CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17297/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato presso la cancelleria il 21 ottobre 2021, proposto contro la sentenza di condanna dello stesso, per la fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada, di cui alla sentenza di primo grado emessa con lettura contestuale della motivazione all'udienza del 5 ottobre 2021. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducente, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella dichiarazione d'inammissibilità dell'appello che, a suo dire, sarebbe stato sottoscritto il 18 ottobre 2021 ma depositato tempestivamente con PEC, e con le altre due doglianze ripropone i motivi d'appello non considerati dal giudice di merito in ragione della dichiarata inammissibilità. 3. Il ricorso, oltre a peccare diecificità laddove neanche indica la diversa data in cui sarebbe stato depositato via PEC l'appello, è manifestamente infondato. Per quanto emerge dagli atti, trattasi difatti di sentenza di primo grado emessa con lettura contestuale della motivazione all'udienza del 5 ottobre 2021 e il relativo appello risulta proposto, mediante deposito dell'atto in cancelleria ma non tramite PEC, in data 21 ottobre 2021, quindi tardivamente rispetto ai termini di cui agli artt. 585, comma 1, lett. a, e 544, comma 1, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci