elemento distinto della retrib uzione di cui al presente comma, non assorbibile, incide su tutti gli istituti
retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il trattamento di fine rapporto; tale
importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
9) Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie previste se
vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi dovuti, nonché dell’eventuale maggior
danno subito e la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.
10) Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento di MutualMED.
Trattamenti Integrativi
11) Sono definiti “Trattamenti Integrativi” le prestazioni erogate dai Fondi costituiti presso L’Ente in materia di
assistenza sanitaria integrativa e di sostegno al reddito.
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Welfare Aziendale
12) Le Part i sottoscrittrici il presente CCNL hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite
convenzioni, attraverso l’Ente Bilaterale, con soggetti esterni specializzati (provider) nell’offerta di soluzioni per
la erogazione del welfare aziendale.
13) L’utilizzo della piattaforma convenzionata con l’Ente Bilaterale , a prezzo convenzionato , è utilizzabile dalle
Imprese aderenti a ll’Ente da almeno 4 (quattro) mesi ed in costanza di versament i all’Ente Bilaterale; i relativi
servizi sono consultabili sul portale istituzionale dell’Ente Bilaterale.
14) le aziende sono tenute, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova,
strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno
successivo. Tale importo verrà proporzionalm ente ridotto in caso di contratto part -time ed in base ai mesi di
anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno
in corso.
15) I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare
Intersettoriale. Nel caso di assegnazione preventiva del credito welfare si farà riferimento al regolamento
aziendale o alla contrattazione di secondo livello.
Art. 10 - Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
1) La Rete Nazionale dei Lavori è il coordinamento degli Enti Bilaterali in materia di mercato e politiche attive del
lavoro. Permette di svolgere funzioni specifiche già previste dalla normativa vigente e dalle finalità presenti negli
Statuti degli Enti Bilaterali.
2) La Rete Nazionale dei Lavori supporta, assegna e diffonde le attività e garantisce l’interazione, cooperazione e
competizione virtuosa fra gli Enti Bilaterali avendo funzioni diverse e finalità trasversali.
3) La Rete Nazionale dei Lavori permette agli Enti e, conseguentemente, alle Associazioni dei Lavoratori e dei Datori
di Lavoro di essere presenti capillarmente sul territorio nazionale e di essere identificabili ed individuabili dai
destinatari della Politiche Attive per il Lavoro e dalle Imprese.
4) La Rete Nazionale dei Lavori si prefigge di:
▪ Fornire opportunità continue di nuova occupazione ai lavoratori in tempi brevi e sempre più aderente ai
propri obiettivi professionali e personali con conseguente realizzazione dell’individuo;
▪ Fornire alle imprese medio/piccole, tramite Enti Bilaterali, un futuro servizio di Risorse Umane utile alla
propria strategia d’impresa;
5) La Rete Nazionale dei Lavori elabora i dati occupazionali provenienti dagli Enti aderenti (tipologia di contratto,
durata, scadenza ecc) ed i curricula del personale interessato e non dalle attività di ricollocazione, oltre a recepire
i dati provenienti da lle comunicazioni di preavviso attivo e delle persone che si rivolgono agli Enti per essere
ricollocati.
6) La Rete Nazionale dei Lavori attraverso gli Enti partecipanti riceve i destinatari delle Polite Attive del Lavoro e
svolge il servizio di assistenza alla ricollocazione; attraverso l’interscambio dei dati sarà possibile ricercare le
opportunità di ricolloc azione effettiva nei diversi Enti e l a Rete affida la ricollocazione all’Ente Bilaterale
individuato come idoneo all’attività, sulla base di parametri di assegnazione certi ed individuabili.
Art. 11 - Attività Stagionali
1) Le Parti si danno reciprocamente atto che il settore è fortemente condizionato dalla stagionalità che costituisce
una risorsa per l’incremento occupazionale e uno strumento utile ai datori di lavoro per far fronte ai periodi di
intensificazione delle attività.
2) Le parti convengono che sono da considerarsi stagionali e, quindi, esenti dai limiti quantitativi, oltre le attività già
previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 come modificato
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dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, anche le attività caratterizzate da
intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
▪ periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
▪ periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni, fiere e mostre;
▪ periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
▪ periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
3) In ogni caso, tali periodi non possono superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare.
4) Altresì, le parti riconoscono la necessità delle imprese che operano in determinate località a prevalente vocazione
turistica, individuate dalle Organizzazioni territoriali firmatarie del presente CCNL con apposito accordo, di gestire
picchi di lavoro inte nsificati in determinati periodi dell’anno pur non esercitanto attività a carattera stagionale
secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 Ottobre 1963, n. 1525 e come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
5) Pertanto, le parti condordano che i contratti tempo determinato conclusi per le predette necessità siano
riconducibili a ragioni di stagionalità e quindi esclusi dalle limitazioni quantitative ex Dlgs 81/2015.
6) Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali,
ferma restando l'identità di mansioni.
7) Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto propria volontà entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
8) La contrattazione di II Livello può prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale per
esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali, nonché nei
periodi di incremento delle attività.
Art. 12 - Appalti
1) Le parti concordano di delineare, in materia di cambio appalto, una disciplina vincolante per tutte le Imprese
fornitrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le Imprese committenti a prescindere dalla loro personalità
giuridica.
2) La presente disciplina non si applica per gli appalti inferiori ai 3 mesi né in riferimento agli appalti con meno di 6
(sei) lavoratori.
3) Sono esclusi dalle previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati dal 1° al 2° Livello e quelli con anzianità inferiore
a 3 mesi.
4) Nei casi di cambio appalto, ossia di subentro di un’Impresa ad un’altra nell’esecuzione di un’opera o un servizio
in base ad un contratto d’appalto, l’impresa cessante è tenuta a dare comunicazione preventiva alle RSA ove
esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS. territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente
CCNL, ove possibile non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data di cessazione del contratto di
appalto e consegna al subentrante i documenti in materia di lavoro e, in particolare:
▪ Nome e Cognome
▪ Codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno
▪ Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
▪ Anzianità nell’appalto
▪ Ultimi tre cedolini paga
▪ situazione individuale delle malattie e degli infortuni sul lavoro
▪ prospetti delle ferie, dei permessi, e delle retribuzioni differite e del trattamento di fine rapporto
▪ Riconoscimento di eventuali assegni “ad personam” e/o superminimi percepiti dai lavoratori derivanti dal
cambio di contratto di lavoro e/o appalto
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▪ Situazione delle iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali
contratti di apprendistato professionalizzante
▪ Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999
▪ Elenco delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza
sanitaria e al medico competente
▪ Prospetto dei lavoratori iscritti ai fondi di previdenza complementare e al fondo di assistenza sanitaria
integrativa;
5) l'Impresa subentrante deve incontrare le RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS. territorialmente
competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, al fine di stabilire il mantenimento del livello
occupazionale dei lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.
6) Nei casi di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si
impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico risultanti da documentazione probante che lo
determini almeno 8 mesi prima della cessazione.
7) Nei casi di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio è convocata presso l'Associazione territoriale cui
conferisce mandato e le Organizza zioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della
situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico -organizzative dell'appalto con il mantenimento dei
livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche
facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa
ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
8) Inoltre, nelle procedure di cambio di appalto, l'Impresa subentrante è tenuta a garantire l'assunzione dei soci -
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trasferiti dall'Impresa cessante. Nell'ipotesi
in cui siano in atto, al mom ento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comportino la conservazione del
rapporto di lavoro, lo stesso continua con l'imprenditore cessante e il lavoratore è assunto dal subentrante nel
momento in cui venga meno la causa sospensiva.
9) I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con
passaggio diretto e immediato.
10) il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti a tempo determinato prosegue con l’imprenditore subentrante, fino
alla data di scadenza del contratto individuale di lavoro, purché stipulato almeno 8 (otto) mesi prima della data
di cessazione del contratto di appalto.
11) Il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori, non è obbligatorio nel caso in cui il
contratto di appalto sia stato rescisso dall’appaltante a causa di manifesta inadeguatezza dell’appaltatore a
svolgere le attività oggetto del contratto.
12) Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal
dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 13 - Patronati
1) Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività all’interno delle Imprese.
2) Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:
▪ Gli Istituti di Patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante gli operatori incaricati dalla
Direzione, sentite preventivamente le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL; i nominativi devono essere
portati preventivamente a conoscenza delle Imprese per il tramite delle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL.
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▪ Gli operatori dei Patronati, muniti di documento di riconoscimento, hanno l’obbligo di concordare con le
Imprese le modalità di svolgimento della loro attività, senza che rechi pregiudizio alla normale attività
aziendale.
▪ Nei casi di particolare e comprovata urgenza gli operatori di Patronato possono, durante l’orario di lavoro,
conferire con i lavoratori che hanno conferito loro regolare mandato di assistenza e rappresentanza dandone
tempestiva comunicazione alla Direzione dell’Impres a che provvedere a rilasciare ai lavoratori interessati il
permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario sempreché non ostino motivi di carattere
tecnico-organizzativo.
Art. 14 Pari Opportunità
1) Le Parti considerano della massima importanza, la crescita e la qualità dell’occupazione femminile nel settore e
conseguentemente si impegnano a adottare un insieme di azioni atte a favore la parità tra donne e uomini sul
posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità:
▪ facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile;
▪ favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità (con
particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per maternità);
▪ migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell’orario già introdotte (esempio part-time) e
degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi) per salvaguardare le opportunità
di carriera delle lavoratrici donne;
▪ considerare la differenza di genere quale criterio di riferimento nell’assegnazione di mansioni.
2) Ai fine di cui sopra, le Parti si impegnano altresì a verificare la possibilità di individuare, forme di organizzazione
del lavoro e tipologie contrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, nonché a
promuovere specifiche iniziative formative.
3) Per dare piena attuazione alle azioni su indicate ed alle previsioni contenute nel D.Lgs. 198/2006 e nella Legge
162/2021, le parti si riservano la facoltà di costituire a livello nazionale il Comitato di Garanzia per le pari
opportunità contro ogni forma di discriminazione. Lo stesso sarà composto da componenti rappresentativi di
ognuna delle parti firmatarie il presente contratto e resteranno in carica quattro anni.
4) Le risorse per il suo funzionamento saranno reperite prioritariamente secondo quanto previsto e disciplinato
dall’art. 44 del D.Lgs. 198/2006 e sue ss.mm.ii..
TITOLO II
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 15 - Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
1) La forma comune di rapporto di lavoro, ove diversamente non pattuito, è il contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
Art. 16 - Lavoro a tempo parziale o Part-time
1) Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto
quello ordinario previsto dal presente CCNL, anche in forme di telelavoro o lavoro agile.
Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della
giornata, della settimana o dell’anno e, allo stesso tempo, fornisce una risposta valida alle esigenze individuali dei
lavoratori, come nei casi previsti di trasformazione contratto in part-time dalla normativa vigente. Tale contratto
può essere esteso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di inserimento o di
apprendistato.
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Le parti concordano che la riduzione dell’orario di lavoro può essere di tipo:
▪ orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario normale giornaliero;
▪ verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o
dell’anno;
▪ misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti;
2) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulata in forma scritta ; tale requisito è
necessario anche per il passaggio del rapporto da tempo pieno a quello parziale e viceversa; la forma scritta deve
contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ La precisa determinazione degli orari ridotti e della collocazione giornaliera, settimanale, mensile e annuale;
▪ Il trattamento economico e normativo, determinato riproporzionando l’entità della prestazione da svolgere
con quella ordinaria mensile;
▪ L’accettazione di eventuali Clausole Elastiche e Flessibili, con l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo che ne autorizzi l’applicazione o di variazione temporanea della
collocazione dell’orario di lavoro;
3) Il rapporto a tempo parziale può riguardare i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto scritto
avente data certa, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali.
4) Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale , possono essere concordate fra le parti, salvo diverse
disposizioni di legge, all’atto del passaggio stesso , le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo
pieno e l’impresa, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, può
assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
5) Nei casi di passaggio del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di
retribuzione globale mensile relativi a tutti gli istituti legali e contrattuali sono calcolati in misura proporzionale
all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi ; salvo che non sia stata adottata la
retribuzione globalizzata, comprendenti l’incidenza di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione della premialità e
del welfare aziendale, forfettizzata al 30%.
6) L’orario di lavoro può essere modificato in aumento della durata della prestazione, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua concordata, nei
rapporti di part time verticale o misto (Clausola Elastica).
7) La collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente
stabilita; le ore di lavoro ordinarie, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata,
in misura non inferiore a lla sola maggiorazione del 2% da calcolare sulla quota di retribuzione, in tutte e tre le
tipologie di contratto part-time (Clausola Flessibile).
8) L’utilizzo delle Clausole Elastiche e Flessibili deve risultare da accordo sottoscritto dal lavoratore, dove devono
essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzino l’applicazione
e con un termine di preavviso di almeno 72 ore, ma il lavoratore può accettare la modifica anche comunicata “ad
horas”.
9) L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di rinunciare
al patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
▪ esigenze di tutela della salute certificate dal SSN;
▪ comprovata instaurazione di ogni altra attività lavorativa;
▪ motivi di studio e/o formazione;
▪ esigenze di natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e 104/1992 e s.m.i.;
▪ esigenze personali debitamente comprovate.
10) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL,
quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze
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produttive/organizzative, è consentita la prestazione di lavoro supplementare, risultante da accordo sottoscritto
dal lavoratore, fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro con la compensazione, salvo condizioni
di miglior favore, della maggiorazione forfettaria del 15%.
11) La costante variazione dell’orario di lavoro, protrattasi per almeno 6 (sei) mesi, comporta la stabilizzazione
dell’orario variato in quello originariamente concordato, con la cessazione delle maggiorazioni per le ore variate.
12) È prevista la variazione della modalità e percentuali d'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche di lavoro in sede
di contrattazione di II livello.
13) Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei
dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al
tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
Art. 17 - Lavoro a Tempo Determinato
1) Sebbene la forma comune del rapporto di lavoro sia quella a tempo indeterminato, è consentito stipulare il
contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’indicazione di un
termine.
2) Fermo restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano
tutti trattamenti previsti dal CCNL, purché compatibili con la natura stessa del contratto ed in proporzione al
periodo di lavoro prestato.
3) L’assunzione a tempo determinato deve essere stipulata in forma scritta “ad substantiam”, fatta eccezione per i
rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni; una copia del contrato di lavoro deve essere consegnata
al lavoratore nei termini previsti dalla vigente normativa ; al lavoratore deve essere sempre consegnato
contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro copia del modello UNILAV.
4) Il contratto di assunzione può prevedere il periodo di prova e deve contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo
“Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ durata prevista del rapporto di lavoro con termine “a tempo” o “a condizione” nel rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente;
▪ l’esercizio del diritto di precedenza sui nuovi contratti stipulati dall’azienda;
▪ se è prevista l’erogazione mensile del rateo delle mensilità supplementari maturate;
▪ in caso di proroga o rinnovo, la specificazione delle condizioni se previste dalla normativa vigente;
5) Fatte salve le diverse disposizioni previste nel presente contratto, e con l’eccezione delle attività stagionali, la
durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una successione di
contratti, conclusi per svolg ere mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di
interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi ; nel computo non vanno inclusi i periodi di
missione per mansioni di pari livello e categoria legale, svo lti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di
somministrazioni a tempo determinato, se il lavoratore somministrato è assunto a tempo indeterminato presso
l’agenzia di somministrazione.
6) Si prevede quindi la possibilità di superare i 12 mesi di acausalità in tutti i casi previsti dalla normativa, quali le
ragioni di carattere sostitutivo, ed in situazioni che possono scaturire da ragioni di carattere tecnico, organizzativo
e produttivo che dovranno essere riportate in modo esaustivo nel contratto di lavoro ed in tutti i casi di assunzioni
per:
• attività connesse a campagne vendita in showroom, o presso negozi stagionali o temporary store
• partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere
• attività a carattere stagionale o straordinario
• attività svolta in modo non continuativo per lavori affidati ovvero in appalto in occasioni quali eventi
promozionali, spettacoli o eventi pubblici
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• aperture nuove di unità produttive o di punti vendita, ristrutturazione o espansione della superfice di
produzione e/o di vendita;
• lavoratori assunti con specifiche professionalità e coinvolti in processi legati allo sviluppo ed integrazione e
armonizzazione della IA nell’organizzazione aziendale e nell’interfaccio uomo-macchina;
• lavoratori assunti con specifiche professionalità e coinvolti nella ricerca, sviluppo e attuazioni di modelli green;
• lavoratori assunti con specifiche professionalità e coinvolti nella ristrutturazione aziendale al fine di acquisire
le caratteristiche necessarie per perseguire la Certificazione Parità di Genere o le Certificazione Etica;
• attività svolta in modo non continuativo per lavori affidati ovvero in appalto in occasioni quali eventi
promozionali, spettacoli o eventi pubblici;
• in tutti i casi individuati espressamente nella contrattazione integrativa.
7) Si prevede inoltre, come da normativa vigente la possibilità di stipulare ulteriori rapporti di lavoro, con durata
massima di 12 mesi, in regime di “deroga assistita” presso le sedi preposte.
8) Il numero complessivo di contratti tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il
limite massimo così come dettagliato in tabella:
dipendenti unità produttiva Lavoratori a TD
Fino a 5 5
da 6 a 9 7
da 10 a 15 9
da 16 a 49 15
Oltre 49 40%
9) Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi anche gli apprendisti, i lavoratori
intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale in percentuale riproporzionata
10) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
11) Alla scadenza del termine prefissato il rapport o di lavoro si conclude automaticamente senza necessità di
preavviso.
12) Ai sensi della normativa vigente, non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi:
▪ nella fase di totale avvio di nuove attività operativamente autonome che la presente contrattazione collettiva
identifica nei primi 36 (trentasei) mesi;
▪ per imprese start-up innovative definite dalla normativa vigente;
▪ per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento);
▪ per le attività stagionali previste dalla normativa vigente ed anche per le altre ipotesi che la presente
contrattazione collettiva identifica nell’articolo “Attività Stagionali”;
▪ per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche
opere audiovisive;
▪ per cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;
▪ per i lavoratori assunti con specifiche professionalità così come dettagliati al precedente comma 6;
▪ per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.
13) Il ricorso al lavoro a tempo determinato è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
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▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
▪ presso imprese nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il
Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte de lle imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
14) Superato il periodo di prova, nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale
avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione
fino al termine stab ilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale
durata e medesima retribuzione.
15) A titolo cautelativo, superato il periodo di prova, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a
termine, che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, da parte del lavoratore è riconosciuta al datore
di lavoro la fa coltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, a titolo di risarcimento del danno, la cui
misura sarà pari al 50% dell’ammontare della retribuzione che avrebbe dovuto corrispondere dalla data di
risoluzione fino al termine stabilito.
16) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato nelle ipotesi di stagionalità e di
intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno hanno diritto di precedenza nella
riassunzione presso la stessa unità pr oduttiva e con medesima qualifica. Tale diritto - che non si applica ai
lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e a quelli licenziati dalla stessa azienda per gusta
causa ovvero nei casi eventualmente individuati in sede di contrattazione integrativa - si estingue entro un anno
dalla data di cessazione del rapporto ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che lo comunichi per iscritto al
datore di Lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sempre per iscritto ed in tempo utile
deve essere comunicata la rinuncia: non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, salvo
comprovato impedimento.
17) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 18 Lavoratori Studenti
1) Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando periodi di
intervallo dei percorsi scolastici, la contrattazione integrativa potrà prevedere la stipula di contratti a tempo
determinato con lavoratori studenti, stabilendo eventuali parametri per la loro effettiva computabilità nonché il
compenso tenuto conto del ridotto contributo professionale che può apportare un lavoratore che non abbia
ancora completato l’iter formativo.
Art. 19 - Lavoro somministrato
1) La somministrazione di lavoro ha l’obiettivo di soddisfare esigenze momentanee dell’Ente (Utilizzatore) che può
richiedere la prestazione di lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte nell’apposito Albo
Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
2) Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e
i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.
3) Per la disciplina del tempo determinato valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente per i contratti a
termine ad eccezione dei diritti di precedenza, dello “ stop&go” previsto in caso di rinnovo e della percentuale
massima di lavoratori a termine.
4) Ai lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore sono riconosciute le retribuzioni previste dal presente CCNL,
qualora più favorevoli, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
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5) I” Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti che
prevedono attività senza soluzione di continuità presso l’utilizzatore superiore a 6(sei) mesi; in tale circostanza è
dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei lavoratori, da versare all’Ente per l’acquisizione del diritto
ai “Trattamenti Integrativi”.
6) Vengono esclusi dal calcolo della soglia -limite del 30% applicabile al rapporto tra lavoratori assunti a tempo
determinato e somministrati a tempo determinato rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato
dall’impresa utilizzatrice:
▪ i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro;
▪ i lavoratori di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs n. 81/2015, tra i quali rientrano ad es. (i) i lavoratori
impiegati in sostituzione di lavoratori assenti, (ii) in start-up, (iii) nella realizzazione di specifici spettacoli
e programmi audiovisivi, (iv) nello svolgimento di attività stagionali, (v) oltre ai lavoratori di età superiore
ai 50 anni, etc.
7) I limiti di durata generalmente previsti per il rapporto di lavoro a tempo determinato non si applicano al rapporto
di lavoro tra Agenzia per il Lavoro e Lavoratore qualora quest’ultimo sia un soggetto disoccupato che, da almeno
6 mesi, fruisca di trattame nti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, o appartenente a
categorie particolarmente svantaggiate.
8) I Lavoratori dipendenti in somministrazione presso l’Utilizzatore che applicano il presente CCNL, non potranno
superare, in ciascuna unità produttiva, il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno
di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore; nel caso d’inizio dell’attività nel
corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavor atori a tempo indeterminato in forza al
momento della stipula del contratto di somministrazione.
9) È comunque consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per:
▪ 2 (due) lavoratori nelle unità produttive che occupano fino a 15 (quindici) dipendenti, e per 6 (sei) lavoratori
complessivamente fra contratti a tempo determinato o somministrazione;
▪ 5 (cinque) lavoratori nelle unità produttive che occupano da 16 (sedici) a 30 (trenta) dipendenti
10) Sono esclusi dal limite percentuale di cui al sesto comma i contratti stipulati per la fase di avvio di nuove attività
e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
11) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
12) I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo
indeterminato; tali informa zioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso
all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.
13) La durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere i 24 mesi, anche qualora il
lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.
14) Ai sensi della normativa vigente, è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di:
▪ lavoratori in mobilità;
▪ disoccupati che godono da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali;
▪ lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
15) L'impresa utilizzatrice comunica alla RSA e, in mancanza, alla RST della O.S. firmataria del presente contratto, con
cadenza annuale a decorrere dalla prima assunzione in somministrazione, il numero ed i motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
16) Analoga comunicazione deve essere inviata all'Ente Bilaterale.
17) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
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Art. 20 Lavoro intermittente
1) È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente prestazioni , e può essere stipulato anche a tempo
determinato; con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione dell’impresa che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa in determinati casi e condizioni.
2) Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere,
oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
▪ luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata
che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
▪ indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere I' esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
▪ trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità
di disponibilità determinata nel presente articolo, i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione stessa;
▪ eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
3) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
• con lavoratori di età inferiore a 24 anni ( le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il
compimento del 25esimo anno), oppure, di età superiore a 55 anni;
• per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in
periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno individuate dalla contrattazione di II Livello.
4) Ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è
ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non
superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari; nel caso in cui sia superato questo periodo,
il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
5) La contrattazione di II Livello può determinare, in via esemplificativa e non esaustiva, come discontinue ed
intermittenti, le seguenti attività:
▪ Merchandiser, Promoter
▪ Attività di carico e scarico merci in magazzino
▪ Attività di controllo flussi di ingresso ed uscita
▪ Commessi, fattorini, camerieri
▪ Traduttori simultanei in occasione di trattative commerciali
▪ Attività di project work
▪ Attività di supporto/servizi in occasione di eventi e spettacoli pubblici.
6) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione,
l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione mensile prevista dal
presente CCNL per la mansione da svolgere.
7) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con la medesima impresa per un periodo
complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari; nel caso in cui sia superato questo
periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
8) L’indennità di disponibilità è esplicitata nel contratto di assunzione e determinata in misura mensile ed è divisibile
per quote orarie.
9) Per la determinazione dell’importo orario dell’indennità è previsto il divisore utilizzato dall’azienda per la
generalità dei lavoratori, come specificato dal presente CCNL.
10) ln caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare l’impresa preventivamente specificando
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durata dell'impedimento con modalità previste dalla legge e dal presente CCNL documentandone la motivazione;
nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità stessa.
11) Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce motivo di recesso per giustificato
motivo soggettivo.
12) I ”Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti di lavoro
intermittente a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 (sei) mesi e con riconoscimento dell’Indennità
di disponibilità; in tale circostanza è dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei lavoratori, da versare
all’Ente per l’acquisizione del diritto ai “Trattamenti Integrativi”.
13) L’impresa è tenuta ad informare in sede di verifica periodica e comunque le OO. SS. dei lavoratori e dei datori di
lavoro sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
14) Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di normative
di legge, in proporzione all’ orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente.
15) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
▪ presso Imprese nei quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il
Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte degli Imprese che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro intermittente, non abbiano
trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento e apprendistato
professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti;
▪ da parte de lle Imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
Art. 21 – Collaborazioni
1) Nel rispetto della normativa vigente, le Parti considerano lavoro subordinato le collaborazioni di tipo
parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro anche mediante
piattaforme, comprese quelle digitali.
2) La presunzione di subordinazione non opera nei casi previsti dalla contrattazione di II Livello , anche per venire
incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento sempreché non si riscontrino
requisiti ostativi.
3) Le parti interessante, al fine di attestare l’assenza dei requisiti di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con riferimento ai tempi e
luoghi di lavoro” , possono presentare istanza anche alla Commissione di Certificazione istituita presso l’Ente
Bilaterale; il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Art. 22 - Apprendistato
Qualificazione del rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando che, al
termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice
civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
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2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'art.43 c.8
D.Lgs.n.81/2015 e come disciplinato successivamente, potrà essere articolato in più periodi attraverso più
rapporti stagionali di durata non inferiore a i 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48
(quarantotto) mesi consecutivi dalla data di prima assunzione.
3) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n.
226 del 2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica
superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
In tale caso, potrà essere trasformato nel rispetto dei requisiti soggettivi anagrafici e la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione
collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata
e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti
per l'accesso ai percorsi.
Tipologie di apprendistato
4) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
5) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di
apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
Apprendistato professionalizzante
6) Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni . Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del
D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17o anno di
età.
7) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti del
contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di inquadramento del personale di cui
al presente CCNL (ex art.44, c.1, D.Lgs.n.81/2015).
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
8) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è
strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzion i formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all'art.41 e
ss D.Lgs.n.81/2015).
9) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15
anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o
del diploma da conse guire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma
professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/201S).
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10) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari
al 10% di quella che gli sare bbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti
quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai
lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
▪ 1° anno: 50%;
▪ 2° anno: 50%;
▪ 3° anno: 65%;
11) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs.n.226/2005,
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai
fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o alta formazione
e di ricerca e per la formazione professionale regionale,: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi
di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
12) Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione, oltre a quanto previsto
dall’articolo “Assunzione”:
▪ della prestazione oggetto del contratto;
▪ del periodo di prova;
▪ del livello di inquadramento;
▪ la qualifica che potrà essere acquisita;
▪ la durata del periodo di apprendistato;
▪ il piano formativo individuale.
13) L’assunzione dell’apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
14) Si conviene un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore inquadrato nella
stessa qualifica di “approdo” dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il
rapporto senza preavviso.
Durata
15) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti
modalità:
Inquadramento Durata
Livello 2 36 mesi
Livello 3 36 mesi
Livello 4 36 mesi
Livello 5, 6, 7 24 mesi
16) In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed in relazione alla regolamentazione dei profili dell'apprendistato
operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Orario di lavoro
17) Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applicala disciplina prevista dal D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i.
pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
18) È possibile utilizzare il contratto di apprendistato per le assunzioni a carattere stagionale.
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Retribuzione:
19) Il trattamento è determinato con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello nel
rispetto delle seguenti proporzioni:
Livello Durata 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Tutti i livelli 36 mesi 12 mesi 85% 12 mesi 90% 12 mesi 95%
5°, 6°, 7° livello* 24 mesi 8 mesi 85% 8 mesi 90% 8 mesi 95%
20) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad
personam.
21) È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Proporzione numerica
22) Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda
non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
23) Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o qualora
ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
24) È esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a termine; è possibile
somministrare a tempo indeterminato uno o più lavoratori in apprendistato.
Obblighi del datore di lavoro
25) il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al
fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue
forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la
frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore
settimanali per non più di otto mesi l'anno;
f) per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la
famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
g) avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
26) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli
attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui
guida l'apprendista è a ddestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente
affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni
caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Obblighi dell’apprendista
27) L'apprendista deve:
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a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale
e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali
regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
28) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del
titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Trattamento normativo
29) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL
per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni.
Formazione
30) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna
all’azienda non inferiore ad ore medie annue: 80 per i livelli 3 e 4, 60 per i livelli 5,6 e 7.
31) Il periodo di apprendistato, effettuato in precedenza presso altri datori di lavoro, sarà computato presso la nuova
ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle
stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione
superiore ad un anno. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per
gli anni successivi.
32) L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a
distanza.
33) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro.
34) Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi
elaborati dall’Ente Bilaterale, se disponibili, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati
dall'INAPP.
35) È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Il tutor
aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma specificamente delegata dalla Direzione e
indicata nel piano formativo, che sia in possesso di idonea qualificazione professionale e di competenze adeguate
al percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico -
professionale, ma anche da quello umano -relazionale. Il referent e aziendale interno, se diverso dal datore di
lavoro, è colui che ricopre la funzione aziendale individuata nel piano formativo e, se Lavoratore dipendente,
dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprend ista
conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
36) L’offerta formativa di tipo professionalizzante sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili,
dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
37) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni
normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a) comportamenti relazionali;
b) comunicazione;
c) organizzazione del lavoro;
d) disciplina del rapporto di lavoro;
e) misure a tutela della sicurezza sul lavoro.
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38) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere
definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti, materiali e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti
di lavoro);
e) conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale con riferimento specifico
al settore di interesse;
f) conoscere il processo e le relative innovazioni inerenti al contesto aziendale;
39) L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Apprendistato stagionale
40) Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente
legata al ciclo delle stagioni lavorative.
41) Data la caratteristica delle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per le qualifiche
individuate in premessa come riferite ad attività stagionali si prevede la possibilità di assumere apprendisti con
contratti di lavoro a termine.
42) In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale dovrà essere proporzionata rispetto alla
effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
43) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi
dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche
le brevi attività lavorativ e svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra. L’apprendista che ha già svolto un
periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali ha diritto di precedenza nell’assunzione
presso la stessa impresa per la stagione successiva. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per
giusta causa.
44) La durata complessiva del rapporto di apprendistato, data dalla somma dei periodi di formazione svolti, è fissata
in 3 anni/stagioni e comunque con un massimo di 24 mesi.
45) Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato sia ai fini della durata che ai fini del
completamento del periodo formativo purché si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e
non sia intercorso, tra un periodo e l’altro, un intervallo superiore ad un anno.
46) L’assunzione con contratto di apprendistato stagionale è prevista per le mansioni individuate come stagionali.
47) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore di
formazione interna e/o esterna all’azienda non inferiore a 60 ore per 6 e 7 livello (da riproporzionare sulla base
della minor durata rispetto ad un anno).
48) Il trattamento economico è determinato applicando alla retribuzione del livello di approdo le seguenti
percentuali:
▪ 1° anno/stagione 70%
▪ 2° anno 80%
▪ 3° anno 90%
Finanziamento della formazione dell'apprendistato
49) La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale
prescelto dalle OO.SS. stipulanti.
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Rinvio alla legge
50) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le
Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, anche per quanto
concerne la percentuale di conferma prevista dall’art.42, comma 8, del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i..
Art. 23 - Tirocinio (Stage)
1) Le Parti concordano che il tirocinio o stage è una misura formativa di politica attiva che permette ai tirocinanti di
vivere temporaneamente esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di
una professione o di un mestiere.
2) Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo
come un rapporto di lavoro subordinato e non ha origine in un contratto stipulato tra tirocinante e Impresa, ma
in una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che viene sottoscritta da un ente promotore
accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un datore di lavoro ospitante alla quali dovrà essere allegato
un progetto formativo e di orientamento sottoscritto anche dal tirocinante.
3) La regolamentazione del tirocinio formativo e di orientamento è demandata alla contrattazione di II° Livello.
4) Fermo restando che nell’impresa non si possono fare due tirocini con il medesimo tirocinante, salvo che il secondo
non sia per un inserimento in livello superiore al primo e non vi sia tra i due inizi un intervallo di almeno 24 mesi,
si rinvia alla normativa nazionale e regionale per quanto non previsto nel presente articolo.
Art. 24 - Contratto PAL (Politica Attiva Lavoro)
1) Le Parti concordano che la finalità della presente tipologia contrattuale sia quella di favorire l’inserimento ed il
reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età
anagrafica. I datori di lavoro hanno la possibilità di stipulare contratti di lavoro con la tipica finalità di politica
attiva attraverso la disciplina speciale del Contratto PAL che rappresenta un’assunzione con formazione.
2) Il contratto di assunzione PAL è da intendersi a tempo indeterminato, anche part-time, e prevede l’erogazione di
una specifica formazione professionale per almeno 80 ore nel primo biennio di lavoro.
3) Le parti, durante il periodo di prova, sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza
obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
4) Per l’assunzione con Contratto PAL è prevista la forma scritta ed è possibile per tutte le mansioni contrattuali dei
livelli di assunzione che vanno dal V al II unitamente alla sottoscrizione del piano formativo individuale che deve
essere consegnato al lavoratore all’atto dell’assunzione.
5) Il datore di lavoro può a ssumere personale con il Contratto PAL nel caso in cu risulti correttamente aderente
all’Ente Bilaterale alla data dell’assunzione ed in costanza di versamenti almeno per la durata del periodo di
riduzione del trattamento economico corrisposto al lavoratore assunto con tale tipologia di contratto.
6) Per il monitoraggio, controllo e verifica delle finalità formative dell’assunzione , entro 30 (trenta) giorni dall a
stessa, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere il piano format ivo a mezzo PEC all’Ente Bilaterale e di
autocertificare di non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi per riduzione del personale
riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali sono effettuate le assunzioni con il Contratto PAL e
che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attività lavorativa presso la stessa.
7) Il piano formativo è da ritenersi approvato nei casi di mancata risposta dell’Ente Bilaterale entro 7 (sette) giorni
lavorativi.
8) Al termine del periodo formativo, Il datore di lavoro è tenuto a produrre all’Ente Bilaterale una dichiarazione
attestante la regolare erogazione della formazione e certificazioni professionali o attestati rilasciati al lavoratore.
9) Non è possibile l’assunzione di personale con Contratto PAL nei casi in cui la formazione può ritenersi ultronea
perché il lavoratore è in possesso di un’attestazione formale dell’acquisizione delle competenze necessarie
all’espletamento delle mansioni da svolgere.
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10) Ad esclusione dei casi previsti dal precedente comma, il lavoratore assunto con Contratto PAL ha diritto al
trattamento economico, determinato con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
▪ I primi 12 mesi al 80% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 13° mese al 24° mese al 90% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 25° mese alla retribuzione base del livello di inquadramento.
11) L’assunzione con il Contratto PAL non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono una riduzione temporanea
della retribuzione.
Art. 25 - Assunzione
Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di Lavoro
1) L’assunzione deve essere effettuata secondo le norme di Legge vigenti e deve risultare da atto scritto, contenente
le seguenti indicazioni:
a) la tipologia del contratto di assunzione;
b) termine di decadenza dell’impegno di assunzione e la data di inizio del rapporto di lavoro
c) la durata dell’eventuale periodo di prova;
d) la località ed il luogo di lavoro (per i Trasfertisti si indicherà la sede di costituzione del rapporto di lavoro)
e) il termine del rapporto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato;
f) la categoria professionale della classificazione cui viene assegnato, qualifica e mansione del dipendente;
g) eventuali condizioni di ingresso, nei casi di Contratto PAL
h) il trattamento economico iniziale e trattamenti economici successivi, se previsti dal CCNL
i) indicazione del CCNL applicato (inserire il titolo del CCNL e le Parti Stipulanti ) e dove è possibile consultarne i
contenuti, anche in formato elettronico
j) indicazione dell’Ente Bilaterale contrattuale dove reperire i trattamenti integrativi previsti dal CCNL
k) l’orario di lavoro da effettuare e, in caso di lavoro a turni, la distribuzione dell’orario giornaliero di lavoro, la
sua collocazione prevalente e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività od il rinvio alle modalità di
comunicazione delle turnistiche
l) l’accettazione di clausole elastiche
m) l’applicabilità di eventuali Accordi Aziendali di Secondo Livello;
n) le altre eventuali condizioni concordate
2) La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale
del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. Copia del presente CCNL deve essere resa
consultabile gratuitamente contemporaneamente alla consegna della lettera di assunzione.
Documenti e visite (preassuntive o idoneità alla mansione)
3) Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) documento di identità e codice fiscale, regolare permesso di soggiorno in caso di lavoratori stranieri,
b) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
c) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
d) accettazione della lettera di assunzione;
e) altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze se dovuti.
4) Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi
mutamenti.
5) L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’ Impresa anche al fine di prevenire conseguenze dannose
all’integrità psicofisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro o dell’utenza, all’accertamento dell’idoneità
fisica dello stesso alle specifiche mansioni e ruoli ricoperti nell’ambito dell’Impresa.
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6) L’Impresa può decidere autonomamente che la documentazione richiesta, possa essere sostituita, ai sensi della
normativa vigente da un ‘autocertificazione rilasciata dal lavoratore ai sensi del DPR 445/2000. È facoltà, qualora
non sia posto obbligo dalla Legge, dell’ Impresa richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale,
con data non anteriore a tre mesi.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 - Periodo di Prova
1) Il contratto individuale può prevedere anche l'espletamento di un periodo di prova.
2) Il periodo di prova per essere attuato deve risultare da atto scritto
3) La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli Periodo di prova in giorni di Calendario
Quadri 180 giorni
Primo livello 180 giorni
Secondo livello super 120 giorni
Secondo livello 120 giorni
Terzo livello 90 giorni
Quarto livello 90 giorni
Quinto livello 90 giorni
Sesto livello 90 giorni
Settimo livello 60 giorni
4) Il periodo di prova convenuto tra le parti, ritendo necessario un periodo minimo per la corretta valutazione della
preparazione, delle attitudini e della mansione da svolgere, non potrà avere una durata effettiva inferiore al 30%
della durata massima prevista dal presente CCNL.
5) In caso di rapporto a tempo determinato il periodo di prova dovrà essere riproporzionato alla durata effettiva
del contratto ed ai sensi della normativa vigente e non potrà superare il limite massimo fissato dalla stessa
norma.
I contratti a tempo determinato pari o superiori a 12 mesi, alla fine del periodo di prova, sono parificati al lavoro
a tempo indeterminato.
6) Le parti durante il periodo di prova sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza
obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
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7) Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al minimo contrattuale
stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
8) Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la rescissione del contratto da almeno una delle parti,
l’assunzione del lavoratore si intende perfezionata ed il periodo di prova è cumulato all’anzianità di servizio.
9) Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore; le Parti concordano di considerare
neutro detto periodo di sospensione potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata
massima complessiva prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
10) Non è assoggettabile ad un nuovo periodo di prova il lavoratore dipendente che viene riassunto entro due anni,
con la medesima qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio e superato il periodo di prova.
Art. 27 Orario di lavoro – Flessibilità/Elasticità
1) La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative
consecutive, in base alle esigenze aziendali, e ad esso è commisurata la retribuzione.
2) Allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale
caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'oraria contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di
intensità dell'attività lavorativa dell'Impresa o di parti di essa, la stessa può realizzare diversi regimi di orario in
particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, da recuperare
mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale n elle precedenti o successive settimane e
comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.
3) Perciò, in un periodo di dodici mesi può essere realizzata la media dell’orario contrattuale mensile, senza dare
luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni.
4) I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario contrattuale mensile sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione deve
essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità
dell’orario contrattuale.
5) Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, ove non sono stati disposti recuperi, anche parziali, viene
corrisposta la maggiorazione prevista per le ore di straordinario per il monte ore maturate e non compensate.
6) La modalità disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.
7) L’utilizzo dell’Istituto della flessibilità può essere utilizzato dall’ Impresa solo a seguito di comunicazione fatta ai
lavoratori, con un preavviso superiore ad una settimana, contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della
flessibilità:
▪ Inizio
▪ Termine
▪ Orario richiesto ai lavoratori
8) L’Impresa può consentire l’elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo a tutti i lavoratori od a gruppi di essi,
come possibilità di anticipare o posticipare l’ingresso rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato e di riduzione
della pausa pranzo, fin o a 30 minuti; in entrambe le possibilità il recupero e relazionato alla stessa giornata
lavorativa; quanto previsto nel presente comma è da considerarsi cedevole rispetto alla contrattazione di II
Livello.
Art. 28 - Orario ordinario di lavoro multiperiodale
1) Le parti ritengono idonea l’adozione da parte delle imprese di un’articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro
contrattuale.
2) L’orario in regime ordinario può essere realizzato come media plurisettimanale in un periodo non superiore ai
dodici mesi dove i lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile contrattuale sia nei periodi
di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale.
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3) Le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al presente articolo sono concordate mediante appositi
accordi, a livello aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, da ritenersi vincolanti per tutti i lavoratori
interessati.
Art. 29 Reperibilità
1) La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è
a disposizione dell'azienda, anche al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato nell’impresa, per
sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi , la funzionalità o
sicurezza degli impianti o per altre attività simili.
2) Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
3) Il lavoratore, che accetti mediante atto scritto l’istituto della reperibilità, in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo
dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà
informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire. Dal
momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e di quello necessario al
successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all’80% della normale retribuzione oraria lorda senza
maggiorazioni.
4) Le ore di intervento effettuate in reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, saranno retribuite con le
maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue
varie articolazioni poiché considerate orario di lavoro straordinario.
5) Tramite specifico regolamento aziendale si dovranno definire le modalità operative e le relative compensazioni,
per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di
trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; analoga regolamentazione potrà essere
definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro disposizione i presidi
più idonei. Tale regolamento dovrà comunque prev edere una indennità forfetaria non inferiore a 12,00 euro, in
aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.
6) La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le parti ma,
ove le particolarità del servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica utilità, il
lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali
il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.
Art. 30 - Banca Ore
1) Le Parti concordano di istituire la Banca Ore. Nella contrattazione di II Livello od individuale il lavoratore può
optare per l’accantonamento fino al 100% delle ore straordinarie prestate, in alternativa alla loro remunerazione,
per fruire di riposi supplementari.
2) Le ore inserite in Banca ore vengono tradotte in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti in base
allo straordinario prestato.
3) Il recupero delle ore, così tradotte, può essere fruito dal lavoratore per il suo intero ammontare e sulla base delle
proprie esigenze, compatibilmente con quelle tecnico -produttive dell’impresa dando un preavviso di almeno 5
giorni in forma scritta.
4) I riposi di cui al presente articolo sono in genere goduti in gruppi formati da 4 o 8 ore.
5) Tale recupero deve essere realizzato, entro un periodo di 18 mesi dall'inizio di accumulo delle ore,
prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa, tenendo conto in
particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
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6) Trascorso il periodo di 18 mesi, ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve
liquidare l’importo corrispondente al monte -ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale
importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
7) Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore accumulate.
8) Le modalità di richiesta ed i periodi dell'anno in cui può essere richiesto il recupero delle ore devono essere
concordati a livello aziendale con le RSA e, in assenza, con le RST delle parti firmatarie il presente CCNL.
Art. 31 Banca Ore Formazione
1) Nelle imprese che eroghino formazione non rientrant e in quella prevista obbligatoriamente per legge, le Parti
concordano di istituire la Banca Ore Formazione quale strumento per favorire la formazione professionale non
obbligatoria ai fini di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori.
2) La formazione erogata in attuazione del presente articolo può riguardare quella prevista da obblighi contrattuali
derivanti dal CCNL di I Livello e/o II Livello, con la previsione di un piano formativo per singolo lavoratore o gruppo
di essi.
3) Nella Banca Ore Formazione confluiscono i permessi retribuiti (R.O.L.) ed i permessi retribuiti riconosciuti in
sostituzione delle 4 (quattro) festività soppresse che non sono stati fruiti entro l’anno di maturazione e vi
permangono per i 12 mesi successivi.
4) Nelle imprese che non prevedono l’erogazione della formazione non obbligatoria non può essere attivata la Banca
Ore Formazione; in tal caso, le ore di permesso (ROL) e le ore ed i permessi retribuiti riconosciuti in sostituzione
delle 4 (quattro) festività soppresse, restano disciplinate come previsto nell’articolo inerente.
5) In caso di attivazione della Banca Ore Formazione i permessi ivi confluiti vengono tradotti in ore utilizzabili, entro
il periodo di permanenza di cui al terzo comma, dal datore di lavoro per l’erogazione della formazione
preventivamente approvata durante il normale orario di lavoro.
6) In assenza di formazione erogata e quindi nel caso di mancato utilizzo delle ore di permesso della Banca Ore
Formazione nei 12 mesi successivi, le stesse devono essere pagate al lavoratore unitamente alla mensilità di paga
immediatamente successiva con la quota della normale retribuzione attualizzata, maggiorata del 25%.
7) Ogni lavoratore deve avere evidenza delle proprie ore di permesso non fruite e confluite nella Banca Ore
Formazione attraverso apposita voce in busta paga.
8) Al termine del periodo formativo, Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore certificazione professionale
o attestato che confermi la regolare erogazione della formazione.
9) Alla contrattazione di II Livello è demandata la possibilità di inserire nella Banca Ore Formazione ulteriori ore di
permesso, ad esclusione delle ulteriori già previste dal presente CCNL od originate da fonte legislativa.
Art. 32 - Disciplina delle mansioni e mutamento - Jolly
1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
3) Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti
nella medesima categoria legale, nei casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla sua
posizione lavorativa. In ta li casi, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, ed il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento,
fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente
prestazione lavorativa.
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4) Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo
inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il
trattamento economico da lui godu to e quello previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della
mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
5) La stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, o all’acquisizione di
una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita, può svolgersi nelle sedi di cui all’art. 2113
c.c., quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderi sce o conferisce mandato, o da un avvocato, o da un
consulente del lavoro.
6) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori a quello precedentemente espletato il lavoratore ha diritto al
trattamento economico e normativo corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo
diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore
in servizio assente per qualunque ragione, trascorso un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi o di 6 (sei) mesi
frazionati nell’arco temporale di 12 mesi.
7) Le parti convengono che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, per iscritto, l’assegnazione a
mansioni superiori in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Tale
comunicazione non può intervenire nei casi di mansioni superiori in svolgimento “de facto”.
8) Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra, diversa da quelle indicate all’atto
dell’assunzione, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9) Sono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti a cui non è assegnata una specifica mansione per adibirli
sistematicamente a mansioni diverse su più fasi dell’intero ciclo di attività per le quali dispongono di formazione
specifica.
10) L’inquadramento dei jolly è al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni
svolte.
Art. 33 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
1) Per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, anche definiti dalla
contrattazione di II Livello, la durata normale dell’orario di lavoro, specificata nel contratto di assunzione, può
essere superiore alle 40 ore ma non superiore alle 45 ore.
2) I lavoratori menzionati sono soggetti, comunque, alla disciplina legale sulla durata massima settimanale
dell’orario di lavoro, salvo eventuali deroghe previste dalla Contrattazione di II livello, in funzione di rilevanti
esigenze di servizio, conciliate con la salvaguardia dei diritti alla salute e gli interessi dei Lavoratori.
3) Le ore lavorate eccedenti l’orario di lavoro normale pattuito, sono retribuite quali lavoro straordinario con una
maggiorazione del 25%.
4) Agli effetti del presente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria e la relativa maggiorazione, si
divide la retribuzione mensile per 195.
Art. 34 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
1) Le Parti si danno atto che, nel richiamarsi alla normativa vigente, le disposizioni relative alla limitazione dell'orario
di lavoro non si applicano ai lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni per le
caratteristiche dell'attività esercitata, non misurabile o non determinabile.
2) A tale effetto è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di un
ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi.
3) I lavoratori che svolgono la propria attività, con le caratteristiche evidenziate, non hanno una specifica
retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario e determinano autonomamente il proprio
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orario di lavoro, rispondendo del risultato in via diretta o indiretta. Salvo diverso accordo di II Livello o individuale,
tali lavoratori hanno diritto ad una indennità speciale nella misura di almeno il 20% della paga base nazionale.
Art. 35 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale, come esplicitato nell' articolo sull’”Orario di
lavoro” del presente contratto , sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della
flessibilità dell’orario di lavoro , il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria
calcolata “a consuntivo” in base a quanto previsto nel relativo articolo.
2) È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue
per ogni lavoratore.
3) Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione
a:
▪ casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri
lavoratori;
▪ casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare
luogo a un pericolo grave e immediato, ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
▪ eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di
prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in
tempo utile alla RSA.
4) Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore)
o contrattuale dello straordinario.
5) Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 4, possa confluire,
previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. Per le ore di
straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di
quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
6) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di
lavoro.
7) Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale
retribuzione del presente contratto:
Nel limite massimo di 250 ore annuali per lavoratore
Per lavoro non a turni Per lavoro a turni
A lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 25% 25%
B lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora
settimanale)
30% 30%
C lavoro straordinario notturno 50% 45%
D lavoro straordinario festivo 55% 55%
E lavoro straordinario festivo notturno 70% 60%
F straordinario festivo con riposo compensativo 35% 35%
G straordinario notturno festivo con riposo compensativo 50% 45%
8) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del
25% sulla quota oraria della normale retribuzione.
9) Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti.
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10) Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno
calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art.24 del presente contratto, tenuto conto, per il
calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo
sia inferiore a 90 giorni.
Art. 36 - Riposo settimanale - Festività
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della
settimana. Per esigenze religiose, il lavoratore – solo se le esigenze organizzative lo permettono – può beneficiare
del riposo settimanale in un giorno diverso concordato fra la parti; sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di
legge.
2) Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, svolge la prestazione lavorative nella giornata di riposo
settimanale ha diritto alla percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto ed al prescritto
riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
3) Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
▪ Capodanno 1° gennaio;
▪ Epifania 6 gennaio;
▪ Giorno dell'Angelo lunedì di Pasqua;
▪ Anniversario della Liberazione 25 aprile;
▪ Festa del Lavoro 1° maggio;
▪ Festa della Repubblica 2 giugno;
▪ Assunzione di M.V. 15 agosto;
▪ Ognissanti 1° novembre;
▪ Immacolata Concezione 8 dicembre;
▪ S. Natale 25 dicembre;
▪ S. Stefano 26 dicembre;
▪ Il giorno del S. Patrono del luogo di lavoro
4) Le parti stabiliscono lo spostamento della festività del S. Patrono od il suo pagamento in caso di coincidenza con
altra festività. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti
a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
5) Per la festività del 4 novembre, giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la cui celebrazione, ai sensi
dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 54/1977, è stata spostata alla prima domenica del mese, il lavoratore
beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
6) Il lavoratore che non svolge la prestazione lavorativa durante le festività menzionate ha diritto alle normali
retribuzioni senza alcuna riduzione.
7) Il lavoratore assente durante le festività per malattia, infortunio, riposo settimanale ha diritto all’erogazione di
una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
8) Il lavoratore in congedo di maternità/paternità obbligatoria coincidente con le festività ha diritto ad una indennità
integrativa di quella a carico dell’INPS posta a carico del datore di lavoro.
Art. 37 - Permessi retribuiti – Permessi straordinari retribuiti
1) Il lavoratore ha diritto ad un totale di permessi individuali retribuiti all'anno (R.O.L.) pari a 32(trentadue) ore. Per
i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base percentuale rispetto alla durata normale
dell'orario.
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2) Il lavoratore ha diritto ad ulteriori 32(trentadue) ore di permessi individuali retribuiti, in sostituzione delle 4
(quattro) festività soppresse. Per i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base percentuale
rispetto alla durata normale dell'orario.
3) I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non
implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. La richiesta di utilizzo dei
suddetti permessi deve essere richiesta al responsabile aziendale almeno 48 ore prima del suo utilizzo (salvo i casi
di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza) e contemperamento delle diverse esigenze di servizio;
in casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le
ore di assenza con altrettante ore di lavoro a seconda delle necessità.
4) I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono nella Banca Ore Formazione, di cui al successivo
articolo, e devono essere utilizzati per lo svolgimento della formazione professionale (aggiornamento,
qualificazione e riqualificazione) entro i 12 mesi successivi.
5) È possibile monetizzare i permessi maturati solo alla fine del periodo in cui sono confluiti nella Banca Ore
Formazione.
6) Per i rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto ad un dodicesimo dei
permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
7) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore, senza diritto alla retribuzione,
superiori a 15 giorni di calendario.
8) I permessi, nei casi di monetizzazione, sono pagati con la normale retribuzione attualizzata.
9) In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica, coloro che adempiano
funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in
occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla normativa
vigente; tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
10) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di 3(tre) giorni ad
evento, in caso di decesso o di documentata grave infermità di:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il secondo grado di parentela (padre, madre, figlio/a, nonno/a, nipote, fratello, sorella) anche
non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica)
11) Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi,
ai sensi della normativa vigente, per lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave.
12) il lavoratore è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento ed i giorni di utilizzo del permesso; i permessi
possono essere utilizzati anche in modo frazionato entro sette giorni dal decesso o dall'insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
13) il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, in
alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso.
14) Il lavoratore ha diritto ad ulteriori 16 (sedici) ore di permessi retribuiti all’anno per l’espletamento di visite
mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili sia su base giornaliera che oraria, da
comprovare attraverso idon ea certificazione medica; tali permessi non sono né monetizzabili né cumulabili in
caso di mancata fruizione e non possono essere tradotti in Banca ore Formazione.
15) Per la grave infermità, il lavoratore è tenuto a presentare idonea documentazione rilasciata da un medico
specialista del SSN o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta, entro
5(cinque) giorni dalla ripresa del se rvizio ed il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica
dell’effettiva gravità della patologia.
16) Per il decesso, il lavoratore è tenuto a presentare la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
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17) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di 2(due) giorni ad
evento nel caso di decesso del suocero/a ed a 1(uno) giorno di permesso per Matrimonio di un figlio e nei casi di
Nascita o Adozione di un figlio.
18) Il datore di lavoro ed il lavoratore devono concordare un congedo straordinario retribuito nel limite massimo di
5(cinque) giorni di calendario, in caso di grave calamità naturale nella zona di residenza del lavoratore o dei suoi
familiari, strettamente rapportato alle reali esigenze reclamate dall'evento calamitoso.
19) In mancanza della documentazione specificata, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore
permessi.
20) Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria
alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
21) In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi
retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 38 - Permessi studio (retribuiti)
1) I lavoratori hanno diritto di richiedere permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ed anche per la frequenza di corsi di formazione professionale.
2) Il lavoratore può richiedere permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore in un triennio, elevata a 250 ore
se il titolo di studio da conseguire è riferito alla scuola dell’obbligo, diminuita a 120 se si tratta di corsi di studio
correlati all'attività dell'azienda, rispettando altresì il monte ore globale previsto per tutti i dipendenti dell'unità
produttiva.
3) Il monte ore sarà determinato all'inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un valore corrispondente al
decimo del numero complessivo dei dipendenti occupati nella unità produttiva in quel momento.
4) La percentuale di lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare
i corsi di studio non dovrà eccedere il tre per cento della forza occupata ; alla contrattazione di II Livello è
demandata la possibilità di aumentare la percentuale di lavoratori contemporaneamente assenti.
5) I permessi possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e non per lo studio necessario alla
preparazione degli esami.
6) Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza dei corsi.
7) I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
8) I lavoratori hanno diritto di fruire di due giorni di permesso retribuito, oltre a quello dell’esame, nei due giorni
lavorativi precedenti.
9) I due giorni del precedente comma non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato sostenuto per
più di due volte nello stesso anno accademico.
Art. 39 - Congedo di maternità/paternità (Retribuito)
3) Durante il periodo di congedo per maternità, sia anticipata che obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad
un’indennità pari all’80% della retribuzione posta a carico dell’INPS, calcolata secondo le modalità stabilite dalla
vigente normativa e anticipata d al datore di lavoro, e ad un’integrazione da parte del datore di lavoro tale da
raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che l’indennità INPS non raggiunga già un importo superiore.
4) Il diritto al congedo tra la data presunta del parto ed il parto e per i tre mesi successivi è riconosciuto anche al
lavoratore padre in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino
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al padre. Durante questo periodo è riconosciuto al padre lo stesso trattamento normativo, le stesse disposizioni
di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
5) La lavoratrice è tenuta a fornire al datore di lavoro, nei tempi con lo stesso concordati, la domanda di congedo
per maternità presentata telematicamente all’INPS e inoltre entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve
presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o eventuale dichiarazione sostitutiva.
6) In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la dipendente deve produrre, entro giorni 15, il certificato medico
rilasciato dall'Ufficio Sanitario dell'A.S.L. oppure da un medico di fiducia.
In base all’art.2 del D.Lgs.119/2011 la lavoratrice, in caso di aborto nonché in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento
l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico sp ecialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.
7) È previsto inoltre dalla normativa vigente un periodo di Congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni,
elevabili a 20 in caso di parto plurimo, fruibili dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 successivi
anche in via non continuativa.
8) Il trattamento economico previsto per il congedo obbligatorio di paternità è a carico dell’INPS ed è pari al 100%
della retribuzione ed è corrisposta con le modalità previste per l’indennità di maternità.
Per poterne fruire il lavoratore dovrà presentare comunicazione scritta al datore di lavoro, con un preavviso di 5
giorni, e con l’indicazione precisa dei giorni in cui intende fruire del congedo.
9) Durante i periodi di congedo per maternità la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla
ripresa dell’attività lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della
mansione contrattualmente prevista.
10) I periodi di congedo per maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio e per tutti gli effetti
contrattuali previsti comprese le mensilità aggiuntive, le ferie ed il trattamento di fine rapporto.
Art. 40 - Congedo Parentale (Retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e s.m.i., ciascun genitore ha diritto di astenersi
facoltativamente dall’attività lavorativa per fruire del congedo parentale e di ricevere il pagamento dell’indennità
INPS spettante.
2) Le Parti convengono che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha inizio il congedo parentale. Il presente comma è cedevole rispetto alla contrattazione di II Livello.
3) Il lavoratore che vuole usufruire del congedo parentale è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro
con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva difficoltà o diverso accordo tra le parti, con la
precisazione della durata minima ed il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4) Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la domanda di congedo parentale presentata telematicamente
all’INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
5) I congedi parentali non possono eccedere complessivamente il limite di 10 mesi, salvo specifiche accezioni
previste dalla vigente normativa ed in particolare:
▪ terminato il congedo di maternità spetta alla lavoratrice madre un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
▪ dalla la nascita del figlio spetta al lavoratore padre un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi elevabile a sette mesi secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa;
6) Per i periodi di congedo parentale è dovuta fino al dodicesimo anno di vita del bambino, e sino ad un massimo di
6 mesi complessivi tra i genitori, un’indennità a carico dell’INPS pari al 30%, percentuale elevata entro i sei anni
di vita del bambino, come accaduto negli ultimi anni con le manovre finanziare all’80% per una durata da 1 mese
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a 3 mesi. Queste condizioni di maggior favore non ad oggi strutturali per cui essendo oggetto di previsioni a
valenza annuale debbono essere verificate ante fruizione.
Oltre i primi sei mesi l’indennità spetta solo al ricorrere del requisito economico previsto dalla vigente normativa;
7) I periodi di congedo parentali sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla
mensilità supplementari.
8) Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla ripresa dell’attività
lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della mansione
contrattualmente prevista.
Art. 41 - Congedo Matrimoniale (Retribuito)
1) Il lavoratore non in prova ha diritto ad un congedo della durata di 15 giorni in caso di matrimonio o di unione
civile, da fruire in via continuativa.
2) Il congedo matrimoniale è previsto anche per i lavoratori a tempo determinato nei limiti della durata del rapporto
di lavoro.
3) Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione.
4) Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di preavviso.
5) Il congedo matrimoniale è previsto anche per coloro che si sposano per la seconda volta purché venga effettuato
con la cerimonia civile e non è previsto per chi contrae il solo matrimonio religioso.
6) Il Lavoratore è tenuto a formalizzare la richiesta di congedo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata
per il matrimonio ed a completare la consegna della documentazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi la data
del matrimonio.
7) Se per motivi organizzativi o legati all'attività aziendale non sia possibile fruirne nei giorni immediatamente
successivi alla cerimonia, tale periodo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
Art. 42 - Ferie
1) Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi se presta la propria attività
per sei giorni la settimana.
2) Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 20 giorni lavorativi se presta la propria attività
per cinque giorni la settimana.
3) Dal periodo di ferie sono esclusi i giorni di riposo settimanale previsti per legge e le festività di cui al presente
contratto, che cadono nel periodo stesso. Di conseguenza il periodo di ferie sarà ampliato di tanti giorni quante
sono le giornate appena precisate in esso incluse.
4) Le ferie possono essere interrotte dal lavoratore, in caso di sopraggiunta malattia, fornendo tempestiva
comunicazione e idonea certificazione al datore di lavoro
5) Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire
un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura per ferie aziendali.
6) Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere fruite entro i
18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione.
7) Nel caso in cui il datore di lavoro richiami il lavoratore dalle ferie per cause relative al servizio, al lavoratore è
riconosciuto il diritto a completarle successivamente, nei termini concordati, oltre ad ottenere il rimborso delle
spese sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.
8) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie previsto
dal presente CCNL, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato e le eventuali frazioni di mese uguali o superiori
ai 15 giorni per l'anno di competenza. L’indennità sostituiva delle ferie viene calcolata dividendo la normale
retribuzione per 26(ventisei).
9) Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
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10) Per le lavoratrici o i lavoratori che esercitano la patria potestà su minori e che non hanno all’interno del nucleo
familiare convivente l’altro genitore, le Imprese riconoscono un titolo di preferenza per la concessione del periodo
feriale.
11) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in
relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 43 – Banca ferie solidali
1) In ogni impresa può essere istituita la banca delle ferie solidali attraverso la quale i lavoratori possono cedere a
titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso.
2) La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo
minimo delle quattro settimane di ferie annuali.
3) Le ferie solidali possono essere utilizzate da:
▪ Lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure
costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
▪ Per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta
dalle strutture sanitarie pubbliche;
4) La richiesta di utilizzo delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza,
reiterabile fino a due volte.
5) A seguito di ricezione anche di una sola richiesta, l’impresa comunica a tutto il personale le esigenze presentate
dai lavoratori, in forma anonima, di ferie solidali ed invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro
adesione alla richiesta con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere a carattere solidale.
Art. 44- Permessi per assistenza e Congedo per malattia figli (Non retribuito)
1) Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre, o nei casi previsti dalla normativa vigente, il
lavoratore padre, ha diritto a due periodi (uno nel caso di orario di lavoro giornaliero inferiore a 6 ore) di riposo
giornaliero, anche cumulabili.
2) I periodi di riposo di cui al punto 1 hanno la durata di un’ora ciascuno (se due) si raddoppiano in caso di parto
plurimo e nel caso le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre e sono considerati a tutti gli effetti ore
lavorative con diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dal luogo di lavoro.
3) Per i già menzionati riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione oraria.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro; Per poterne usufruire sarà necessario consegnare al datore di lavoro
la domanda presentata telematicamente all’INPS.
4) In caso di malattia del figlio, i genitori, alternativamente, hanno la possibilità di usufruire di un periodo di assenza
dal lavoro, non retribuito.
5) Il congedo per malattia del figlio non ha limiti temporali sino a tre anni di vita del bambino, mentre è limitato a 5
giorni all’anno per i figli tra i 3 e gli 8 anni.
6) La certificazione di malattia deve essere trasmessa telematicamente all’INPS ed il medico dovrà riportare nel
compilarla il nome del genitore che ha scelto di usufruire del congedo.
7) Il datore di lavoro non può sottrarsi al riconoscimento del congedo ed il lavoratore è tenuto a documentare la
malattia attraverso certificato sottoscritto dal medico curante o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
8) Il presente congedo non può essere fruito per accompagnare il proprio figlio a visite mediche non legate ad un
peggioramento dello stato di salute.
Art. 45- Congedi (non retribuiti)
1) Il lavoratore può richiedere un congedo, non retribuito, non superiore a due anni, continuativo o frazionato,
nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
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2) I gravi motivi devono riguardare:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il terzo grado di parentela o affinità, anche non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica)
3) Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi ed almeno la durata minima del periodo di
congedo richiesto.
4) La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi devono presentare idonea documentazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta o della str uttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Non è sufficiente
la presentazione della semplice attestazione di accompagnamento alla visita rilasciata al dipendente. La
certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 (cinque) giorni dalla
ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.
5) Le Parti concordano che possono essere richiesti ulteriori congedi, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
precisando i motivi della richiesta e relativa documentazione.
6) L’azienda è tenuta ad effettuare una valutazione della richiesta di congedo, entro 10 (dieci) giorni dalla
presentazione, e a comunicarne l’esito al dipendente.
7) Per comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente e con
motivazione scritta, l’azienda può non accogliere la richiesta, concedere un periodo parziale del congedo o
proporre il rinvio ad un periodo successivo e determinato.
8) Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
9) L’esercizio di tale diritto è consentito contemporaneamente ai lavoratori nel limite dell’uno per cento della forza
occupata e, comunque, garantendo lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi aziendali.
Possono assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva.
10) Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
11) L’azienda può negare il congedo nei rapporti a tempo determinato per incompatibilità tra la durata del rapporto
ed il periodo del congedo richiesto o nei casi in cui il lavoratore stia sostituendo un altro dipendente in congedo.
12) Se non è stata fissata una data precisa al momento della concessione del congedo, il lavoratore può rientrare in
servizio previa richiesta al datore di lavoro.
13) Il dipendente conserva il posto di lavoro durante il congedo e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa,
anche non retribuita, diversa da quella integrativa della formazione. Il lavoratore, durante il congedo, non ha
diritto alla retribuzione ed Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Art. 46 - Congedi per formazione (non retribuiti)
1) Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al
completamento della scuola dell’obb ligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate
dal datore di lavoro.
2) Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con
altri congedi.
3) Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, previa comunicazione scritta al
datore di lavoro, comporta l’interruzione del congedo medesimo.
Art. 47 - Tossicodipendenza ed etilismo
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1) Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o lo stato di
etilismo, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre
strutture terapeutico -riabilitative e socioassistenziali abilitate, ha per una sola volta diritto, ad un periodo di
aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo.
2) Nei casi di tossicodipendenza il periodo di aspettativa non potrà essere superiore a tre anni e nei casi di etilismo
non potrà essere superiore a quattro mesi.
3) Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro unitamente alla documentazione attestante
lo stato di tossicodipendenza od etilismo e programmi di riabilitazione.
4) Il lavoratore, con cadenza mensile, deve presentare al datore di lavoro la certificazione rilasciata dalla struttura
riabilitativa circa la prosecuzione effettiva del programma.
5) Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal
completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale
volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
6) Il lavoratore a tempo indeterminato, familiare di tossicodipendente od alcolista può richiedere un periodo di
aspettativa, anche frazionabile, non superiore a sei mesi, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive
dell’azienda.
7) In tutti i casi di aspettativa menzionati non si ha diritto a retribuzione né a decorrenza di anzianità di servizio per
alcun istituto di legge e di contratto.
Art. 48 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1) In base a quanto stabilito dall’articolo 24 del D. Lgs. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri
antiviolenza o dalle case rif ugio di cui all’articolo 5 -bis decreto -legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al
suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2) Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è
tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione
dell’inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione di cui sopra.
Art. 49- Ritiro della patente di guida
1) Il lavoratore cui è stata ritirata la patente, per motivi con non comportano il licenziamento e comunque diversi
da tossicodipendenza e alcolismo, se impossibilitato a svolgere la propria mansione, ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di sei mesi senza retribuzione né a decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto
di legge o contrattuale.
2) In alternativa, il lavoratore può essere destinato ad altri incarichi, anche con retribuzione equivalente al livello ed
alla mansione assegnata; il lavoratore può rifiutare tale assegnazione senza che ciò comporti motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3) Il datore di lavoro, entro 30 giorni dal riacquisto della patente, è tenuto a ricollocare il lavoratore nel ruolo e nella
mansione ricoperti precedentemente al ritiro della patente; il rifiuto da parte del lavoratore alla ricollocazione di
cui al presente comma, opposto senza giustificato motivo, può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro
con diritto al preavviso.
Art. 50- Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
1) Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e può svolgersi anche
con contratto part-time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali od
autonomi.
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2) Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro prevalentemente
a distanza, resa possibile dall' utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il
luogo in cui il telelavo ratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza fisica continuativa
all’interno dei locali aziendali.
3) Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con un’organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia
dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali; la prestazione lavorativa viene
eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli
limiti di durata massima dell’orario di lavor o giornaliero e settimanale come da legge e dalla presente
contrattazione collettiva.
4) La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro o lavoro agile ha carattere volontario e pertanto non
può essere pretesa dal lavoratore o dall’azienda, salvo la sua espressa previsione all’atto dell’assunzione; il rifiuto
da parte del lavoratore a svolgere la propria prestazione con le modalità di cui al presente articolo non costituisce
motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
5) L’accordo fra le parti deve risultare da atto scritto e comunicato con le modalità previste dalla normativa vigente.
6) Nell’atto scritto, di cui deve essere consegnata copia al lavoratore, devono essere indicati i dati delle parti, la
tipologia di lavoro (tempo determinato o indeterminato), la sua durata, oltre a quanto compatibilmente previsto
dall’articolo “Assunzione”.
7) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ad ogni parte è consentito dare disdetta e chiedere il ritorno allo
svolgimento stabile della prestazione nei locali aziendali con un preavviso di almeno 60 giorni (novanta se il
lavoratore è disabile).
8) Nel caso di accordo per il tempo determinato, ad ogni parte è consentito dare disdetta, prima della scadenza del
termine, in presenza di un giustificato motivo.
9) L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali,
con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il
lavoratore.
10) Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali
aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
11) Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte
quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di
altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti
fuori dall’azienda stessa.
12) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore impiegato
presso i locali aziendali, di pari livello e mansione, ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo
dell’azienda.
13) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di
lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di questa specifica
forma di organizzazione di lavoro.
14) Il datore di lavoro deve concedere le stesse opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera
previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili.
15) Il datore di lavoro, salvo diversi accordi, si fa carico della postazione del telelavoratore o del lavoratore agile
relativamente ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione, l’installazione, la manutenzione
e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della
postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa della stessa.
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16) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quanto riguarda i software,
atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dal lavoratore agile per fini
professionali.
17) Il datore di lavoro promuove l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design, che prevedono
la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate che comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, se del caso la crittografia, l’adozione di sistemi di autenticazione e VPN, la definizione
di piani di backup e protezione malware.
18) Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore e il lavoratore agile in ordine a
tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui devono attenersi i
lavoratori.
19) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia
(backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
20) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e
del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza, anche professionale, e la riservatezza, ai sensi della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
21) Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore ed il lavoratore agile circa le prescrizioni di sicurezza ed igiene
connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il telelavoratore e il lavoratore agile sono
tenuti a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa.
22) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile,
salvo diverse intese, devono essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
23) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, sono oggetto di
specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro o del lavoro agile.
24) Il telelavoratore e al lavoratore agile hanno l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.
25) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve darne pronta
comunicazione al datore di lavoro che può inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un
orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le
necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri
comportamenti più gravi, comporta l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale
attività presso la sede aziendale.
26) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile devono darne immediata
comunicazione all'azienda, tramite l’invio telematico della copia della denuncia di furto presentata presso le
autorità competenti. La denuncia e la relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno stesso della
scoperta del furto.
27) Le parti convengono di individuare le misure necessarie a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in
condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di
accomodamento ragionevole.
28) Alla contrattazione di II Livello è demandata:
▪ la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
▪ ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
▪ l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
▪ l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
▪ l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
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▪ la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il
controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
29) In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che può farsi
assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
30) In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito
prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 51 - Trasferimento
1) Per trasferimento si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente definitivo e senza limiti di
durata. Esso trasferisce la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della stessa azienda.
2) Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive che sussistono al momento del trasferimento, senza il consenso del lavoratore. Nei
casi diversi dal precedente comma il trasferimento non sarà possibile senza il consenso del lavoratore.
3) Il trasferimento del lavoratore deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso e, comunque, con
almeno 60 giorni di anticipo. La comunicazione deve essere corredata dalle motivazioni che hanno portato allo
spostamento. L’inosservanza di quanto previsto dal presente comma ne comporta l’illegittimità.
4) Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore trasferito un importo una tantum corrispondente ad una
retribuzione mensile per 3 (tre) mesi.
5) Nel caso in cui il lavoratore sia costretto, nella nuova località di trasferimento, a sottoscrivere un contratto di
affitto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, per almeno 6 (sei) mesi, l’importo del canone di locazione e
delle utenze domestiche.
6) Il datore di lavoro è tenuto, altresì, al rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto
anche con riferimento ai familiari a carico del lavoratore.
7) Ulteriori disciplina e determinazione di quanto precede è demandata alla contrattazione di II Livello.
Art. 52 - Trasferta
1) Per trasferta si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente temporaneo e con limite di durata
2) Il lavoratore che, per motivi di servizio, svolge la propria prestazione in sede diversa da quella prevista dal
contratto di lavoro ha diritto al rimborso relativo alle spese di viaggio, vitto ed alloggio.
3) Se il mezzo di locomozione non è fornito dal datore di lavoro con costi a proprio carico, il lavoratore può utilizzare
il proprio con diritto all’indennità chilometrica.
4) Se la prestazione lavorativa in trasferta viene svolta per l’intero orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha anche
diritto all’indennità di trasferta o diaria giornaliera nei casi di prestazione lavorativa svolta in più giornate
lavorative, corrispondente almeno al 25% della quota giornaliera della retribuzione; alla contrattazione di II Livello
è demandata la possibilità di incrementarne la percentuale.
5) Fatta salva la relativa indennità di trasferta/diaria giornaliera, è demandata alla contrattazione di II Livello la
determinazione e regolamentazione puntuale delle modalità di rimborso, tenendo conto anche del regime fiscale
e previdenziale, scegliendo fra:
▪ Rimborso a piè di lista o analitico
▪ Rimborso forfettario
▪ Rimborso misto
Art. 53 – Trasfertismo
1) I lavoratori trasfertisti svolgono la prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro non in maniera
“occasionale” ma “strutturale o per contratto”.
2) rientrano in questa disciplina i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
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▪ la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il
luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non
coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);
▪ lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo
spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
▪ la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili
e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata
alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.
3) Il lavoratore trasfertista ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate,
all’Indennità trasfertisti per ciascun giorno lavorato nel mese ed indipendentemente dal fatto che si sia
effettivamente recati in trasferta, corrispondente almeno al 5% della quota giornaliera della retribuzione; alla
contrattazione di II Livello è demandata la possibilità di incrementarne la percentuale.
Art. 54 – Distacco
1) L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse
produttivo, anche di carattere non economico, che deve essere specifico, rilevante concreto e persistente, pone
temporaneamente il lavoratore (distaccato) a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per svolgere una
determinata attività lavorativa.
2) Il distaccante conserva la piena responsabilità del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore
distaccato, nonché l’esercizio del potere disciplinare; il distaccatario, invece, esercita il potere direttivo in
relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore.
3) Il distacco deve essere comunicato con atto scritto con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
4) Se il distacco comporta un mutamento di mansioni, deve avvenire con il consenso del lavoratore. Se adibito a
mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente per l’intera
durata del distacco.
5) Se il distacco comporta il trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50Km da quella in cui il lavoratore è
adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
6) Nei casi di distacco non si applica la disciplina del trasferimento e non decorre il termine per l’acquisizione
automatica del livello superiore.
7) Le Parti concordano circa la necessità di un accordo fra le OO.SS. stipulanti il presente contratto, qualora i
lavoratori distaccati dal datore di lavoro siano in numero superiore alle 5 (cinque) unità; a tal fine i lavoratori con
contratto part-time saranno computati come unità intere.
Art. 55 - Malattia e Infortunio non sul lavoro
1) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata
telefonica, e-mail o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, entro la prima ora del normale orario di
lavoro del primo giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o
cause di forza maggiore, al fine di consentire all'impresa stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti
organizzativi.
2) Il lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal
medico o dalla struttura sanitaria, anche nei casi di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia
senza soluzione di continuità.
3) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza è
considerata ingiustificata e possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al presente contratto.
4) Il lavoratore deve rendersi reperibile nel proprio domicilio fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di
malattia, secondo gli orari previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di consentire le visite mediche di controllo.
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5) Le variazioni di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro devono essere comunicate
tempestivamente all’impresa.
6) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per gravi eccezionali
motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente documentati.
7) Il lavoratore non in periodo di prova o preavviso, nei casi di interruzione del servizio per malattia o infortunio non
sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
▪ 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni
▪ 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni
8) In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto indicati sono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi.
9) Le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, regolarmente certificate, sono computate agli effetti di tutti
gli istituti contrattuali, nei limiti del periodo di conservazione del posto.
10) In caso di assenza per malattia protrattasi per un periodo superiore a 60 giorni, l’obbligo di visita medica
precedente al rientro al lavoro è previsto solo se ritenuto necessario dal medico competente, il quale è tenuto ad
esprimere un giudizio di idoneit à in merito alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore. Qualora questi non
ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità
alla ripresa della mansione specifica.
11) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di
quanto comunque percepito da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, calcolato sulla normale
retribuzione, tale da fargli raggiungere complessivamente:
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata inferiore o pari a 8 giorni, il 100% della retribuzione
a partire dal 4° giorno e, limitatamente al primo evento morboso in ragione d’anno di calendario
(1Gennaio-31Dicembre) anche il 100% per i primi 3 giorni di malattia
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal
1°giorno e fino al 180°giorno;
Art. 56 - Aspettativa non retribuita per malattia
1) Il lavoratore può chiedere di fruire di un periodo di aspettativa generica di durata non superiore a 120 giorni,
debitamente certificato (certificati medici o degenza ospedaliera), nel caso in cui perduri lo stato di malattia.
2) La richiesta deve essere effettuata con lettera Racc A/R o PEC con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine
di scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro.
3) Per i malati con gravi patologie oncologiche o patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita
periodicamente accertate da una commissione medica pubblica, il periodo di aspettativa generica, previa
richiesta scritta da parte del lavoratore, è prorogato fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore
a 12 mesi.
4) La proroga del periodo di aspettativa di cui al precedente comma è esteso alle patologie per le quali sarà
riconosciuto lo stato di “grave infermità” da parte delle strutture ospedaliere e/o dalle A.S.L..
5) Prima della scadenza dell’aspettativa generica, i lavoratori interessati devono fornire al datore di lavoro idonea
certificazione medica comprovante lo stato di salute e idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa.
6) Durante l’aspettativa non decorre retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale.
Art. 57 - Lavoratori affetti da tubercolosi
1) I lavoratori affetti da tubercolosi, ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a proprie spese o a carico
dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia
tubercolare.
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2) Nell’ipotesi di dimissioni dall’istituto o casa di cura suddetti, per dichiarata guarigione, antecedente alla scadenza
dei quattordici mesi dalla data di sospensione anzidetta, il diritto alla conservazione del posto permane fino a
quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
3) le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità sono tenute a conservare il posto ai
Lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta
guarigione o stabilizzazione.
4) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque se viene dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto
occupato prima della malattia. Sulle contestazioni relative all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore
del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle Parti.
Art. 58 - Malattia e Infortunio sul lavoro
1) In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro, anche se
l’infortunio è di lieve entità, salvo casi di forza maggiore o provate ragioni di impedimento, affinché possano
essere prestate le cure di primo soccorso e consentite le denunce di legge da presentare presso l’autorità
competente più vicina.
2) Il lavoratore ha diritto, a copertura della giornata in cui avviene l’infortunio alla corresponsione, da parte del
datore di lavoro, all’interna quota giornaliera della normale retribuzione.
3) In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto fino a guarigione clinica.
4) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di
quanto comunque percepito dall’INAIL e fino alla guarigione clinica, tale da fargli conseguire complessivamente
un importo pari 100% della retribuzione.
5) L’indennità posta a carico del datore di lavoro non è dovuta nel caso in cui l’INAIL non riconosca per qualsiasi
motivo l’infortunio.
6) Il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa per la conservazione del posto, durante il quale non matura
alcun elemento retributivo né l’anzianità di servizio, dal 180° giorno e fino alla cessazione dell’indennità di inabilità
temporanea da parte dell’INAIL.
7) La richiesta, di cui al precedente comma, deve essere presentata all’impresa entro la scadenza del 180° giorno
del periodo di comporto unitamente a idonea documentazione comprovante il perdurare dello stato di inabilità
temporanea assoluta per il periodo di aspettativa.
Art. 59 - Divise, camici
1) Nei casi in cui è fatto obbligo al lavoratore di indossare speciali divise la spesa è interamente a carico dell’Impresa.
2) Altresì, è a carico dell’Impresa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad indossare per ragioni
di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
3) II lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi
nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta autorizzazione.
4) È facoltà del lavoratore scegliere il tempo ed il luogo per effettuare le operazioni accessorie quali, ad esempio,
indossare e togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all’igiene ecc, prima dell’inizio dell’orario di
lavoro previsto, in quanto attività rientranti nel concetto di diligenza preparatoria allo svolgimento della
prestazione lavorativa e conseguentemente non retribuita.
5) Nei casi in cui al lavoratore sia fatta richiesta con comunicazione scritta di svolgere esclusivamente le operazioni
accessorie presso la sede di lavoro in locali adibiti a tal fine quali ad esempio, indossare e togliere gli indumenti
di lavoro, o la suindicata direttiva aziendale risulti dal regolamento aziendale, il periodo di tempo necessario per
l’espletamento delle operazioni in questione rientra nell’orario di lavoro.
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Art. 60 - Assistenza Legale
1) Le imprese assicureranno e sosterranno le spese relative all’assistenza legale che dovesse risultare necessaria al
lavoratore per circostanze intervenute nel corso del servizio. Così come l’impresa assicurerà interamente il
trattamento economico per ore necessarie al lavoratore che debba rendere una testimonianza giudiziale per
accadimenti intervenuti nel corso del servizio.
Art. 61 - Divieto di concorrenza
1) È proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in qualsiasi forma
presso un’impresa concorrente con quella dalla quale sia stato assunto.
2) La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 7, legge 300/1970 e 2119 c.c..
Art. 62 - Risarcimento danni
1) Ogni danno subito dall'azienda che può dare origine a risarcimento con trattenuta busta paga deve essere
contestato formalmente al lavoratore ai sensi dell’art. 7, legge n. 300/1970.
2) Una volta accertata definitivamente, sia in via giudiziale che transattiva tra le parti, l’entità economica del danno,
l’importo è ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della paga lorda di fatto per ogni periodo di
retribuzione.
3) ln caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo eventuale è trattenuto su tutti i compensi e indennità erogati
al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 63 - Codice disciplinare
1) Il lavoratore deve espletare l’attività per la quale stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e,
in particolare:
▪ osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o suo delegato ed adempiere a tutte le formalità
che l'impresa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
▪ svolgere tutti i compiti che lui assegnati dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme del presente CCNL e
delle disposizioni di legge, con la massima diligenza;
▪ osservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa evitando di divulgare qualsiasi notizia o
informazione che riguardi l’Impresa e/o i suoi utenti e, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le
strategie di mercato usate e in uso presso l’impresa stessa;
▪ evitare, in forza della posizione assegnatagli e dei relativi compiti, di trarre in qualsiasi modo profitto a danno
dell’impresa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché di svolgere attività in
contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro;
▪ usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che, per
qualsiasi motivo, intrattenga rapporti con impresa;
▪ evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre il normale orario di
lavoro stabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell’impresa stessa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL
o da disposizioni legislative;
▪ rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori gerarchici se non
contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti;
▪ comunicare per iscritto ogni cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora; seguire scrupolosamente le
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Disposizioni disciplinari
2) I lavoratori che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di
lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
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▪ il rimprovero verbale;
▪ il rimprovero scritto;
▪ la multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore del minimo tabellare;
▪ la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
▪ il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
Mancanze punibili il rimprovero verbale o scritto
3) Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione
lavorativa e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
▪ per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
▪ per ripetuta inosservanza dell’orario di lavoro;
▪ per provata e non grave negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
▪ per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto;
▪ per comportamento non eccessivamente scorretto verso i propri superiori, i colleghi e la clientela;
▪ per la prima omissione di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
▪ in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non
comportino grave pregiudizio agli interessi dell'impresa.
Mancanze punibili con la sospensione da lavoro e retribuzione per un periodo non superiore a 7(sette) giorni:
▪ per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
▪ per simulazione di malattia, d’infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di assolvere agli obblighi
di lavoro;
▪ per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti o titolari/dirigenti dell’impresa;
▪ per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti alla prevenzione infortuni e la sicurezza sul
lavoro;
▪ per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
▪ per assenza ingiustificata non superiore a 3(tre) giorni;
▪ per essenza ingiustificata alle visite fiscali;
▪ per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per una volta in un anno;
▪ per aver commesso, in servizio, atti ai quali sia derivato un vantaggio per sé a danno dell’impresa (sempre che
la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile);
▪ in genere, per ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio
che rechino serio e grave pregiudizio agii interessi dell’impresa (sempre che la gravità dell’atto non sia
diversamente perseguibile).
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8(otto) a 10(dieci) giorni:
▪ per graviti o recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione non
superiore a 7(sette) giorni;
▪ per reiterata assenza ingiustificata alle visite fiscali:
▪ per le omissioni, successive alla prima, di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio dimora;
▪ per assenza ingiustificata superiore a 3(tre) giorni, ma inferiore a 5(cinque);
▪ per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del p osto di lavoro al
massimo per una volta in un anno;
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▪ in genere, per ripetuta e reiterata negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi
di servizio che rechino serio e gravissimo pregiudizio agli interessi dell’impresa o che procurino vantaggi a sé o a
terzi (sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile).
Licenziamento con o senza preavviso:
▪ per particolare gravità o recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della
sospensione da 8(otto) a 10(dieci) giorni;
▪ per assenza ingiustificata oltre i 5(cinque) giorni;
▪ per essere reiteratamente sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie
specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’impresa o durante la guida; per furto o danneggiamento
volontario del materiale impresa;
▪ per condanna a una pena detentiva per reati infamanti comminata al lavoratore, con sentenza passato in
giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
▪ per utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature dell’impresa;
▪ mancato rispetto della clausola di riservatezza, diffusione o divulgazione di dati sensibili, strategie aziendali o
di scelte organizzative e/o politiche dell’Ente o di suoi utenti;
▪ per abbandono del posto di lavoro, per più di una volta in un anno, che implichi anche pregiudizio all'incolumità
delle persone e alia sicurezza degli impianti, nonché compimento di azioni che implichino gli stessi tipi di
pregiudizi;
▪ per insubordinazione grave e/o reiterata verso i superiori;
▪ per diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all' interno dell’impresa;
▪ per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
4) Il licenziamento per motivi disciplinari può essere preceduto dalla sospensione cautelativa per indagini interne
all’Impresa che non potrà superare un massimo di 60 giorni. Nel periodo di sospensione cautelativa al lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione stabilita dal presente CCNL.
5) In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal presente contratto collettivo
nazionale di lavoro, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
6) Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente
articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa
di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza»
Procedura disciplinare
7) Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato formalmente l’addebito e averlo sentito in sua difesa anche
con assistenza di una O.S..
8) ln ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi 5(cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
9) La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione
dell’infrazione commessa.
10) Il lavoratore ha la possibilità di presentare le controdeduzioni a difesa entro 5(cinque) giorni. L’adozione del
provvedimento disciplinare deve essere presa entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
per presentare le sue giustificazioni, salvo nel caso di sospensione cautelativa per il quale il termine massimo è di
90(novanta) giorni. Tale decisione deve essere comunicata al lavoratore stesso con lettera raccomandata a/r..
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Art. 64 - Preavviso
1) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno
dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con atto
consegnato “brevi manu”, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento e/o con le modalità previste dalla normativa vigente.
2) I termini di preavviso per ambedue le parti sono:
Livello di inquadramento Anzianità di servizio fino a 5
anni
Anzianità di servizio oltre 5
e fino a 10 anni
Anzianità di servizio oltre
10 anni
Quadri 3 mesi 4 mesi 5 mesi
Livello 1 – 2 e 2 super 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Livello 3 e 4 45 giorni 2 mesi 3 mesi
Livello 5, 6 e 7 1 mese 45 giorni 2 mesi
3) I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.
4) Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie e la malattia.
5) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari
all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Art. 65- Preavviso attivo
1) Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell’ottica
di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro,
attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso gli Enti Bilaterali.
2) In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la
realizzazione di colloqui di lavoro.
3) Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro, con
apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di
attuazione di cui al presente articolo.
4) Il datore di lavoro trasmette, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di
lavoro, all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di preavviso attivo” ,
contenente le seguenti informazioni:
▪ dati del lavoratore;
▪ data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
▪ inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
▪ dati del datore di lavoro;
▪ settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
5) Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente fra le
aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle competenze
possedute dal lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione.
6) In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale attiverà la Rete Nazionale
dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete.
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TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Art. 66 - Retribuzioni
1) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci individuate nel presente CCNL , da quelle derivanti
dalla contrattazione decentrata nonché da tutti gli elementi retributivi avente carattere continuativo.
2) Sono esclusi dalla normale retribuzione i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni una tantum, i rimborsi
spese, i l welfare aziendale e ogni elemento espressamente escluso dalle parti del calcolo di singoli istituti
contrattuali, in quanto omnicomprensivo, ovvero escluso dall’imponibile contributivo a norma di legge.
3) Per il personale con qualifica di Impiegato la normale retribuzione viene calcolata in misura fissa non variabile in
rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di
paga e alla distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore . Pertanto, tale
retribuzione mensilizzata ricomprende tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento.
4) Per il personale con qualifica di Operaio la normale retribuzione viene calcolata sulla base delle ore di lavoro
effettivamente svolte . A livello di Impresa può comunque essere concordata la mensilizzazione anche per i
lavoratori con qualifica di Operaio.
5) La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divi sore
convenzionale “26”.
6) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “ 173” per il personale con orario
normale di quaranta ore settimanali.
7) In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla volontà del
lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo della sospensione, salvo il ricorso
agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, ove ammesso. Tale previsione non si applica nel caso
di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Tipologie di retribuzione
Art. 67 Retribuzioni d’inserimento
1) Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento
di professioni dei livelli sesto -quinto-quarto-terzo e secondo, qualora abbia un’esperienza professionale
pregressa inferiore ai 4 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà
di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni d ’inserimento”, ridotte
rispetto all’area ordinaria di inquadramento come di seguito indicato:
▪ primo periodo 6 mesi: 10%
▪ secondo periodo 6 mesi: 7,5%
▪ terzo periodo 6 mesi: 5%
▪ quarto periodo 6 mesi: 2,5%
2) Il valore economico della riduzione dovrà essere destinato a favore delle attività formative professionalizzanti e/o
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3) Le attività formative saranno svolte presso Ente bilaterale di riferimento.
Art. 68 Retribuzioni Start-up
1) L'ambito delle retribuzioni per il personale coinvolto nell'avvio di nuove aziende o di un'attività è un elemento
cruciale per promuovere l'innovazione, l'occupazione e la crescita economica.
2) Le retribuzioni ridotte rappresentano uno strumento flessibile e strategico per sostenere le start -up in fase
iniziale. In questo contesto, è fondamentale comprendere le dinamiche e le ragioni che guidano l'applicazione di
tali politiche retributive.
3) È importante sottolineare che queste retribuzioni ridotte si applicano universalmente a tutto il personale,
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indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di attività della startup.
4) Questo approccio uniforme contribuisce a mantenere l'equità tra i dipendenti e a sostenere la coesione interna.
5) Benefici e Sfide delle Retribuzioni Ridotte per Start-up
Benefici:
▪ Incentivare l'Innovazione: Riducendo i costi del lavoro iniziali, le start-up possono concentrare risorse cruciali
sull'innovazione e lo sviluppo.
▪ Attrazione di Talenti: Le retribuzioni ridotte possono essere un incentivo per i professionisti che desiderano
partecipare alle prime fasi di un progetto imprenditoriale.
Sfide:
▪ Equilibrio con la Stabilità Finanziaria: Trovare il giusto equilibrio tra incentivare i dipendenti e garantire loro
una stabilità finanziaria può essere una sfida critica.
▪ Gestione delle Aspettative: È essenziale gestire apertamente le aspettative dei dipendenti in merito alle
retribuzioni ridotte e comunicare chiaramente il piano di crescita e le prospettive future.
6) In conclusione, le retribuzioni ridotte per le start-up sono una pratica strategica che può contribuire al successo e
alla sostenibilità delle nuove imprese. La flessibilità in termini di retribuzioni può essere un potente strumento
per costruire team altamente motivati e guidare l'innovazione necessaria per il successo a lungo termine.
7) È riconosciuta la facoltà di applicare le suddette riduzioni, per il primo anno decorrente dalla data di prima
assunzione secondo i parametri di seguito stabiliti:
▪ primo periodo 6 mesi: 8%
▪ secondo periodo 6 mesi: 4%
Art. 69 Scatti di merito o di professionalità
1) Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si impegnano a
disciplinare l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà
riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri legati alla fruizione di corsi per
l’aggiornamento professionale.
2) Il lavoratore in ogni biennio di anzianità ai fini del diritto alla maturazione dello scatto dovrà partecipare, durante
l’orario lavorativo a corsi di formazione professionale, organizzati ed erogati dagli Enti Bilaterali o dai fondi
paritetici.
Livello Importi in vigore
Quadri € 40,00
Primo Livello € 37,50
Secondo livello Super € 35,00
Secondo livello € 32,50
Terzo livello € 30,00
Quarto livello € 27,50
Quinto livello € 25,00
Sesto livello € 22,50
Settimo livello € 20,00
3) Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.
4) Al settimo livello non si applicano i relativi scatti poiché si applica quanto previsto dall’articolato “Mansioni”.
5) Gli importi relativi agli scatti come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi
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aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
6) Gli scatti biennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie
il biennio di anzianità.
7) Nel caso in cui, nel corso del biennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto intervengano passaggi di livello, da
quel momento si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito.
Art. 70 – Assorbimenti
1) A seguito dei futuri aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso
aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di competenza, tali aumenti non sono riassorbibili.
2) Altresì non sono riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di lavoro nel
semestre precedente alla scadenza del presente C.C.N.L.
3) Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di competenza ovvero non
siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un
aumento delle tabelle, tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto
dagli stessi accordi aziendali ovvero all'atto della loro concessione.
4) Sono assorbili dagli aumenti retributivi gli importi corrisposti a titolo di superminimo individuale riconosciuti ai
fini dell'allineamento retributivo di cui all'art 3 nell'ipotesi di cambio del CCNL applicato in azienda.
Art. 71 - Mensilità Supplementari Tredicesima Mensilità
1) Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in coincidenza con
il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre.
2) Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché
per l’eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni.
3) La tredicesima mensilità può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo
specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST).
Art. 72 Premio di Risultato
4) L’impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una contrattazione
territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutazione del premio di risultato, come previsto dalla
contrattazione di II Livello.
5) Tale premio può essere negoziato in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente attraverso il confronto,
almeno semestrale, fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aventi diritto.
6) Il Premio di risultato consente di integrare le voci fisse salariali in una dinamica premiale di produttività e della
qualità. È corrisposto di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni, basate
sugli andamenti tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio.
Art. 73 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
1) Il lavoratore ha diritto a pe rcepire la retribuzione con cadenza periodica, comunque non superiore a quella
mensile da corrispondersi entro il giorno 12 del mese successivo.
2) Ove tale data coincidesse con la Domenica o giorno festivo il pagamento è effettuato il giorno 13 successivo, salvo
il caso della retribuzione della mensilità di Dicembre che deve essere comunque corrisposta entro il 12 del mese
di Gennaio dell’anno successivo, in base al cd. “principio di cassa allargato”, per consentire il corretto conguaglio
fiscale.
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3) Contestualmente al pagamento della retribuzione deve essere consegnata lavoratore la busta paga o prospetto
equivalente in cui sono distintamente specificate: la denominazione dell’Impresa, dati del dipendente, il periodo
di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole v oci e gli importi costituenti la retribuzione stessa con
elencazione delle trattenute di legge.
4) Il lavoratore, fermo restando il combinato disposto dell’art. 2113 cc. come modificato dalla legge n. 533/1973 e
ss.mm.ii. potrà presentare all'Impresa i propri reclami sulla paga in forma scritta anche tramite O.S. cui aderisce
o conferisce mandato. L’azienda è tenuta a rispondere entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione del
reclamo.
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine
rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’Art.2120 del Codice civile e dalla Legge n.297/1982.
2) La base di calcolo per la determinazione del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e
delle indennità di trasferta e di viaggio e degli E.D.R..
3) Ai sensi dell’art.2120 del Codice civile e dalla Legge n.53/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non
superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere
giustificata dalla necessità di:
▪ eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
▪ acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
▪ spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico;
▪ spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7 c.1 della Legge n.1204/1971 e
s.m.i..
4) Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata,
nei limiti di cui sopra, anche per:
▪ significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente
documentate.
5) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotti gli eventuali
anticipi e dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE
Art. 75 - Salute e Sicurezza sul lavoro
1) La pratica attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione di
ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, è intesa e rivolta non solo nei
confronti degli operatori ma anche degli utenti.
2) Il D.Lgs 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti
adeguati e, pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione.
3) Le Parti concordano sulla necessità di attuare interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene
nei luoghi di lavoro, in aggiunta rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, per sostenere la diffusione di buone
pratiche sulla rianimazione cardiopolmonare e sulla defibrillazione precoce nei luoghi di lavoro.
4) Le imprese che applicano il presente CCNL, anche se non obbligate dalla legge, sono tenute all’adozione di un
defibrillatore ed alla specifica formazione per i lavoratori addetti all’utilizzo (BLSD).
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5) Per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad
emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale
dell’Ispettorato ( INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare
dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali
potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.
6) Per tutto quanto non specificato e ricompreso nel presente articolo, si rimanda alla normativa vigente in materia.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
7) Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è il soggetto che ha il compito di controllare e stimolare il
rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
I lavoratori, tramite questa figura, hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e
prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operano, attraverso il meccanismo procedimentale che deve
essere adottato da tutti i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto del cd.
modello partecipativo.
8) il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive e che, in ogni caso, qualora tale elezione o
designazione non avvenga, le prerogative di tale figura sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito
produttivo.
9) Altresì, ai fini della nomina, viene compiuta distinzione a seconda delle dimensioni dell’azienda in cui il RLS deve
essere scelto:
▪ nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o designato nell’ambito
delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda
medesima;
▪ nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
ovvero è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo le modalità previste dalla
norma appositamente redatta a disciplina di questa figura.
10) Le elezioni devono avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli
impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
11) Risulta eletto il lavoratore che ottiene il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione
la maggioranza semplice degli aventi diritto.
12) Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno all’interno il segretario che provvederà a redigere il
verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
13) L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
lavoratori.
14) La rappresentanza dei lavoratori per sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
15) Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non
eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni,
in tal caso al dimissionario competono sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al
periodo di durata nella funzione stessa.
16) Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, il RLS deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari
al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di
esse.
17) A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze
Sindacali. Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di
valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire
la funzione di respons abile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di questi incarichi con
quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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18) Nei casi in cui sia necessario interrompere la propria attività lavorativa per svolgere le sue specifiche funzioni, il
RLS deve darne comunicazione al Datore di lavoro con 2 giorni di anticipo firmando una apposita scheda permessi
al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
19) Le Parti concordano che al fine di sviluppare salute e sicurezza sul lavoro, anche nei casi in cui il RLS sia stato eletto
o designato fra i lavoratori, è necessaria la designazione e comunicazione di un Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza esterno alle Imprese (RLST) con il quale il RLS deve coordinarsi al fine di rendere effettiva la
partecipazione al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operano.
20) Le Parti, in riferimento alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e compatibilmente con la
normativa vigente, prevedono la possibilità di applicare progetti sperimentali per la formazione specifica ex
accordo art. 37, paragrafo 3 come da art. 12.6 del PCM atto 128-CSR del 07/07/16.
21) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate compe tenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le Parti
concordano che la durata minima del corso di formazione è di 32 ore iniziali erogabili anche in modalità Webinar
(videoconferenza) o e-learning con verifica finale di apprendimento tramite test o colloquio orale, oltre a 20 ore
di informazione specifica a cura del Datore di Lavoro sui rischi specifici presenti in azienda, senza obbligo di
rendicontazione e con verifica di apprendimento tramite colloquio a cura dello stesso Datore di Lavoro.
22) L’aggiornamento annuale da 4 e da 8 ore come da D. Lgs. 81/08 potrà avvenire anche in modalità Webinar
(videoconferenza) o e-learning con verifica finale di apprendimento tramite test o colloquio orale.
23) L’aggiornamento annuale dovrà avvenire anche per le aziende che impiegano meno di 15 addetti.
24) Le Parti firmatarie demandano la gestione degli adempimenti connessi al Testo Unico in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’Ente Bilaterale/Organismo Paritetico, per quanto attiene alla
comunicazione e gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in favore delle
Imprese che applicano il presente CCNL e aderenti al sistema bilaterale e paritetico, mentre la designazione del
RLST è affidata al sindacato dei lavoratori firmatario del presente CCNL.
Stress lavoro-correlato
25) Le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro hanno costretto le Imprese a ricorrere a cambiamenti che, se
non adeguatamente monitorati, possono determinare impatti negativi sulla qualità delle condizioni lavorative e
sui livelli di tutela di salute e si curezza sul luogo di lavoro quale “stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
26) Le Parti concordano che è fondamentale avere nell’Impresa un ambiente fondato sulla tutela dell’integrità
psicofisica e psicosociale dei soggetti che vi operano e, quindi, nel rispetto del diritto alla salute, alla dignità
umana, alla libertà del lavoratore e ai diritti inviolabili della persona e che, anche a livello aziendale, è necessaria
l’analisi delle condizioni di lavoro e della percezione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori al fine di
garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori
psicosociali e di organizzazione del lavoro.
27) I datori di lavoro, come da normativa vigente, hanno l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
e, di conseguenza, quello relativo alla gestione dello stesso da parte del datore di lavoro. La valutazione del rischio
da stress lavoro -correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal datore di lavoro
avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del Medico
Competente (MC), ove nominato, e previa consultazi one del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS/RLST).
28) In relazione, invece, alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto, come da indicazioni delle autorità
statali competenti, è necessario coinvolgere anche i lavoratori, attraverso le Rappresentanze Sindacali Aziendali
(RSA) o, in mancanza, le Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST).
70
Mobbing e Straining
29) Le parti ritengono necessario individuare e contrastare all’interno dei contesti aziendali, anche attraverso la
valutazione del rischio da stress da lavoro -correlato, le condotte che incidono sull’integrità psicosociale dei
lavoratori che si estrinsecano in tutti quei comportamenti, reiterati nel tempo, che il datore di lavoro o i colleghi
attuano, per svariate ragioni, al fine di emarginare e allontanare un determinato lavoratore, qualunque sia il ruolo
rivestito nell’Impresa.
30) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Verticale (Bossing) si sostanzia in abusi e vessazioni perpetrati
sistematicamente, ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico con comportamenti
che in concreto possono consistere in: aggressioni e rimproveri verbali; demansionamento e dequalificazione
professionale; sovraccarico di lavoro; isolamento del lavoratore; ripetute sanzioni disciplinari; ingiustificato
diniego di ferie e permessi; revoca ingiustificata di benefits aziendali; molestie; illeciti penali.
31) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Orizzontale consiste nell’insieme di atti persecutori messi in
atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore
mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.
32) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Low Mobbing consiste in plurime azioni che mirano a ledere la
reputazione delle figure aziendali di spicco, ad esempio, a seguito di un loro comportamento non ritenuto idoneo
dai dipendenti o per motivi futili.
33) A titolo esemplificativo e non esaustivo lo Straining si estrinseca in azioni ostili o discriminatorie sporadiche, prive
del requisito della continuità, i cui effetti sono continui nel tempo, tra le quali la privazione immotivata degli
strumenti di lavoro, l’assegnazione di mansioni incompatibili con la situazione personale del lavoratore, il
trasferimento ingiustificato in una sede disagiata, la svalutazione dell’operato del lavoratore.
Molestie Sessuali Sui Luoghi Di Lavoro
34) Le parti si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i principi a cui si ispira la Convenzione
Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle
molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra nel 2019 e recepita in Italia con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4. .
35) La legge si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in
cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare
il problema ed a prevenire il ripetersi.
Art.76 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
1) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, in ottemperanza al disposto di cui all’art.4 della Legge n.300/1970, possono essere impiegati
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali.
2) In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in
più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
3) In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti sopra indicati, possono essere installati previa autorizzazione
della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità
produttive dislocate negli a mbiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro.
4) La disposizione di cui al comma 1, dell’art.4, Legge n.300/1970 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
5) Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art.4, Legge n.300/1970 sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli
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strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
tutela della privacy.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI
SCATTI DI ANZIANITA’ – ALTRE INDENNITA’
Art. 77 - Paga Base Nazionale Conglobata
1) Le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata, con decorrenza dal 01/01/2025, per
ciascun livello, come dalla seguente tabella:
Settore Metalmeccanico Industria
Retribuzioni Base
Art. 78 Retribuzioni INSERIMENTO
1) Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di
reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel
settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro
subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse
mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca
di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.
Inquadramento Minimi al
01/01/2025
Quadri € 2.801,50
Primo Livello € 2.736,00
Secondo Livello Super € 2.451,00
Secondo Livello € 2.284,50
Terzo Livello € 2.131,00
Quarto Livello € 1.990,00
Quinto Livello € 1.949,00
Sesto Livello € 1.908,00
Settimo Livello € 1.720,00
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2) Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L., nonché tutti i
trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
3) Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica professionale,
tenuto conto del contesto lavorativo -aziendale, di riferimento che rende necessario un percorso formativo non
considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
▪ prima metà del periodo: 85%;
▪ seconda metà del periodo: 90%.
4) La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti
per legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia minima imponibile (minimo contrattuale e di minimale di retribuzione giornaliera
stabilito dalla legge).
Art. 79 - Altre Indennità d'incarico
1) Ai dipendenti destinatari di un incarico specifico individuato dall' Impresa, può essere corrisposta un'indennità lorda
mensile della durata massima di 12 mensilità, di importo minimo pari ad €80,00 (ottanta/00).
2) L'indennità è legata alla durata dell'incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza
dell’incarico.
Superminimo
3) Ai dipendenti che nello Svolgimento dei propri compiti abbiano dimostrato di possedere doti di esperienza, di
autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative, l’ Impresa può riconoscere un aumento
professionale, riassorbibile o non riassorbibile, di importo minimo lordo mensile per tredici mensilità.
Indennità di cassa
4) Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa
responsabilità di errori che comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e
maneggio di denaro nella misura del 5% mensile della retribuzione tabellare.
5) Qualora dovessero riscontrarsi ammanchi di Cassa la discordanza dovrà essere tempestivamente contestata al
lavoratore che potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, per iscritto, al datore di lavoro nei 5 giorni successivi.
INQUADRAMENTO
Art. 80 - Classificazione del personale
1) L’inquadramento professionale visti i cambiamenti tecnologici, organizzativi e innovativi è organizzato uniformando in
un'unica classificazione operai, quadri e impiegati classificazione d’ora in poi denominata area.
2) L'intelligenza artificiale (IA) sta trasformando il mondo del lavoro in Italia, influenzando vari settori economici. È
essenziale integrare l'IA gradualmente, mantenendo le risorse umane al centro dell'organizzazione e promuovendo la
formazione del personale per l'uso dei sistemi di IA. Regolamentare il rapporto tra esseri umani e macchine è cruciale
per evitare che i lavoratori diventino semplici estensioni degli strumenti tecnologici. Alla luce di ciò le Parti hanno
ravvisato la necessità di implementare il mansionario del ruolo amministrativo con l’inserimento dei professionisti che
si occuperanno degli aspetti legati all’intelligenza artificiale
Livello QUADRO
i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa,
professionale, funzioni organizzative articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione degli obi ettivi dell’impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o
ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli
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obiettivi dell’impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro".
Lavoratori che nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano,
sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra
il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo
un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le
risorse umane e/o tecniche e/o finanziar ie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi
innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico -produttive e/o di servizi; ovvero lavoratori che,
nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il se ttore di appartenenza, per l’elevato grado di
specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di
appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni azien dali, la fattibilità, la validità
tecnica e l’economicità delle alternative, garantendo l’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di
valutazione, sia in fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell’ambito
di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Livello PRIMO
Appartengono a questo livello:
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell’ambito del loro campo di attività, con la
necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento
degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro,
ricercando ove necessari sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
- Progettista di complessi
- Specialista di sistemi di elaborazione dati
- Ingegneri software
- machine learning
- ingegneri dei dati
- Specialista di pianificazione aziendale
- Specialista finanziario
- Specialista amministrativo
- Ricercatore
- Specialista di approvvigionamenti
Settore TLC
Appartengono a questo livello:
- le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che
richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell’ambito del processo di competenza, nonché la
responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di
rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare
complessità ed alta specializzazione;
Lavoratrice/tore che, in possesso di una approfondita conoscenza del mercato di riferimento, cura l’ideazione di nuovi
prodotti/servizi, identificando, con le opportune analisi economiche di redditività, le relative potenzialità di vendita;
determina il po sizionamento del prodotto/servizio sul mercato di riferimento definendone le modalità di lancio,
comunicazione e pricing; gestisce il posizionamento del prodotto/servizio anche nelle fasi successive al lancio.
PRODUCT MANAGER
Lavoratrice/tore che, sulla base di approfondite conoscenze degli scenari e delle dinamiche di mercato Internet,
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assicura l'ideazione e la programmazione delle iniziative pubblicitarie su web al fine di sviluppare revenues da web
advertising; definisce i modelli di pricing, gestendo i rapporti con i clienti del web advertising e con le concessionarie
pubblicitarie mo nitorando l'andamento delle attività, promuovendo gli eventuali interventi correttivi, attivando,
inoltre, le opportune procedure e attività per la visibilità delle pagine pubblicate.
WEB ADVERTISING
Lavoratrice/tore che, operando sulla base di obiettivi, svolge funzioni di coordinamento di strutture operative di
particolare complessità comprendenti anche più settori operativi. Tali funzioni si esplicano nella conduzione e gestione
di risorse umane, te cniche ed organizzative caratterizzate da significative eterogeneità e complessità nell’ambito
aziendale di appartenenza.
COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI COMPLESSI
Lavoratrice/tore che, oltre a realizzare in completa autonomia la stesura di contenuti con il supporto di competenze
specializzate, coordinando l’attività di grafici, commissionando lavori a collaboratori ed autori e valutandone
l’adeguatezza, assicura con piena responsab ilità la realizzazione di opere complesse sia editoriali che pubblicitarie
multimediali
REDATTORE RESPONSABILE WEB
Lavoratrice/tore in possesso di elevate conoscenze sulle evoluzioni tecnologiche e di mercato in campo ICT, cui è
affidata la conduzione di progetti a carattere innovativo e di particolare complessità per lo sviluppo di soluzioni
informatiche, attraverso la pianificazione delle fasi realizzative, il monitoraggio degli avanzamenti e gli interventi per
le eventuali azioni correttive.
RESPONSABILE DI SOLUZIONI INFORMATICHE
Lavoratrice/tore che, sulla base di elevate conoscenze sulle evoluzioni tecnologiche e di mercato in campo IT,
garantisce il disegno di sistemi IT sicuri e performanti mediante la corretta scelta delle architetture; descrive le
specifiche tecnologie in termini di integrazione tra componenti e flussi logici di interazione promuovendo l'innovazione
tecnologica all'interno dell'organizzazione aziendale; identifica opportune soluzioni architetturali sulla base dei
requisiti di business espressi; effettua revisi oni dell'architettura complessiva di IT in termini di efficienza, livello di
rischio e Information Security; redige rapporti sulle evoluzioni tecnologiche e analisi di opportunità, valutando le
diverse alternative ed il mercato potenziale di riferimento pe r il business collaborando nell'osservazione e nella
produzione di indicazioni sulle tendenze tecnologiche e sulle migliori pratiche rilevate su aziende simili e
nell'implementare le opportunità di miglioramento, attraverso integrazioni e sostituzioni di sistemi esistenti.
Partecipa al processo di sviluppo dei prototipi ed alla fase di sperimentazione in laboratorio o in campo di progetti di
innovazione, avvalendosi di risorse interne ed esterne e partecipando agli sviluppi necessari; identifica gli aspetti da
proporre negli Enti di standardizzazione, coordinando le varie persone interessate ed individua le opportunità e le
relazioni con le iniziative in essere; definisce le caratteristiche dei servizi infrastrutturali da offrire alle linee utente e
ne verifica l'efficacia.
CT SYSTEM ARCHITECT SENIOR
le lavoratrici/i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale
svolgono, con carattere di continuità, attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli obiettivi
d’impresa. Tali funzioni sono esercitate con il più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione
diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali,
ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza.
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A tali lavoratrici/tori è attribuita la qualifica di "Quadro " di cui alla legge 13/5/1985 n. 190. Agli stessi si applica quanto
definito al successivo capitolo C).
Lavoratrice/tore che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità dirette nel governo e nella gestione
integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti
contraddistinti da elevata eterogeneità e rileva nte complessità. E' altresì propria di detto profilo la conduzione di
relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo
aziendale.
RESPONSABILE DI STRUTTURA
Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti
progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la
fattibilità tecnica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi.
È altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali.
PROFESSIONAL DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE ED ESPERIENZA
Livello SECONDO SUPER
Appartengono a questo livello: i lavoratori in possesso di competenze specialistiche fondamentali per l’efficienza e la
continuità tecnico produttiva dell’azienda, nonché i lavoratori che sono in grado di svolgere e coordinare, avendo
definito le priorità operative, attività informatiche complesse in condizioni generalmente prevedibili ma soggette a
cambiamento, diagnosticando le soluzioni e scegliendo i metodi e gli strumenti specialistici e generali idonei, ovvero i
lavoratori in grado di comunicare in modo spedito e fluente nella lingua straniera in uso. Lavoratori che gestiscono lo
sviluppo di competenza e la motivazione dei colleghi operanti nelle aree di propria competenza, stabilendo con le parti
rilevanti le risorse di mezzi e tempi. Lavoratori che g estiscono, con autonomia e nel rispetto delle direttive generali,
ampie famiglie di tecnologie e funzioni rientranti in diversi ambiti e aree operative aziendali, in relazione con altre
funzioni aziendali, tenuto conto di clienti e fornitori esterni. Lavoratori che promuovono ed approvano le modifiche e
le innovazioni tecniche, metodologiche ed organizzative e, partecipando con autonomia ai progetti di investimento,
rappresentano la propria area in attività interfunzionali di miglioramento e progetto.
Appartengono a questo livello:
i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che
richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione
ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e
assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli
per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione
e svolgono compiti di collegamento fra l’ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano su preciso
mandato disposizioni o istruz ioni operative; ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di
documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi
impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più lingu e estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di
interpretariato (non simultaneo).
Segretario assistente
Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell’ambito
della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazion i
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preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono
all’adeguamento di metodi e procedure contabili; ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale
delle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e/o concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei
a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti,
elaborano situazioni riepilogative dell’andamento economico e finanziario del settore e/o area di competenza e/o
previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all’esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione
di altri enti; predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo se del
caso l’eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative al proprio campo di attività,
effettuano approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in relazione alla entità, materiali, fornitori, che
richiedono specifiche conoscenze relative all’attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati, anche
avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti aziendali, impostano e
concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso,
partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento.
Approvvigionatore
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progettano metodi e procedimenti per il
trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico:
tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di
informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro;
ovvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l’impostazione generale
dei programmi contribuendo all’analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su
elaboratore elettronico.
Analista, Programmatore analista, Sustainibility Manager
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano nell’ambito del loro campo di
attività, progetti relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, dimensionali,
funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i
mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la definizione dei provvedimenti da
adottare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.
Tecnico di laboratorio Tecnico di sala prove
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature
complesse, ad apparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali, impostando, anche con l’esecuzione del
disegno comples sivo, le soluzioni ottimali, le proporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti
principali, e definendo le quote, i materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche in collaborazione con altri
enti, studi di modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti.
Disegnatore progettista
Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, impostano, sulla base della conoscenza
delle componenti principali, programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi
di rilevante impegno e/o complessità, collaborando con altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare in caso
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di anomalie e/o modifiche da apportare agli impianti e/o ai sistemi al fine di migliorarne le condizioni di assistibilità e
funzionamento, e, se del caso, partecipano alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
Tecnico programmatore di assistenza e installazione
Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, sviluppano, nell’ambito del loro
campo di attività, nelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando le relative componenti,
verificando e d assicurandone il compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni
ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e
aggiornamento delle metodologie di programmazione della produzione.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici ed anche con riferimento a soluzioni esistenti,
sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività, studi di metodologie e/o di processi produttivi per la definizione
delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per quanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo
dei mezzi e delle attrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione di nuove tecnologie riferite
ai prodotti o ai mezzi di produzione.
Analista di metodi Analista di processi e cicli
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti nonché di conoscenze delle tecnologie di
processo e delle possibilità potenziali delle macchine, elaborano qualsiasi programma di lavorazione complesso per
macchine a controllo nume rico ed apportano agli stessi, dopo controllo di risultati, le variazioni che consentono di
ottimizzare la lavorazione e l’utilizzo delle macchine operatrici.
A tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla possibilità ed ai limiti delle tecnologie utilizza te,
per definire l’opportunità di eseguire l’intera lavorazione o solo una parte di essa su macchine a controllo numerico.
Provvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme eseguendo gli opportuni schizzi di specifica del posizionamento
e bloccaggio del pezzo sulla macchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in fase di impostazione del ciclo
prototipo, atte a facilitare la realizzazione dell’attrezzatura e predispongono gli opportuni provvedimenti di modifica
per l’adeguamento della lavorazione al variare delle esigenze produttive onde assicurare la massima efficienza del
sistema produttivo.
Analista metodista di macchine a controllo numerico
Settore TLC
Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare
capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte
con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate
attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l’esplicazione di funzioni specialistiche che
richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Lavoratrice/tore che, sulla base di ampie conoscenze professionali e nei limiti delle sole direttive generali, sviluppando
progetti relativi ad apparati complessi, anche attraverso la definizione delle specifiche di progetto in relazione ad
apparati/tecnologie di fornitori esterni ed operando le necessarie valutazioni in ordine agli adeguamenti
hardware/software degli impianti esistenti, assicura la progettazione, l’ingegnerizzazione, la realizzazione e/o
l’ampliamento di reti voce/dati/internet, o di parti di esse e/o la definizione, la progettazione e la realizzazione di nuovi
servizi voce/dati/internet.
Specialista di pianificazione di rete/servizi di rete
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Lavoratrice/tore che, in possesso del più alto grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per
aggregazioni di reti speciali o apparati trasmissivi, cura la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai
sistemi di gestione fornendo supporto professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le aziende
fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete, partecipa all’elaborazione di procedure e normative di
esercizio e manutenzione degli elementi di rete di competenza.
Esperto del supporto specialistico
Lavoratrice/tore che, sulla base di conoscenze specialistiche riguardanti i sistemi, il software, gli strumenti utilizzati
per la creazione dei contenuti presenti nelle pagine web, nell'ambito delle sole direttive generali, idea, crea, elabora i
contenuti e realizza siti internet e/o pagine web, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista delle interfacce
grafiche.
Publisher
Lavoratrice/tore che, in possesso di elevate e consolidate conoscenze tecnologiche e del mercato di riferimento,
concorre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, effettuando in autonomia le attività necessarie ad analizzare,
progettare, sviluppare e validare soluzioni informatiche tecnologicamente avanzate, per massimizzare il beneficio
aziendale; svolge, inoltre, attività di supporto al cliente nella scelta di soluzioni implementative IT per poi seguirlo nelle
fasi di attuazione dell’intero progetto o soluzione, anche attraverso una forte interazione con altre funzioni e attività.
Interviene tempestivamente, inoltre, nel gestire e risolvere le anomalie che si possano presentare in relazione ai
prodotti definiti.
Specialista Esperto Di Soluzioni Informatiche
Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi operativi, tecnici, amministrativi,
provvedendo alla programmazione, alla gestione e all’utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche,
economiche ed organizzative assegnate.
Coordinatore di settori operativi
Lavoratrice/tore che, operando su testate multimediali on line e off line a contenuto tecnico e/o specialistico, realizza
in completa autonomia la stesura dei contenuti anche con l’ausilio di competenza specializzata, coordinando l’attività
di grafici, commissionando lavori a collaboratori ed autori e valutandone l’adeguatezza.
Redattore web
Lavoratrice/tore che, sulla base di conoscenze specialistiche e professionali, contribuisce, operando nell’ ambito di
specifici progetti, alla realizzazione di soluzioni innovative partecipando allo sviluppo di singole componenti o parti di
esse, effettuando i test di laboratorio ed elaborando le normative tecniche di riferimento. Fornisce inoltre contributi
specifici per la partecipazione aziendale nei contesti internazionali di standardizzazione.
Researcher
Lavoratrice/tore che, sulla base di conoscenze specialistiche e professionali, contribuisce al disegno di sistemi IT sicuri
e performanti mediante la corretta scelta delle architetture, descrive le specifiche tecnologie in termini di integrazione
tra compo nenti e flussi logici di interazione presidiando l'innovazione tecnologica; redige rapporti sulle evoluzioni
tecnologiche e analisi di opportunità, evidenziando le diverse alternative ed il mercato potenziale di riferimento per il
business collaborando nel l'osservazione e nella produzione di indicazioni sulle tendenze tecnologiche emergenti e
sulle migliori pratiche rilevate su aziende simili e nell'identificare le opportunità di miglioramento, attraverso
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integrazioni e sostituzioni di sistemi esistenti.
Contribuisce all'identificazione dei requisiti e delle specifiche per sviluppare prototipi in progetti di innovazione,
identificando le risorse e collaborando allo sviluppo di alcuni componenti; partecipa al processo di sviluppo dei
prototipi ed alla fase di sperimentazione in laboratorio o in campo di progetti di innovazione; definisce le
caratteristiche dei servizi infrastrutturali da offrire alle linee utente e ne verifica l'efficacia.
Ict System Architect Specialist
Lavoratrice/tore che, in possesso di elevata e consolidata conoscenza specialistica su architetture di reti e sistemi di
telecomunicazioni, specifiche tecniche, norme di progettazione, realizzazione di impianti e sistemi, relazionandosi con
tutte le funzioni aziendali coi nvolte, svolge le attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra
ottica, monitora le attività realizzative, esegue i relativi collaudi e verifica il funzionamento dei nuovi apparati inseriti
in rete; avvia o provvede al provision ing infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi. Tali attività sono esplicitate
attraverso il coordinamento di risorse ovvero attraverso l’esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un
contributo professionale autonomo e innovativo.
Esperto di progettazione e realizzazione di rete
Lavoratrice/tore che, in possesso di consolidate e specifiche conoscenze di processi di business in ambito TLC, analizza
i processi di un operatore TLC, si interfaccia con il cliente per identificare congiuntamente le aree di miglioramento in
funzione delle necessità del business e del mercato di riferimento, propone azioni di ridisegno e ottimizzazione dei
processi, supporta il cliente nella scelta di prodotti / soluzioni, collabora alla definizione di specifiche funzionali e
tecniche come interfaccia tra il cliente e il responsabile di progetto, effettua analisi di fattibilità, partecipa al
dimensionamento / valutazione dei sistemi da realizzare.
Specialist di processo di operatore tlc
i lavoratori che guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico -pratica un gruppo di altri
lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni,- i lavoratori che, con
specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa
nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma
di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, eseguono
qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti
attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei
parametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli
addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo
durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle attrezzature
anche coadiuvando gli enti interessati.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con
l’interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità
per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o
loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con
l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle
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caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i
relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rilevazione dal disegno
anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l’interpretazione critica delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti
eseguono, con la scelta della successione delle operazioni e con l’ausilio di strumenti e/o apparecchiature, prove di
elevato grado di difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali,
apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i dati, valutando e segnalando le
eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti e in
riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato
grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri
di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di
introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione e con
l’interpretazione critica del disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di
difficoltà per la costruzione di particolari complessi ed impegnativi di prima esecuzione con spostamenti sui cinque
assi richiedenti, sia nel caso della perforazione del nastro, relativa all’intera lavorazione sia per la correzione di sue fasi
precedentemente programmate o per l’eventuale integrazione di operazioni non previste da nastro, la rilevazione da
disegno di eventuali quote mancanti, la scelta dei parametri di lavorazione geometrici e tecnologici e la loro
impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di tolleranza, di accoppiamento e di elevati gradi di finitura
Addetto macchine a controllo numerico - Consulenti di comportamento e capacità cognitive dell’IA
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con interpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed
essendo a conoscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell’impianto nel suo insieme e delle caratteristiche
delle singo le operazioni del completo ciclo di lavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure
informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti ad un sistema flessibile di lavorazione
automatizzato a guida computerizzata, ed eseguono, con scelta della loro priorità, interventi di elevato grado di
difficoltà per assicurare la qualità del prodotto e le condizioni funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacità di
interpretare gli effetti che le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella generazione della qualità del prodotto e della
produttività del sistema, alla messa a punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione ed ottimizzazione dei
parametri di lavorazione, ed intervengono previa individuazione ed analisi delle anomalie, diagnosticabili con controllo
diretto e/o tramite sistema informativo, per complesse operazioni di manutenzione relative ai vari componenti dei
sistemi tecnologici costituenti l’impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d’impianto e con scelta della successione
delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà,
fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti
telefoniche complesse.
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Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, nonché la localizzazione strumentale e la
riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie
riscontrate nell’impianto ed assicurando le caratteristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti e con scelta della successione delle
operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, fornendo
inoltre ad altri lav oratori istruzioni dettagliate, per la completa installazione di impianti elettrici complessi, anche in
alta tensione.
Eseguono qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le necessarie misure elettriche di prova e
verifica, comprese le prove in bianco sull’intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei
guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le
caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale, ovvero: la posa in opera e/o la
manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o frigorifere e/o
idriche di natura complessa e di elevata prestazione.
Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte
ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo
l’eventuale delibera funzionale.
Istallatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica delle specifiche di lavorazione, e in riferimento
alle caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni di fusione, interventi
di elevato grado di complessità per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, provvedendo,
nell’ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità di esecuzione.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica delle specifiche
di calibrazione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal prodotto,
eseguono il lavoro di preparazione e avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono registrazioni e messe a punto
di elevata precisione, effettuano interventi di elevato grado di difficoltà per le manovre di laminazione, per la
regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione al fine di ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal
processo.
Laminatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con
l’interpretazione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al ristretto campo di
tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici
non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti, con eventuale delibera funzionale.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e valutano i guasti, scelgono la successione e
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le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato
grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a
punto, oppure per la installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici, con
eventuale delibera funzionale.
Manutentore meccanico, Manutentore elettrico, Installatore impianti
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l’interpretazione critica
del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a: esecuzione del
lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa); cicli di
prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;
tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura, penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con
l’interpretazione critica del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado di
difficoltà con la determinazione dei piani di scomposizione, con la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei
dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.
Modellista in legno
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, con
l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a mano
con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse
d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..
Formatore a mano Animista a mano
Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attività, compiti di
segreteria redigendo, su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone
l’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni
e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta
corrispondenza in una o più lingue estere.
Segretario
Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato
nell’ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche
elaborando situazioni preventive e/o consuntive;
ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e/o concessionari; imputando le relative
partite sull’estratto conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche
sui pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando situazioni consuntive sull’andamento economico del settore
e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi
operativi; se del caso elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
Contabile Contabile clienti
Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti aziendali interessati e a metodologie
esistenti, effettuano, nell’ambito del proprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a criteri di
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scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, approvvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla
utilizzazione dei materiali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso avvalendosi di informazioni fornite dagli altri
enti aziendali, impostano e concludono le trattative relative.
Approvvigionatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle i
vari cicli di lavoro dell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di ordine e di
rettifica; ovver o lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in
programmi, nel linguaggio accessibile all’elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i relativi
diagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai programmi elaborati variazioni e migliorie.
Operatore Programmatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a documenti quali disegni o schemi
equivalenti, effettuano, nell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle caratteristiche chimiche,
fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie,
definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative modalità di impiego e di rilevazione
dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi,
e se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o
attrezzature.
Tecnico di laboratorio Tecnico di sala prove
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari
complessi o di sottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità,
definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze mediante l’uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi
di calcolo e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
Disegnatore
Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema di programmazione della
produzione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai
mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono con singoli programmi il carico e
l’alimentazione equilibrata delle macchine o degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di
anomalie o di variazioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle lavorazioni ai fini del rispetto dei loro
tempi di compimento; in caso di variazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte alla
riequilibratura dei propri programmi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed anche con riferimento a soluzioni esistenti,
definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di lavorazione
analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle modalità di esecuzione e del posto
di lavoro) intervenendo in caso di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie nei tempi definiti e, ove richiesto,
collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature occorrenti.
Analista di tempi
Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle informazioni ricavabili dai disegni e anche con
riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, con singoli cicli di lavorazione,
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relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle operazioni, gli interventi di controllo da effettuare, le macchine
da utilizzare, le attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche ai fini di razionalizzare i cicli di
lavorazione.
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, in base ad istruzioni e con riferimento a procedure esistenti, traducono in programmi, nei linguaggi
accessibili agli elaboratori di macchine a controllo numerico, gli elementi e le informazioni, ricavabili e/o deducibili dai
disegni, neces sari alla esecuzione del ciclo di lavorazione su macchine a controllo numerico a più assi controllati,
verificando i risultati e apportando ai programmi stessi le opportune variazioni.
Provvedono, previa verifica di fattibilità del lavoro su macchina a controllo numerico, alla stesura del ciclo operativo e
del programma di calcolo, alla descrizione del particolare all’elaboratore con l’opportuno linguaggio ed alla
costruzione del ciclo tecnologico, verificando la validità dell’elaborato tramite plotter o video terminale prestando,
nel corso dell’esecuzione del primo pezzo e/o prova, l’assistenza finalizzata alla soluzione dei problemi connessi al ciclo
prestabilito, apportando ai programmi stessi le opportune variazioni ed elaborazioni ed individuando soluzioni
migliorative.
Metodista di macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro settore ed anche con riferimento alle soluzioni
esistenti, definiscono nel loro campo di attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche di lavorazione,
le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, se del caso propongono, anche in
relazione all’introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di lavoro.
Analista di metodi
Livello SECONDO
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che, con le caratteristiche del livello inferiore sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di
tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in
fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità , modifiche
e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di
efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni
di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria
specializzazione e di quelle affini; i profili relativi sono quelli tassativamente di seguito indicati,
Lavoratori che in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo
completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze
previste, all’elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei profili da realizzare e/o alla presenza di parti in
movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di situazioni eccezionali e contingenti l’apporto
della propria particolare e personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di produzione delle parti
componenti, atte a consentire la realizzazione delle prestazioni previste contribuendo, attraverso la segnalazione delle
difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Aggiustatore stampista
Lavoratori che, in condizioni di particolare autonomia operativa e organizzativa, eseguono il ciclo completo di
costruzione di qualsiasi modello copia in legno e in metallo di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze
previste, alla complessità delle forme da realizzare, eseguendo tutte le operazioni necessarie al banco e alle macchine
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utensili, fornendo l’apporto della propria particolare e personale competenza per la individuazione degli interventi atti
ad adeguare il modello alle effettive esigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà
riscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Modellista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare
autonomia operativa ed organizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione per la realizzazione
del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e
macchinari complessi in relazione alle innovative caratteristiche prestazionali e tecnologie utilizzate provvedendo alla
delibera funzionale, part ecipando all’addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la
segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni
migliorative.
Montatore - Installatore di grandi impianti
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura
elettrico-elettronica di elevato grado di difficoltà per montaggi e modifiche di macchinario speciale a funzionamento
automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di prima esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche
e tecnologiche aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni e produzioni, curandone la loro finale funzionalità
mediante indicazioni per modifiche di impianto o eventualmente geometriche e tecnologiche da apportare per il
miglioramento del prodotto e delle condizioni funzionali previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla
delibera da parte del cliente.
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta
esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria
attività e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie specifiche, su turboreattori e generatori ausiliari di potenza
prototipici e/o sperimentali con scelta del metodo operativo più opportuno, lo smontaggio/montaggio e revisione, la
prova funzionale, rilevando att raverso la lettura della strumentazione il loro buon funzionamento con l’utilizzo di
apparecchiature specifiche. Definisce gli interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi
anche nei casi di particolare complessità.
Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell’attività svolta con la necessaria
attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali.
Si avvale anche dell’ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre ove necessario.
Operatore specialista motorista
Lavoratore che, agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa, in base alla vasta
esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria
attività e di qu elle affini individua, con capacità di scelta di metodi operativi e di adattamento, il ciclo di maggiore
rispondenza al miglioramento dei risultati dell’attività svolta ed effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a
punto riparazione e/o revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello
prototipico, mediante l’utilizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse con completa capacità diagnostico -
operativa sugli interventi necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell’ausilio di altri lavoratori al
cui addestramento concorre quando è necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
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Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa:
qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali, di forma e/o
tecnologiche di particolari di elevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la determinazione delle quote
mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occorrenti per eventuali modifiche e varianti per tener conto di esigenze
costruttive, di impiego e di manutenzione; provvedendo inoltre a seguire le diverse fasi della lavorazione dando
l’assistenza necessaria per una corretta esecuzione del completo ciclo di lavorazione; ovvero:
qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari
caratterizzati da complesse funzioni logiche e tecnologiche, con la relativa delibera sulla base dei risultati del collaudo
di forma e dimensione dei primi pezzi lavorati, che richiedono, per il loro controllo, impegnativi interventi in relazione
al posizionamento, alla tracciatura ed all’esecuzione dei necessari calcoli.
Tracciatore – Collaudatore
Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed organizzativa che si traduce
in prestazioni di elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico, anche
a più di cinque assi controllati, la lavorazione di particolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati
da elevata complessità di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi delle unità di governo ed applicando
elementi di geometria descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla consolle i
programmi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la ottimizzazione del ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione, programmi da altri
parzialmente elaborati o in quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per modifiche sopravvenute
nel corso della lavorazione che possono interessare la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico
SETTORE TLC
Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad
elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l’espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e
decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono
esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento
di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.
Lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e nell’ambito dei principi, norme e
procedure valevoli per le attività di competenza, coordina ed indirizza operativamente le attività anche di gruppi di
addetti e operatori al call center/customer care; li gestisce operativamente sotto i profili di formazione,
aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione; li supporta nella loro normale attività relativamente a
informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati.
L’esercizio di tali compiti richiede un ambito di decisionalità funzionale ai risultati quali -quantitativi attesi,
un’approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento, nonché adegua te capacità di relazione, energia
realizzativa e leadership.
COORDINATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE
Lavoratrice/tore che, in possesso di un’elevata conoscenza del mercato di riferimento e dell’offerta di prodotti/servizi
nonché di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali
intraprese.
VENDITORE
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Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche",
svolge con adeguata autonomia, anche con l’apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici
percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone,
con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).
SPECIALISTA DI ATTIVITA’ TECNICHE INTEGRATE
Lavoratrice/tore che, sulla base di un approfondito grado di conoscenza delle tecnologie inerenti il mondo Internet,
assicura la realizzazione, l'aggiornamento e la manutenzione delle pagine e dell'albero di navigazione dei siti gestiti;
definisce, inoltre, le specifiche tecniche dei servizi su siti istituzionali e sui portali verticali, supportando e coordinando
le attività di messa on line delle produzioni.
WEBMASTER
Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze approfondite degli elementi della rete di competenza, esegue le
attività necessarie alla raccolta ed elaborazione dei dati di traffico, rilevando i principali indicatori di qualità della
comunicazione e gestendo le procedure informatiche relative all’acquisizione dei dati di tassazione, documentazione
addebiti, numerazione clienti ecc.; effettua, inoltre, la diagnosi dei malfunzionamenti relativi agli applicativi di
competenza, il ripristino della funzionalità e la gestione delle relative schede inconvenienti.
ANALISTA DI MISURE E PROCEDURE DI TRAFFICO
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena fungibilità professionale acquisita e alla consolidata conoscenza tecnica e
dell’offerta commerciale per la clientela di riferimento, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante
l’utilizzo di centrali specializzate (call center), oltre a svolgere compiutamente le attività previste quale operatore di
call center/customer care, svolge inoltre, coerentemente con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa
autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale, attività di interfaccia non standardizzata di tipo
personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di
informazione, vendita di prodotti e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo.
Inoltre assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attività di gestione clienti, operando in linea. Gestisce
inoltre attività funzionali a quelle del front office pe r il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla
risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi e contribuisce alla
proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite
OPERATORE SPECIALISTA DI CUSTOMER CARE
Lavoratrice/tore che, in possesso di approfondite conoscenze delle architetture informatiche aziendali, effettua
attività di analisi delle esigenze di sviluppo e manutenzione delle applicazioni software contribuendo alla stesura delle
relative specifiche f unzionali; svolge, inoltre, le attività di realizzazione delle applicazioni, assicurando la conformità
del prodotto alle specifiche fornite, ed effettua i test e le prove di validazione e qualificazione ai fini della messa in
esercizio delle applicazioni sviluppate.
TECNICO PROGRAMMATORE
Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze specialistiche sugli elementi di rete di competenza (autocommutatori,
apparati, reti speciali ecc.), svolge attività di progettazione esecutiva degli impianti sulla base del piano lavori definito,
nel rispetto delle normative e dei criteri di progettazione; provvede alla richiesta di buoni d'ordine e monitora le
attività di realizzazione secondo le tempificazioni previste ed effettuando gli opportuni controlli di qualità sui lavori
effettuati.
PROGETTISTA ESECUTIVO/REALIZZATORE DI IMPIANTI
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Lavoratrice/tore che, avvalendosi di approfondite conoscenze tecniche, concorre alla progettazione e/o realizzazione
e/o customizzazione di contenuti editoriali e/o pubblicitari multimediali on line ed, eventualmente, off line (ad es.
pagine web, opere su CD ROM, DVD, ecc.), e ne cura la realizzazione grafica e l’impaginazione.
GRAFICO IMPAGINATORE WEB
Lavoratrice/ore che, sulla base di un’adeguata conoscenza delle tecnologie legate al web garantisce il rispetto delle
norme di comportamento dell’utente della rete (netiquette) moderando/coordinando la discussione su forum, blog,
wiki. Coordina gli interve nti dei partecipanti alle discussioni mettendo in condizioni tutti i partecipanti di offrire il
proprio contributo. Verifica la qualità/affidabilità delle informazioni presenti nei forum, aggiornando periodicamente
nuovo materiale e informazioni.
MODERATORE WEB
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita ed alla consolidata esperienza maturata in
materia amministrativo-contabile, opera con elevato livello di competenza specialistica ed autonomia nell’ambito di
un settore amministrativo, svolge attività caratterizzate dalla gestione di elementi complessi, richiedenti un’adeguata
autonomia nell’analisi delle norme, delle metodologie e delle tecnologie proprie del contesto organizzativo d’
appartenenza; assicura la corretta applicazione de lle norme legislative afferenti i processi amministrativi; individua,
inoltre, le soluzioni atte ad assicurare la qualità del risultato atteso.
SPECIALISTA SENIOR DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Lavoratrice/tore che, in possesso di un adeguato livello di competenze specifiche, sulla base delle normative vigenti e
delle linee guida fornitegli si occupa di gestire e di ottimizzare i processi inerenti le attività di prevenzione e di contrasto
delle frodi e dei rapporti con gli organismi di pubblica sicurezza con una attività di prevenzione e di contrasto alle azioni
potenzialmente pericolose e fraudolente.
SPECIALISTA GESTIONE FRODI (FRAUD SPECIALIST)
Lavoratrice/tore che, in possesso di un adeguato livello di competenze specifiche, garantisce attività di risposta alle
richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie circa il traffico telefonico, l’anagrafica e la geolocalizzazione del soggetto
sottoposto ad indagine, ne verifica la legittimità e gestisce in prima persona le estrazioni delle informazioni dai sistemi
e le risposte da inviare agli organi richiedenti (intercettazioni, tabulati telefonici, anagrafiche clienti).
Si occupa inoltre della gestione operativa del processo di fatturazione legato ai servizi obbligatori offerti,
interfacciandosi con le funzioni aziendali interne e con gli organi giudiziari richiedenti al fine di consentire l’incasso del
relativo corrispettivo. Garantisce l’evasione di tutte le richieste inoltrate dagli organi giudiziari attraverso la gestione
operativa del registro delle prestazioni obbligatorie.
OPERATORE/ADDETTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE (SECURITY OPERATIONS SPECIALIST)
Lavoratrice/tore che, in possesso di un alto grado di specializzazione su reti, sistemi e apparati di telecomunicazioni,
norme e specifiche di collaudo, esercizio e gestione degli impianti, relazionandosi con tutte le funzioni aziendali
coinvolte, cura il secondo livello di intervento relativamente a guasti di rete complessi, fornendo da remoto e/o on -
site supporto professionale al personale tecnico preposto all’esecuzione; partecipa al collaudo dei nuovi impianti
intrattenendo anche rapporti con le aziende fornitrici ed all’aggiornamento dei software di gestione delle reti.
ADDETTO AL SUPPORTO SPECIALISTICO
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Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze specialistiche su architetture di reti e sistemi di telecomunicazioni,
specifiche tecniche e norme di progettazione e realizzazione di impianti e sistemi, relazionandosi con tutte le funzioni
aziendali coinvolte, svolge attività di progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitora le
attività realizzative, esegue i relativi collaudi e verifica il funzionamento dei nuovi apparati inseriti in rete; avvia o
provvede al provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi.
PROGETTISTA/REALIZZATORE DI RETE
Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze specialistiche di ambienti di sviluppo di piattaforme applicative,
ambienti tecnologici del cliente, linguaggi, tecniche di programmazione e tool di sviluppo software e di basi dati,
qualità del software e tecniche di debugging, eventualmente relazionandosi con le funzioni aziendali coinvolte realizza
e manutiene sistemi software; partecipa alla definizione delle specifiche funzionali, esegue i test e monitora
l’inserimento in esercizio delle applicazioni sviluppate.
PROGRAMMATORE ESPERTO
Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze specialistiche su architetture e sistemi ICT, esercizio delle reti
informatiche, dei sistemi centralizzati di elaborazione e software di base, prodotti di gestione delle applicazioni,
prodotti e procedure di storage e trasferimento dei dati, eventualmente relazionandosi con le funzioni aziendali
coinvolte, esegue le installazioni e configurazioni di prodotti Middleware nelle fasi di delivery e change dei sistemi in
esercizio/collaudo; gestisce le anomalie afferenti al software Middleware ripristinandone le funzionalità; implementa
le policy di sicurezza.
OPERATORE ICT
Lavoratrice/tore che, in possesso di elevata specializzazione e competenza sui processi, sui modelli di caring aziendali
e sui diversi servizi operativi:
- coordina ed indirizza operativamente le attività di gruppi di addetti e operatori al call center/customer care assegnati;
- supporta gli addetti/operatori nella loro attività di informazione e gestione delle esigenze del cliente, anche curando
direttamente la relazione con quest’ultimo nei casi di maggiore complessità;
- controlla le attività/risorse ed i risultati del nucleo operativo di competenza, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi assegnati e dei livelli di servizio attesi;
- controlla l'applicazione delle normative di riferimento;
- gestisce le risorse del nucleo coordinato sotto i profili della costante formazione e aggiornamento, rispetto a
procedure/informazioni/strumenti aziendali necessari all’espletamento dell’attività.
SUPERVISOR ATTIVITA’ DI CARING
Lavoratrice/tore che, in possesso di adeguate conoscenze di processi di business in ambito TLC, supporta l’analisi dei
processi di un operatore TLC e le attività di interfaccia con il cliente finalizzate all’individuazione di possibili aree di
miglioramento in funzione delle necessità del business e del mercato di riferimento, collabora alla proposizione di
azioni di ridisegno e ottimizzazione dei processi, e alla implementazione di prodotti/soluzioni.
JUNIOR SPECIALIST DI PROCESSO DI OPERATORE TLC
Livello TERZO
Appartengono a questo livello:
i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico -pratiche
inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante
istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori
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devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche
professionali sopra indicate,
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere
tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria
precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a
trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle
attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’impegnativa sostituzione utensili e relativa
registrazione, l’adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni
eseguite.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale
richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l’adattamento dei parametri di
lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo
gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni, intervenendo durante
la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi
carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura
complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle
caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e la
predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti,
eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali,
di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di strumenti e/o di apparecchiature
(senza l’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli
con quanto previsto dalla documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo
pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura
complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti
o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti
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Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata
precisione e di natura complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti particolari capacità ed
abilità in relazio ne all’attrezzamento della macchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all’impostazione
dei dati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di finitura richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili ed all’inserimento nel caricatore, alla prova,
nel caso di lavori di prima esecuzione, dell’intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di eventuali errori geometrici e
tecnologici di programmazione, all’impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota, alla
misurazione delle parti lavorate con l’impiego dei necessari strumenti ed attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni ed utilizzando le prestabilite procedure
informatiche, conducono macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata,
eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per
l’ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste.
Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema utilizzando sistemi e modelli previsti dal
processo produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo; intervengono sulla
base delle informazioni fornite dal sistema per l’individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e
per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità che richiedano interventi di normale difficoltà.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, compiono con autonomia esecutiva e anche con
l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche e/o re ti
telefoniche.
Provvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori
riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e
ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati.
Guardafili Giuntista
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con
l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi
di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie,
messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche ovvero
di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o
frigorifere e/o idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e
messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Ramista Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia,
effettuano complesse operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in lingottiere,
regolando il flusso del liquido in relazione alla temperatura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale.
Colatore
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Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica
dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche chimico- fisiche richieste
dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi di natura
complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti
o diagrammi.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di
massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere
dimensioni e forma r ichieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura
complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi all’indicatore della luce fra i
cilindri.
Laminatore
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura
complessa o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o
macchinario o loro parti.
Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei
guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione
e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti
elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico Manutentore elettrico Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo
pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di
saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste
per tali saldature.
Saldatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in
legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non
indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari.
Modellista in legno
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti ed avendo
pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, provvedendo all’opportuna collocazione dei
montanti, dei r affreddatori, delle tirate d’aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura
complessa per la formatura a mano con modelli o casse d’anima.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa
per l’imballaggio di attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e dimensione, costruendo e
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stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche
esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario, alla costruzione delle casse e delle
gabbie.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manutenzione o montaggio,
conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto,
il piazzamento, l’install azione, di impianti, macchinari o loro parti; ovvero conducono autocarri o automezzi o
locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di registrazione e di
manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi
disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte con altre gru
che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il
posizionamento, il montaggio d i parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppiamenti da
realizzare di macchinari o impianti o di strutture metalliche complesse; ovvero lavoratori che eseguono lavori di
elevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale, in ausilio ad
operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione,
guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provved endo ove necessario alla
predisposizione di nuove attrezzature.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attività, compiti
di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e
su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.
Segretario
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato
nell’ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi
preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso
effettuano imputazioni di conto.
Contabile Contabile clienti
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l’avviamento
dell’elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio all’operatore
consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
Operatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti, disegnano particolari semplici di una
costruzione o schemi di componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modifiche su disegni già esistenti,
riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la
relativa distinta materiali; ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di
disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi già completi.
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Disegnatore particolarista
Lucidista particolarista
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema di programmazione
della produzione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le informazioni
dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari all’approntamento dei materiali e/o
all’avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della documentazione di
ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure operative, compilano nel previsto
linguaggio, programmi di lavorazione per macchine a controllo numerico che operano su un solo asse e sono dotate
di un limitato numero di uten sili ed effettuano lavorazioni singole, intervenendo durante la prova del nastro per la
correzione di eventuali anomalie. Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da
utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di lavoro nelle sue varie fasi ed operazio ni, indicando
le attrezzature idonee alla lavorazione, e seguono l’esecuzione del lavoro per apportare semplici modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico
SETTORE TLC
Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico,
esplicano attività tecnico -operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali,
tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell’ambito di metodologie consolidate, di
più elementi dell’attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo
atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere
i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare,
attività di coordinamento operativo e/o di supporto p rofessionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura
specialistica.
Lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando
attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di
sistemi informati vi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia
esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni
delle reti, assistenza commercial e alla clientela attiva e potenziale; attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo
organizzativo del particolare e specifico servizio reso.
OPERATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e
consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che
regolano il funzioname nto, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con completa
autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
SPECIALISTA DI INTERVENTI TECNICI (*
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e
consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la
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conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena
autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati.
TECNICO SPECIALISTA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e
consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che
regolano il funzionamento, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia
operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
SPECIALISTA DI ATTIVITA’ TECNICHE
Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita ed alla consolidata esperienza maturata in
materia amministrativo-contabile, opera con adeguato livello di competenza specialistica ed autonomia nell’ambito di
un settore amministrativo, eseguendo, anche tramite l’ausilio di idonei supporti informatici, operazioni di imputazione
e contabilizzazione di dati, di sistemazione e chiusura conti; ovvero effettua i necessari interventi operativi sulle
posizioni contabili di clienti e/o fornitori, eseguendo rendicontazioni con i relativi aggiornamenti, verifiche e rettifiche;
elabora inoltre, ove necessario, situazioni preventive e/o consuntive del settore operativo di competenza.
SPECIALISTA DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Lavoratrice/tore che svolge attività di coordinamento e indirizzo professionale di un nucleo di addetti e/o operatori di
call center al fine di assicurare la diffusione, la condivisione e il perseguimento degli obiettivi quali -quantitativi
assegnati. Dette funzioni si esplicano attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di organizzazione del lavoro,
monitoraggio degli andamenti, verifica dei risultati conseguiti e supporto professionale nei confronti delle risorse
affidate.
ASSISTENTE DI CALL CENTER
Lavoratrice/tore che svolge attività di commercializzazione diretta mediante visite presso i clienti, individuazione ed
analisi delle esigenze degli stessi, svolgimento di trattative, elaborazione di preventivi, presentazione di offerte,
redazione di rapporti informativi periodici, anche attraverso l’utilizzo di apposite apparecchiature telematiche.
ADDETTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA
Livello QUARTO
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che con specifica formazione ed esperienza maturata nell’azienda svolgono con carattere di continuità:
oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per
nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall’azienda;
attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le
specifiche definite dall’azienda.
Appartengono a questo livello: - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione
risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che
richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
I lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste
multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando
ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.
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Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o
loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
Riparatore
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale
difficoltà di esecuzione con l’ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o
preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna
segnalazione.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono,
con l’ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici
predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo delle
caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie,
registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti
effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/ o cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di
normale difficoltà per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri già controllati in
lavorazioni precedenti.
Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione prevista, alla centratura con asse mandrino, ed
all’inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione
utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando semplici procedure informatiche,
intervengono per l’avviamento di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida
computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale. Provvedono al controllo della qualità del prodotto
e dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con elementa re ricorso
all’autodiagnostica o con l’utilizzo delle prestabilite procedure informatiche ed effettuando, all’occorrenza, elementari
interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà, anche
coadiuvando lavoratori di livello superiore
per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti
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e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche, ovvero
per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche
funzionanti.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria
superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa
tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro aggiustaggio e riparazione, ovvero eseguendo i
necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali
e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, guidando le
operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà per il colaggio
e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono lavori di normale
difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per il montaggio di
attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l’individuazione di semplici guasti di facile
rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine
o impianti, oppure per l’installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o
ossiacetileniche di normale difficoltà.
Saldatore
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono alle varie
operazioni per l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti, costruendo e
stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze,
provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in
container.
Imballatore
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Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto,
smistamento, sistemazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la
sistemazione di mate riale o macchinario; ovvero conducono trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di
materiali.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il
posizionamento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che
eseguono lavori di normale di fficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di
materiale ecc) guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell’ambito dei settori
amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
Compiti vari di ufficio;
Centralinista telefonico.
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di
natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o
prospetti.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano disegni.
Addetto lucidi
Addetto trascrizione disegni
SETTORE TLC
Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell’ambito
di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i
lavoratori che svo lgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o
tecnico di media complessità.
Lavoratrice/tore che, in possesso di specifiche conoscenze acquisite attraverso una adeguata esperienza di lavoro
ovvero attraverso specifici percorsi formativi on the job, fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante
consultazione, secondo procedure standardizzate, di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate.
ADDETTO AD INFORMAZIONI TELEFONICHE SENIOR
Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate
(call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure
standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o
attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet; svolge inoltre compiti ausiliari
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conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare
e specifico servizio reso dal call center.
ADDETTO AL CALL CENTER
Lavoratrice/tore che, con conoscenze ed esperienze specifiche e qualificate di tipo applicativo, svolge attività di
carattere tecnico con interventi di tipo manuale per l’installazione e manutenzione di impianti e per l’attivazione di
nuovi servizi, assicurando le azioni atte a garantire la funzionalità del servizio.
ADDETTO AD INTERVENTI TECNICI
Lavoratrice/tore che, con conoscenze ed esperienze specifiche e qualificate di tipo applicativo, svolge attività di
carattere tecnico con interventi anche di tipo manuale per l’installazione e manutenzione di impianti e per l’attivazione
di nuovi servizi, assicurando le azioni atte a garantire la funzionalità del servizio.
ADDETTO AD ATTIVITA’ TECNICHE
Lavoratrice/tore che, con specifica preparazione sulle tecniche di telecomunicazioni (commutazione e/o trasmissione)
presenti nell’ambito organizzativo di appartenenza, svolge attività di configurazione in rete di nuovi impianti/servizi,
effettua il monitoraggio dei livelli di funzionalità della rete attraverso sistemi di supervisione e controllo, esegue prove
e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando le azioni atte alla risoluzione delle anomalie
di funzionamento riscont rate. Tali attività richiedono, per il loro espletamento, un’efficacia realizzativa basata sulla
capacità di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo, nonché la conoscenza delle
interrelazioni funzionali esistenti nell’ambito del processo operativo di appartenenza.
TECNICO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
Lavoratrice/tore che, con specifica preparazione tecnico -professionale in materia amministrativo- contabile, nonché
conoscenza delle normative e procedure aziendali che regolano l’attività di competenza, cura le problematiche di
gestione amministrativa (co ntabilità generale/industriale, fatturazione fornitori, ecc.) verificando l’attendibilità e
conformità dei dati contabili anche attraverso contatti con enti interni e/o esterni all’ azienda; assicura, inoltre, la
realizzazione di tutte le operatività connesse tramite l’utilizzo anche di idonei supporti informatici.
ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
Livello QUINTO
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare
preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche
attrezzate.
Guida macchine attrezzate
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Collaudatore
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Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine
operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari
segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive
o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di livello superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di
costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie
nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
Allievo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di livello superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di
manutenzione di macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti.
Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni
di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di
materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc) guidandone il
sollevamento, il trasporto, il deposito.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei
settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
Dattilografia/stenodattilografia;
Compiti semplici di ufficio;
Perforazione di schede meccanografiche;
Verifica di schede meccanografiche;
Centralinista telefonico.
101
Livello SESTO
Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve
periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o
tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la
consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate.
ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE
Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze professionali di base, svolge attività manuali di installazione e
manutenzione di tipo elettrico e/o meccanico su apparati di TLC e su impianti ausiliari.
ADDETTO IMPIANTI TECNICI
Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze professionali di base, provvede alla manutenzione degli impianti di
centrale di tecnica analogica, individuando e rimuovendo le eventuali anomalie di funzionamento.
ADDETTO A TECNICHE ANALOGICHE
Lavoratrice/tore che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolge nell’ambito
dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici.
ADDETTO A COMPITI SEMPLICI DI UFFICIO
Livello SETTIMO
Appartengono a questo livello:
i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali,
ma è sufficiente un periodo minimo di pratica.
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non
occorrono conoscenze professionali.
Per AiFOS - Per FESICA
Per ASSOESERCENTI
Per CONFIMPRESEITALIA-
Per FDERAZIONE IMPRESE
Per ITALPMI –
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