CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 48908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. P.T. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, chiedendo la rifusione delle spese sostenuto dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva esercitata l'azione penale per il reato continuato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, perché, partecipando al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente presso la Camera di commercio di Lecce, con missive del 18/06/2016 e del 30/09/2016, attestava falsamente: a) di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, ossia del requisito dell'esperienza di servizio presso Pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea; b) l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e l'insussistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 53 del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e del d.P.R. 10 gennaio 1975, n. 3; dichiarazioni, queste, false in quanto l'imputato aveva solo esperienze di docente precario e aveva svolto incarichi quale commercialista di alcune società, procedendo alla cancellazione dall'albo professionale. 1.1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 21/06/2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce assolse [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, perché in fatto non sussiste. Rilevò il giudice di primo grado che, con estrema trasparenza, [OSCURATO:PERSONA] aveva specificato la tipologia degli incarichi ricoperti, allegando la documentazione comprovante tale tipologia e natura, sicché dall'eventuale omissione di controllo della corrispondenza dei requisiti posseduti e di quelli richiesti dal bando non può discendere il mendacio delle dichiarazioni dell'imputato. 1.2. Investita dell'appello del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che nelle dichiarazioni in questione non era ravvisabile alcun mendacio, in quanto esse - richiamando l'autocertificazione originaria contenuta nella domanda di partecipazione al concorso e poi ribadita nell'autocertificazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - certificavano che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto esperienze di servizio presso le PP.AA. per almeno cinque anni in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è necessario il diploma di laura e indicando dettagliatamente i periodi di servizio e gli istituti di istruzione presso i quali aveva prestato servizio (circostanze risultate tutte documentate e vere). Quanto all'ulteriore profilo del falso contestato, l'ordinanza del TAR di Lecce del 21/12/2016 ha chiarito il perimetro residuale del Commissario ad acta, che riguardava solo la verifica dei titoli di assunzione di [OSCURATO:PERSONA], mentre, conformemente all'impegno assunto con la dichiarazione del 18/08/2016, l'imputato aveva provveduto a rinunciare agli incarichi di curatore fallimentare.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la medesima Corte, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizio di motivazione e violazione della legge penale in relazione all'art. 483 cod. pen. Con riguardo al mendacio relativo al requisito del servizio effettivo, erroneamente i giudici di merito hanno escluso la falsità delle dichiarazioni perché [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato dettagliatamente - con successiva dichiarazione del 04/10/2016 - gli istituti di istruzione e i periodi di servizio, semmai interpretando male il bando che richiedeva non semplicemente un servizio effettivo presso le PP.AA. della durata complessiva di cinque anni, ma un servizio di ruolo presso le PP.AA. della durata minima di cinque anni. Ma il bando non poteva essere male interpretato, perché esso si uniformava all'art. 28 d. Igs. 165 del 2001. In modo contraddittorio, la Corte di appello ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il requisito richiesto dal bando per partecipare al concorso, per poi ritenere che le autodichiarazioni dell'imputato non contenevano dichiarazioni false. Con riferimento al mendacio riguardante l'insussistenza delle incompatibilità, alla data delle dichiarazioni, [OSCURATO:PERSONA] presentava plurime incompatibilità, sicché la dichiarazione che le escludeva era falsa, mentre diverso sarebbe stato se [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato ab initio i rapporti e le cause di incompatibilità in essere, con l'impegno a eliminarle a seguito dell'assunzione. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 81 e 483 cod. pen. La determinazione dirigenziale con cui fu approvato il bando richiamava espressamente il d.lgs. n. 165 del 2001 e il Regolamento per il reclutamento del personale, che fanno espresso riferimento ai dipendenti di ruolo, laddove [OSCURATO:PERSONA] aveva solo esperienze di docente precario. In modo contraddittorio la Corte di appello riconosce che l'imputato non aveva il requisito richiesto dal bando e che le autodichiarazioni del 18/08/2016, 30/09/2016 e del 04/10/2016 non contenessero dichiarazioni false perché indicavano tutti gli incarichi di docente precario svolti. Quanto al profilo dell'incompatibilità, l'autocertificazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è falsa, contenendo la dichiarazione dell'assenza di altri rapporti di pubblico o privato impiego e di incompatibilità in cui invece [OSCURATO:PERSONA] si trovava, laddove l'impegno ad eliminare le situazioni di incompatibilità non esime dal dire il vero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della parte civile Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è inammissibile, mentre quello del Procuratore Generale distrettuale deve essere rigettato. 2. Muovendo dal primo, il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ritiene inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M. (Sez. 6, n. 12811 del 09/02/2012, Pulci, Rv. 252558; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Gerace, Rv. 271926; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003; Sez. 6, n. 35513 del 21/05/2013, Spadavecchia, Rv. 256091). A sostegno dell'ammissibilità del proprio ricorso, la parte civile richiama un precedente del tutto inconferente (in quanto relativo a un caso in cui il p.m. non aveva impugnato) e Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 281779, secondo cui la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione, è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale: la pronuncia è del tutto isolata e, comunque, è evidente che, nel caso di specie, non si verte in nessuna delle ipotesi indicate come legittimanti l'impugnazione. 3. Passando al ricorso della parte pubblica, esso deve essere rigettato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. Seguendo l'iter espositivo delle sentenze impugnate, può muoversi dall'esame delle censure mosse dai ricorrenti con riguardo all'attestazione concernente il "servizio effettivo". 3.1. Al riguardo, la sentenza impugnata muove dal rilievo che, in questa sede, viene in discussione non già se [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno i requisiti per la partecipazione al concorso pubblico, ma se le due autocertificazioni oggetto dell'imputazione fossero false nella parte in cui attestavano la sussistenza del requisito dell'esperienza del "servizio effettivo" presso [OSCURATO:PERSONA] per almeno cinque anni in una posizione funzionale per il cui accesso era necessario il diploma di laurea. Sul punto, osserva la Corte di appello di Lecce che fin dalla domanda di partecipazione al concorso [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato l'elenco dettagliato degli incarichi svolti con i relativi certificati di servizio, sicché fin dall'avvio del procedimento (con il bando di concorso n. 635 del 05/08/2003) aveva dichiarato e autocertificato precisamente quale fosse l'esperienza di servizio effettivo per cinque anni nella P.A., allegando anche la documentazione a riscontro. Aggiunge la sentenza impugnata che, all'esito del concorso (vinto da [OSCURATO:PERSONA]), si era aperto un contenzioso che aveva condotto, proprio per procedere alla nomina di [OSCURATO:PERSONA], alla nomina di un commissario ad acta, il quale aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA] ulteriori autocertificazioni circa i requisiti in questione. La Corte di appello sottolinea che con la prima autocertificazione del 18/08/2016 [recte, 18/06/2016], [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il possesso dei requisiti ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale e l'assenza di cause di incompatibilità «e, in ogni caso, l'impegno a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità preliminarmente all'effettiva immissione in servizio». Con la seconda nota del 30/09/2016, sempre indirizzata al commissario ad acta, [OSCURATO:PERSONA] forniva un'ulteriore autocertificazione, seguita da quella di pochi giorni successiva del 04/10/2016 in cui indicava in modo dettagliato i periodi di servizio presso le varie scuole così come sostanzialmente già indicati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Osservano dunque concordemente i giudici di merito che [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al primo profilo della falsità contestatagli, non ha mai dichiarato il falso, rappresentando correttamente, fin dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso le esperienze di servizio presso la P.A. maturate. 3.2. Le censure del ricorrente non scalfiscono le argomentate conclusioni delle conformi sentenze di merito. Il ricorso del P.M. fa riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] poteva aver male interpretato il bando (riferimento correlato alla ritenuta, da parte della P.A., "equazione" tra "servizio effettivo" e "servizio di ruolo"), ma deduce che un siffatto errore doveva ritenersi escluso dalla circostanza che il bando di concorso richiamava l'art. 28 del d. Igs. n. 165 del 2001; disposizione, questa, non richiamata, però, nell'imputazione. Essa, comunque, al comma 2, faceva effettivamente riferimento, in sede di disciplina del concorso per dirigente, ai "dipendenti di ruolo", ma risulta abrogata dall'art. 18, comma 1, lett. c), d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, prima della pubblicazione del bando (risalente, come si è visto, al 05/08/2003). Decisivo, comunque, nell'economia del ragionamento dei giudici di merito, è il rilievo che, già in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato l'elenco dettagliato degli incarichi svolti con i relativi certificati di servizio: il ricorso trascura di confrontarsi con il dato rimarcato dal giudice di appello, che ne ha tratto la conclusione - in linea con il non contestato elemento di prova ed esente da vizi logici (peraltro non deducibili ex art. 608, comma 1 -bis cod. proc. pen.) - che fin dall'avvio del procedimento l'imputato aveva rappresentato (e documentato) con precisione l'effettiva esperienza di servizio svolta per cinque anni nella P.A. Il che, aggiunge la Corte distrettuale, metteva la Camera di commercio nella condizione di constatare la natura del servizio reso e di apprezzarne, dal proprio punto di vista, la riconducibilità alla nozione di "servizio effettivo". Erroneamente il ricorrente opera una lettura, per così dire, atomistica delle due autocertificazioni, svincolandole dalla complessiva allegazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] univocamente in grado di dar conto della sussistenza (o dell'insussistenza) dei requisiti per la partecipazione al concorso. 4. Le doglianze relative al secondo profilo di falsità delineato dall'imputazione in relazione all'attestazione concernente l'insussistenza di situazioni di incompatibilità sono manifestamente infondate. Al riguardo, la sentenza impugnata richiama l'ordinanza resa dal T.A.R. Lecce che definiva il perimento di azione residuale del commissario ad acta, riguardante solo la verifica dei requisiti di assunzione di [OSCURATO:PERSONA]; l'ordinanza del giudice amministrativo dava poi conto dei delle varie rinunce a incarichi da parte di [OSCURATO:PERSONA] intervenute, in linea con l'impegno a suo tempo assunto. Pertanto, mette conto sottolineare che non venivano più in rilievo i requisiti per la partecipazione al concorso (ai quali più volte fa riferimento il ricorso a proposito del primo profilo), ma - superato il concorso - solo quelli relativi alla concreta assunzione ed è rispetto a questa finalizzazione che il giudice di appello valuta le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, per un verso, dichiarò l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, ma allo stesso tempo (e nella medesima dichiarazione), si impegnò a rimuovere tali situazioni, secondo un meccanismo previsto espressamente con riferimento alla rimozione delle cause di incompatibilità durante l'espletamento del rapporto di impiego (art. 63, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Il ricorso svaluta l'unitarietà della dichiarazione e del suo contenuto comunicativo e, attraverso l'artificiosa segmentazione della stessa in due parti, non ne mette compiutamente a fuoco la complessiva valenza dichiarativa, che non può essere àmputata delle parti relative all'impegno di rimuovere le situazioni di incompatibilità, impegno che - a prescindere dalla validità dello stesso sul piano amministrativo, che non rileva in questa sede (ma che comunque è stata ritenuta sussistente dal giudice amministrativo) - sottende una mera manifestazione di volontà insuscettibile, come tale, di formare oggetto del falso ideologico. Il ricorrente deduce che l'impegno non esclude il mendacio sulle situazioni di incompatibilità, ma - fermo restando quanto si è rilevato a proposito della connotazione unitaria della dichiarazione e del suo contenuto dichiarativo complessivo - la rappresentazione di tale impegno sta a indicare la (almeno potenziale) sussistenza di situazioni del genere, sicché la dichiarazione poteva risultare contraddittoria, non univoca, ma certo non rappresentava l'insussistenza, in radice, di situazioni che richiedevano di essere rimosse. Il che, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, esclude l'immutatio veri, sicché, in parte qua, il ricorso è manifestamente infondato. 5. Pertanto, il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00, mentre non può essere accolta la richiesta di condanna della stessa al pagamento delle spese a favore dell'imputato stante la genericità della relativa istanza formulata nel corso dell'odierna udienza. Il ricorso del P.G., invece, deve essere rigettato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C