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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:763
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] alimentaires (PROTIACTIVE) (causa T‑152/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIACTIVE – Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Nozione di “disposizione contraria” – Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 20, n. 1, e 50, n. 1) (v. punti 31-33, 37-42) Oggetto Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2009 (procedimento R 1661/2007‑4), relativa ad un’opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alimentaires SA.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] alimentaires (PROTIACTIVE) (causa T‑152/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIACTIVE – Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Nozione di “disposizione contraria” – Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 20, n. 1, e 50, n. 1) (v. punti 31-33, 37-42) Oggetto Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2009 (procedimento R 1661/2007‑4), relativa ad un’opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alimentaires SA. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.