CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 1948
Cassazione n. 27075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mo udiztarto sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, riuniti gli incidenti di esecuzione avanzati, rispettivamente, dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dal pubblico ministero e dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché l'opposizione da quest'ultimo proposta, ha disposto, in parziale accoglimento di tale opposizione, la riduzione ad euro 16.294,45 dell'importo della confisca diretta ed il valore dei beni per la confisca per equivalente, confermando nel resto l'ordinanza adottata il 19 ottobre 2024 con la quale, su istanza del pubblico ministero, era stata disposta la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. - e in caso di incapienza nei confronti del ricorrente - sia nella forma diretta che per equivalente sino alla concorrenza della somma di euro 216.393,45Jin ragione della irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che nulla aveva statuito in ordine alla confisca; ha accolto l'incidente di esecuzione proposto dal ricorrente, dichiarando l'illegittimità4 del provvedimento n. 30092/2024 adottato dal pubblico ministero e successivi atti esecutivi, con revoca della confisca eseguita sui beni del fallimento e del ricorrente e restituzione delle somme e dei titoli confiscati; ha dichiarato assorbite le domande proposte dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha rigettato le domande proposte dal pubblico ministero. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. 2.1 Nel premettere di aver a suo tempo tempestivamente impugnato l'ordinanza n. 110/2024 adottata in data 19 ottobre 2024 con una opposizione che, previa riunione con gli incidenti di esecuzione promossi dal pubblico ministero, dalla curatela fallimentare e da lui stesso, è stata decisa con l'ordinanza del 19 febbraio 2026 oggi impugnata, il difensore lamenta, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà della motivazione emergente dal provvedimento impugnato. Si rappresenta che dall'ordinanza gravata - che ha parzialmente accolto l'opposizione a suo tempo tempestivamente proposta ma non iscritta a ruolo o comunque nel registro e quindi decisa solo due anni dopo, con il provvedimento impugnato - non emerge l'iter logico giuridico in forza del quale il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la confisca nell'importo di euro 16.296,45, ritenendo che esso corrispondesse al profitto del reato. Si evidenzia a tal proposito che nella opposizione a suo tempo presentata si era rappresentato che l'utilizzo della fattura inesistente emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - per la quale era stata pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione di pena nei confronti del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] - aveva generato un credito IVA per un importo pari ad euro 200.407,00 mai detratto o utilizzato in compensazione se non per la minore somma di euro 310, pari all'importo utilizzato in compensazione nel 2017. Si aggiunge inoltre che, senza alcuna motivazione, si attribuisce al ricorrente il profitto del reato, così ridotto, per intero. Si evidenzia che il profitto di reato rideterminato dal giudice dell'esecuzione altro non è altro che l'imposta IVA in ipotesi evasa dalla società, che di fatto è la prima beneficiaria dell'indebito vantaggio e che il medesimo fatto di reato (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) per il quale è stata pronunciata sentenza irrevocabile è stato attribuito, a titolo di concorso di persone, anche ad altro soggetto. Difetta sul punto alcuna motivazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Ci si duole della illegittimità dell'ordinanza gravata nel punto in cui quantifica il profitto del reato concretamente confiscabile in misura pari alla somma sopraindicata e nel punto in cui dispone la confisca per l'intero importo del profitto2 (rcosì quantificato, evidenziandosi che, al di là della motivazione, emerge una chiara violazione di legge, in quanto la quantificazione del profitto è del tutto slegata dalla pertinenzialità e non tiene conto che il reato per il quale è stata disposta la confisca era attribuito in concorso con altro imputato, per cui sarebbe stato necessario attenersi ai principi espressi dalle Sez. U. Massini. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1 Quanto al primo motivo si è richiamato all'indirizzo giurisprudenziale espresso, tra le più recenti, da Sez. 3, n. 30534 del 27/05/2025, Rv. 288606 - 01 e Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255036, secondo cui il profitto del reato tributario consiste in qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato ed esso può, dunque, consistere, anche in un risparmio di spesa. 3.2 Quanto al secondo motivo, si afferma che va data continuità l'indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Rv. 289614 - 01 e Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, con conseguente rigetto della istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, riguardando la confisca, disposta per l'intero nei confronti del ricorrente e ridotta ad euro 16.296,45, di cui si censura, rispettivamente, il vizio di motivazione e di violazione di legge - sono infondati per le ragioni di seguito esplicitate. 2. Dall'ordinanza impugnata emerge che il 4 marzo 2024 è stata pronunciata nei confronti del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; tale sentenza è stata impugnata, una volta divenuta irrevocabile, dal pubblico ministero in data 11 aprile 2024 mediante incidente di esecuzione, con il quale veniva chiesta l'applicazione, non disposta in sentenza, della confisca. Il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19 ottobre 2024 ha accolto l'istanza formulata dal pubblico ministero ed ha disposto la confisca per 216.393,45 del profitto del reato in via diretta e principale nei confronti della società e, in caso di incapienza, nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ha quindi presentato opposizione, contestando che quell'importo fosse stato utilizzato in compensazione nel successivo anno 2017, ma tale istanza non veniva registrata; il pubblico ministero, ritenendo il provvedimento di confisca irrevocabile, ha quindi dato esecuzione alla confisca con decreto n. 30092/2024 con il quale, nello specifico, ha disposto la confisca di un immobile del ricorrente. Successivamente, avverso l'esecuzione della confisca, sono stati presentati tre incidenti di esecuzione - rispettivamente dal ricorrente, dal pubblico ministero 3 (//0-e dalla curatela del fallimento della società - tutti riuniti e decisi con il provvedimento impugnato, in uno all'opposizione che, tempestivamente proposta dal ricorrente, non era stata a suo tempo iscritta nel registro, opposizione, questa, che è stata parzialmente accolta, avendo il provvedimento impugnato ridotto la somma confiscabile ad euro 16.296,45; il medesimo provvedimento ha poi integralmente accolto l'incidente di esecuzione del ricorrente, dichiarando l'illegittimità della esecuzione disposta con decreto n. 30092/2024, in quanto quella confisca (stante l'opposizione a suo tempo proposta) non era irrevocabile, dichiarando assorbite le ulteriori domande della curatela fallimentare e rigettando quella avanzata dal pubblico ministero. 3. Tanto premesso, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ridotto la confisca e ne ha disposto l'esecuzione per l'intero nei confronti del medesimo, adducendo motivi che si palesano infondati. 3.1 II giudice dell'esecuzione ha ridotto l'ammontare della confisca (a suo tempo disposta successivamente all'irrevocabilità della pronuncia) rapportandolo al profitto che, nel caso del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale era intervenuta sentenza di patteggiamento, era dato dal risparmio di spesa, facendo corretta applicazione dell'orientamento secondo cui in tema di reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto, consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, è qualificabile come diretta e non per equivalente, nel caso in cui le somme dovute all'Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazione del reato, posto che la mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta illecita, integra un vantaggio economico immediato e direttamente individuabile nel patrimonio del soggetto tenuto al versamento (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289469 - 01; in termini, in tema di omesso versamento di IVA, Sez. 3, n. 30534 del 27/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288606 - 01 secondo cui il profitto del reato, suscettivo di ablazione, può essere costituito sia dal risparmio di spesa cd. relativo, consistente nella mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, confiscabile, come tale, in via diretta, ove ne ricorrano le condizioni, sia da quello cd. assoluto, rappresentato dal mancato aumento del passivo, confiscabile, come tale, solo per equivalente, stante l'assenza del bene in rerum natura al momento del perfezionamento del reato). Nel caso di specie, la parte ricorrente non si confronta efficacemente con quanto affermato dal giudice dell'esecuzione che ha rilevato che la somma di euro 310 è stata portata in compensazione come emerge dalla dichiarazione IVA dell'anno di imposta 2017 e, soprattutto, che la somma di euro 16.296,45 è stata utilizzata per l'estinzione dell'IVA a debito nella dichiarazione del 2016. 43.2 Quanto alla confisca disposta per l'intero, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di reati tributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289469 - 03). Né nel caso di specie, venendo in rilievo la confisca del profitto di reato dato dal risparmio di spesa, è applicabile il principio espresso dalle Sez. U, Massini, come già affermato da questa Corte nella pronuncia Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Solaro, Rv. 289614 — 01 secondo cui, in tema di reati tributari, il principio affermato da Sezioni Unite, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, in base al quale, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, non è applicabile alle ipotesi nelle quali il profitto, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non abbia natura accrescitiva, ma consista in un risparmio di spesa riferibile al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, avente natura oggettivamente unitaria e, pertanto, non suscettibile di frazionamento in quote imputabili ai singoli concorrenti. 4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M