CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 26240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21179/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA via [OSCURATO:PERSONA] 11 (St. [OSCURATO:PERSONA]. Panunzio E Romano) , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RMN SVT48R12B429V) che li rappresenta e difende unitamente all'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Agenzia Regionale per lo Sviluppo della [OSCURATO:PERSONA]- brese, in persona del legale rappresentante elettivamente domici- liato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difen- -controricorrente- nonché ARSSA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 2213/2019depositata il 18/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato il 15 aprile 1982, [OSCURATO:PERSONA] citava innanzi al Tribunale di Cosenza l' Opera per la valorizzazione della Sila(cui poi è succeduta l'[OSCURATO:PERSONA]) al fine di sentirla condannare alla restituzione della quota di un terzo dei terreni espropriati dall'[OSCURATO:PERSONA] in forza del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1490 e, in caso di im- possibilità della restituzione, al pagamento del loro valore venale o, in subordine, al pagamento della stessa somma a titolo di ingiusti- ficato arricchimento. Esponeva a tal fine che: a) con atto pubblico del 18 ottobre 1949 aveva ricevuto in donazione obnuziale dal pa- dre [OSCURATO:PERSONA] un terzo di una proprietà sita nel Comune di Bisignano; b) con D.P.R. n. 1490 del 1951 detta proprietà era stata espropriata e i terreni trasferiti all'[OSCURATO:PERSONA]; c) la Corte costitu- zionale, investita della questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell'ambito di altro procedimento promosso dal di lui padre [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato, con sentenza 25 giugno 1975, n. 160, l'illegittimità costituzionale del citato D.P.R. n. 1490 del 1951,in quanto non aveva escluso dalla quota di scorporo i ter- reni oggetto della donazione ad esso [OSCURATO:PERSONA]; d) per ef- fetto di tale sentenza,esso attore aveva riacquistato il suo titolo di proprietà perduto con l'espropriazione. Il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento della do- manda, condanna va la Gestione liquidatoria dell ' ARSSA al paga- mento di una somma pari all'arricchimento determinatosi nel pa- trimonio dell'ente per effetto dell'acquisizione dei fondi donati all'attore,somma quantificata con successiva sentenza. L'Agenziainterponeva gravame , e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]- chele, nelle more deceduto,spiegavano gravame incidentale, che la Corte di appello di Catanzaroaccoglieva parzialmente , qualificando la domanda come risarcimento danni in virtù di precedente giudica- to inter partes (la causa originariamente intrapresa da [OSCURATO:PERSONA]- scarelli e proseguita dai suoi eredi) e quindi ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, interamente decorsa al momento della proposizione della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza proponevano ricor s o per cassazione gli eredi Boscarelli. Con sentenza n. 8334/2018,la Corte di Cassazione accoglie- va il ricorso, rilevando che la Corte di appello aveva errato nell ' ap- plicare l'art. 2909 c.c.,dal momento che in questo giudizio [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in proprio quale proprietario dei terreni che gli erano stati donati, e non come erede di [OSCURATO:PERSONA] , e che la domanda andava qualificata in termini di ripetizione di indebito svolta, in via autonoma, da [OSCURATO:PERSONA], da ciò discendendo l'applicabilità del termine prescrizionale di dieci anni e non di cin- que come ritenuto (erroneamente) dalla Corte di appello di Catan- zaro,cui rinviava la causa per un nuovo esame. Riassunto il giudizioinnanzi alla Corte d'appello, gli eredi Bo- scarelli hanno insistito per ottenere l'intero valore venale del bene, non più restituibile, e non soltanto l ' arricchimento di cui aveva be- neficiato l'ente, il quale, costituendosi e ritenuti superati dalla sen- tenza della Corte di Cassazione i primi cinque motivi dell ' appello, ha riproposto il sesto e settimo motivo dell'appello, allegando la violazione dell'obbligo di motivazione sul quantum, poiché non si era tenuto conto delle contestazioni mosse alla perizia. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impu- gnata:a) ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia implicitamente rinunciato a far valere la prescrizione; b) ha ritenuto infondato l'appello inciden- tale degli eredi di Boscarelli , inteso a ottenere il valore venale del bene; c) haescluso alcune voci dalla liquidazione dell ' indennità , in particolare il valore dei fabbricatiinsistenti su un terreno venduto a terzi ([OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che fossero stati realizzati dall ' ente (opere di miglioramento), e la somma riconosciuta a titolo di po- tenzialità produttiva, perché non concreta va un effettivo arricchi- mento dell'ente; ha escluso altresì la sommapretesa per il querce- to (legna da tagliare), in quanto dovuta a titolo di danno , dal mo- mento che le piante già mature per il taglio restano in proprietà dell'espropriato, e quindi il fatto che l ' ente se ne sia appropriato rappresenta un illecito. Ha quindi condannato l ' Agenzia regionale al pagamento delle somme di euro 10.637,44, a titolo di vantaggio per l'acquisizione dei terreni, e di euro 24.600,56 per la vendita di terrenia terzi, oltre interessi e rivalutazione , revocando la condan- na al pagamento delle somme pretese a titolo di potenzialità pro- duttiva del terreno nel periodo di godimento da parte dell'Agenzia regionale, nonché delle somme pretese per il valore delle querce esistenti sui terreni. Avverso la predetta sentenza hanno proposto di ricorso per cassazione gli eredi Boscarelli affidandosi a quattro motivi. Ha resi- stito con controricorso l'Agenzia. I ricorrenti hanno depositato me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c.la violazione e falsa applicazione dell'art. 2037 c.c. I ricorren- ti deducono che non possono considerarsi periti i beni , che al mo- mento dell'espropriazione (1951) erano esistenti ed avevano un importante valore patrimoniale economico, mantenuto anche nel momento della alienazione ai terzi (con cessioni o vendite) con atti perfezionati negli anni successivi dalla ARSSA. Rilevano che la di- sciplina applicabile è quella indicata dai commi 1 e 2 dell'art. 2037 c.c.,che statuisce che l'accipiens è tenuto a corrispondere, secondo il principio generale, il valore pieno dei beni espropriati e non resti- tuiti e che, pertanto, è errata la applicazione alla fattispecie del comma 3 del medesimo articolo, per non avere alcun rilievo, nella fattispecie, le condizioni dell'accipiens (di buona o male fede di questi). Deducono che,contrariamente a quanto si assume implici- tamente nella sentenza impugnata, i beni immobili che andavano restituiti per la quota di 1/3 a [OSCURATO:PERSONA], e che l ' ente non ha restituito, perché alienati , non hanno mutato natura: essi non sono divenuti demaniali, né sono stati incorporati in opera pubblica, perché la loro semplice alienazione a terzi non ha importato,né fat- tualmente, né giuridicamente, l'insorgenza (o la costruzione) di un nuovo bene.Da qui la necessità che la fattispecie di indebito ogget- tivo venga sussunta ed interpretata sub art . 2037 c.c. in termini costituzionalmente orientati e nel rispetto degli art t . 1 prot. 1 CE- DU, 42 Cost. e 117 Cost. ed in modo che il corrispettivo dell' indebi- to oggettivo sia ragguagliato quantomeno al valore di mercato che i beni non restituiti avevano alla data dell'espropriazione, attesa la rilevanza della intervenuta illecita occupazione e detenzione della quota parte dei terreni e immobili espropriati, da per effetto della emissione della sentenza della Corte Costituzionale n. 160/1975 , che ha annullato il titolo espropriativo. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 5c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e la illogi- cità della motivazione. Si censura quel capo di sentenza che ha ri- dotto l'importo dovuto per la vendita del terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dalla documentazione risulterebbe che fabbricati economicamente più rilevanti esistenti alla data della vendita sono stati posti in essere dall'ente alienante, nonché il capo di sentenza che ha escluso le somme dovute a titolo di potenzialità produttive del terreno, dal momento che l ' ente non ha mai utilizzato per pro- pri fini terreni espropriati e non ne ha tratto vantaggi; si censura inoltre il capo di sentenza ove non è stato liquidato il valore delle querce già mature per il taglio,in quanto rappresenterebbe una vo- ce di danno. I ricorrenti deducono che Corte distrettuale ha erro- neamente accertato la generale non espropriabilità dei boschi, sen- za avvedersi di come le leggi statalie della riforma fondiaria preve- devano la normale espropriabilità dei boschi (salvo per i boschi di montagna o interessati al vincolo idrogeologico), e di come sussi- stesse addirittura una normativa che disciplinava le modalità di pa- gamento dei boschi espropriati; e per avere erroneamente ritenuto che essi non inerissero agli scopi di trasformazione agraria. [OSCURATO:PERSONA]- te territoriale ha di conseguenza erroneamente escluso il diritto al pagamento dell'indebito per il pregiudizio subito per la perdita dei boschi di quercia e relative piante già mature per il taglio, esclusio- ne questa fondata sull'effettuato (illogico ed errato) accertamento della Corte distrettuale dell'esser stati i boschi di querce non com- presi nel provvedimento ablatorio perché, essendo maturi per il ta- glio, essi sarebbero rimasti in proprietà dell'espropriato, nonostante il procedimento espropriativo abbia avuto ad oggetto i terreni su cui i boschi insistevano ed erano impiantati.Lamentano che la Cor- te ha omesso ha omesso l'esame di fatti decisivi quali sono le atti- vità ricognitive e valutative, specificamente attestate e certificate come realmente avvenute nel verbale di consistenza redatto il 16.1.1953 (e giorni successivi) dall'ente espropriante: attività di ri- cognizione, stima e valutazione dei boschi di quercia di proprietà Boscarelli. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 2037 c.c.,della legge n. 230 del 1950 e della legge stralcio n. 841 del 1950, nonché ulteriormente la viola- zione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Si ripropone sotto il profilo di viola- zione della legge la questione delle querce esistenti al momento della consegna dei terreni all'ente e non più presenti al momento dell'assegnazione di terreni, rilevando che c ' era una massa legnosa di tronchi nonché legna ramata o da ardere che avrebbero dovuto essere valutate; i ricorrenti deducono che nessuna normadella leg- ge n. 230/1950 prevede che non rientri nel provvedimento ablato- rio il taglio del bosco espropriato da parte dell'ente. 4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamentano le medesime violazioni di cui al terzo motivo di ricorso e la violazione dell ' art.112 c.p.c.,ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. , nonché la incon- grua citazione di un precedente giurisprudenziale. I ricorrenti riba- discono che la Corte di merito ha fatto cattiva interpretazione della legge n. 230/1950, poiché invece dall ' intera compagine normativa nonché dalla legge stralcio dei boschi si deduce la normale espro- priabilità dei boschi; stigmatizzano l ' errore della Corte d ' appello consistente nel non avere colto la distinzione operata dal legislatore tra i diversi tipi di terreni boschivi e per avere ritenuto l'esistenza di un generale divieto di espropriabilitàdei boschi nella legge fondia- ria. Deducono che la sentenza della Suprema Corte n.1619/1981 è stata erroneamente richiamata a supporto della sentenza qui im- pugnata, non essendo precedente conferente per la fattispecie che ci occupa, poiché trattavasi di un ' ipotesi di atto illecito extracon- trattuale. 5.-Il primo motivo di ricorso è inammissibile. A fronte della ritenuta genericità dell'appello, i ricorrenti non specificano, neppure in questa sede, perché il comportamento dello ente debba considerarsi contrario alla buona fede. Di contro, si os- serva chel' ente deve considerarsi un accipiens di buona fede, atte- so che nel momento in cui ha proceduto all'espropriazione vi era una legge che lo consentiva e la dichiarazione di illegittimità costi- tuzionale è intervenuta a distanza di 25 anni dall'emissione del D.P.R. 1490 del 1951 (Corte cost., sent. n.160 del 1975), sicch é può escludersi che l'ente fosse consapevole dell'insussistenza del diritto ad acquisire il bene (v. Cass. n. 2141/1974 e Cass. SU n. 1071/1973). Inoltre,come peraltro rileva anche la parte stessa, si tratta della impossibilità di restituire la cosa per factum principis , cioè perché la legge stessa ne imponevala redistribuzione (ai contadini) e sotto questo profilo aveva esaurito i suoi effetti al momento della dichiarazione di incostituzionalità; ciò peraltro è stato affermato anche da questa Corte nella sentenza resa nei confronti del dante causa di [OSCURATO:PERSONA], e cioè che in tema di espropriazione di terreni per la colonizzazione dello altopiano della Sila, disposta con decreto presidenziale in attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del decreto stesso, resa dalla Corte costituzionale sotto il profilo dell'eccesso di delega, non pone nel nulla gli effetti che il provvedimento ha già prodotto, cioè il trasferimento dei beni all'opera Sila e quindi la loro distribu- zione ai contadini (Cass.1476/1981). Di conseguenza , si tratta di una vera e propria impossibilità giuridica di restituzione,equivalen- te al perimento della cosa, ipotesi che da tempo questa Corte con- sidera quale «perimento giuridico del bene» (v. Cass. 1254/1983; Cass. SUn. 3674/1982) 6.- Il secondo, terzo e quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente e sono parzialmente fondati nei limiti di cui ap- presso si dirà. I motivi riguardano alcune vociper le quali la Corte d'appello ha ritenuto non dovesse liquidarsi alcuna somma. Per quanto riguarda il terrenovenduto a [OSCURATO:PERSONA] ed i fab- bricati ivi insistenti, le censure dei ricorrenti sono inammissibili, poiché si tratta di accertamenti in fattosu chi abbia costrutto i fab- bricati e le censureevidenziano questioni di merito che non posso- no discutersi in questa sede.Per quanto riguarda la produttività del terreno, essa non può ritenersi indennizzabile a titolo di arricchi- mento, perché non si tratta di un bene che è entrato nella disponi- bilità dell'ente, diversamente invece dalle piante mature per il ta- glio già esistentisui terreni. Per quanto riguarda il querceto, infatti,la Corte di merito ha accertato che vi erano piante mature per il taglio che avrebbero dovuto restare nella disponibilità dell'espropriato, ma , pur verifi- cando che queste piante non c'erano più nel momento in cui è stata distribuita la terra ai contadini, ha escluso che di questi beni l ' ente si fosse arricchito, sul presupposto che trattavasi di atto illecito e quindi di voce di danno. Si tratta di una motivazione effettivamente contraddittoriaed anche in contrasto con la sentenza di rinvio, che qualifica come in- debito arricchimento l'azione proposta dal dante causa degli odierni ricorrenti. Se in conseguenza della espropriazione (poi dichiarata illegit- tima) l'ente si è appropriato di beni mobili (le piante mature per il taglio) insistenti sul bene immobile e cheavrebbe dovuto invece la- sciare nella disponibilità dell'espropriato, anche questi beni sono cose determinate da restituire, ex art. 2037 c.c. Da rilevare inoltre, che con riferimento alle piante da taglio non può opporsi il rilievo della impossibilità giuridica della restituzione, poiché la Corte ha accertato che esse non erano da distribuire ai contadini (lo erano invece i terreni), e quindi avrebbero potuto e dovuto essere resti- tuite immediatamente o quantomeno non appena accertato che es- se erano mature per il taglio; pertanto la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere l'ente, per questi beni, un accipiens di malafede , condannandolo al controvalore. Da rilevare inoltre che, in ragione di quanto sopra, il motivo quarto è connotato da alcuni profili di inammissibilità, atteso che non si confronta adeguatamente con la ragione decisoria, dal mo- mento che non si tratta qui della espropriazione del terreno (bo- schivo) quanto del fatto che la Corte ha ritenuto che sul terreno in questionevi erano piante già mature per il taglio e che non faceva- no parte dell'espropriazione; per questa ragione infatti la consulen- za tecnica le considera soprassuolo. Di conseguenza,non può respingersi la domanda del proprie- tario di essere indennizzato anche per questo attoche rientra nella domanda di indebito arricchimento, atteso che, nel dare esecuzione al provvedimento di esproprio poi dichiarato illegittimo, l ' ente si è appropriato: a) in buona fede del bene immobile (terreno) la cui restituzione è divenuta giuridicamente impossibile; b) in mala fede anche di cose mobili (la legna pronta per il taglio) la cui restituzio- ne nonsarebbe stata però giuridicamente impossibile. In entrambi i casi si applica la disciplina dell'art.2037 c.c.; e quindi l ' ente - oltre all'indennizzo nei limiti dell'arricchimento per il terreno, poiché il bene deve considerarsi giuridicamente perito di ragione della im- possibilità della sua restituzione per factum principis - deve consi- derarsi tenuto a corrispondereil controvalore della legna da ardere presente sul terreno,controvalore la cui liquidazione è compito del- la Corte di merito, cui si rinvia il processo unicamente su questo punto. Di conseguenza, dichiarato inammissibile il primo motivo, si accolgono per quanto di ragione il secondo, il terzo e il quarto, e, cassata sul punto la sentenza impugnata,si rinvia alla Corte d'ap- pello di Catanzaro, in diversa composizione , per un nuovo esame nei termini sopra esposti. La Corte d'appello di Catanzaro provvederà