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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2025

Cassazione n. 24251/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6920/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Campania n. 6263/2021 depositata il 28/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente società;

2. ricorre per cassazione la contribuente società con cinque motivi di ricorso;

3. il Comune si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso;

4. le parti hanno conciliato la controversia con accordo del 30 aprile 2024, prodotto in atti, nel quale prevedono la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le parti hanno depositato conciliazione sottoscritta da entrambe, il 30 aprile2024, con rinuncia al ricorso ed accettazione; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia).

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6920/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 6263/2021 depositata il 28/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente società; 2. ricorre per cassazione la contribuente società con cinque motivi di ricorso; 3. il Comune si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso; 4. le parti hanno conciliato la controversia con accordo del 30 aprile 2024, prodotto in atti, nel quale prevedono la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le parti hanno depositato conciliazione sottoscritta da entrambe, il 30 aprile2024, con rinuncia al ricorso ed accettazione; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, con la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025 o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 6920/2022 Numero sezionale 956/2025 Numero di raccolta generale 24251/2025 Data pubblicazione 31/08/2025
Sentenza Cassazione n. 24251/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris