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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28102/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 595 commi primo e terzo cod. pen., riducendo la pena ad euro 1.000 di multa; Considerato che i due motivi di ricorso - che deducono la indeterminatezza del destinatario dei post offensivi e contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. ipen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7 sul primo punto e pag. 8 sull'art. 131-bis cod. pen.); Chiarito, quanto alla eccezione preliminare di intervenuta prescrizione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 595 commi primo e terzo cod. pen., riducendo la pena ad euro 1.000 di multa; Considerato che i due motivi di ricorso - che deducono la indeterminatezza del destinatario dei post offensivi e contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. ipen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7 sul primo punto e pag. 8 sull'art. 131-bis cod. pen.); Chiarito, quanto alla eccezione preliminare di intervenuta prescrizione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 28102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris