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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31835/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (in cui è stato ritenuto assorbito quello di cui all'art.648 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 493-ter cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e che tali argomentazioni del giudice di seconde cure dimostrano la manifesta infondatezza del motivo stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (in cui è stato ritenuto assorbito quello di cui all'art.648 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 493-ter cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e che tali argomentazioni del giudice di seconde cure dimostrano la manifesta infondatezza del motivo stesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0