CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 02272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 marzo 2024 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 13 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 6 di reclusione in ragione dell'intervenuta estinzione del reato di cui al capo a) dell'imputazione per prescrizione e confermando nel resto, avendolo ritenuto responsabile dei reati residui; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità relativa al capo n. 3 dell'imputazione; che con il secondo motivo di impugnazione deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata invocata assoluzione quanto al capo n. 2 dell'imputazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione con riferimento al provvedimento impugnato censurandolo nella parte in cui i Giudici del merito hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato di occultamento di scritture e documenti contabili di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, risulta manifestamento infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha valutato integrata la fattispecie contestata ritenendo inattendibili le plurime circostanze esimenti dedotte dal Bazzano, quali il denunciato furto della suddetta documentazione contabile nonché il lamentato hackeraggío del sito che ne avrebbe permesso di ottenere il duplicato, se non formalizzate ad arte per evitare una condanna; che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il dolo necessario per l'integrazione del contestato reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, risulta del pari manifestamente infondato in quanto, la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi desunti dalla sentenza d. t • di primo grado e non oggetto di puntuale gravame in sede e ricorso in appello , ha ritenuto di dover confermare la pronuncia di penale responsabilità del Bazzano a riguardo; che tale motivazione lungi dall'essere omissiva fornisce adeguatamente e ragioni in ordine alla conferma della sentenza di primo grado anche in relazione al reato di cui in discorso; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento ' delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere est (A