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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19211/2026

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resentante inGiuseppe Rappazzo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deiquali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro in atti indicato,-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2310/2023depositata il 29/03/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

La controversia nasce da un contratto di appalto tra il [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti (MIT) e l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.A seguito di un lodo arbitrale del 2009 favorevole all’Impresa,impugnato dal Ministero, le parti avevano stipulato un atto ditransazione il 10 gennaio 2012, nel quale il Ministero si riconoscevadebitore di € 7.527.000,00, da pagare entro il 15 marzo 2012, e siimpegnava a rinunciare all’impugnazione del lodo entro il 15 gennaio2012.

L’art. 7 della transazione prevedeva una clausola risolutivaespressa: il mancato pagamento entro il termine avrebbe risolto didiritto l’accordo, permettendo all’Impresa di riscuotere l’intero importodel lodo arbitrale originario.Dal giudizio di merito risulta che: da un lato, il Ministero nonpagava entro il termine del 15 marzo 2012 e rinunciava agli atti delgiudizio di impugnazione del lodo nel maggio 2012; dall’altro, l’Impresaaccettava tale rinuncia, portando all’estinzione della causa, ma l’11giugno 2012 comunicava di volersi avvalere della clausola risolutivaespressa a causa dell’inadempimento del Ministero e, quindi,procedeva all’esecuzione forzata del lodo (di valore superiore allatransazione), incassando complessivamente € 18.296.471,65.Il Ministero conveniva l’Impresa per la ripetizione dell’indebito,sostenendo che la transazione fosse ancora valida o che l’Impresaavesse rinunciato alla risoluzione.

Precisamente il Ministero sostenevache: la transazione aveva natura novativa, rendendo quindiinapplicabile la risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.; ilcomportamento dell’Impresa era contrario ai principi di buona fede ecorrettezza (artt. 1175 e 1375 c.c.); l’Impresa, accettando la rinunciaagli atti del giudizio e continuando l’esecuzione del rapporto transattivodopo la scadenza del termine, aveva ingenerato il convincimento divoler rinunciare alla risoluzione.Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda, accertatal’insussistenza di un nesso causale tra l’accettazione della rinuncia aglirisoluzione e la reviviscenza del lodo, ma la Corte d’appello di Roma,con sentenza n. 2310/2023, accoglieva parzialmente la domanda.2.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsol’[OSCURATO:PERSONA].Il Ministero, ritualmente intimato, non ha svolto difese.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori di parte ricorrente hanno depositato memoria,dichiarandosi antistatari.Questa Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello, riformando lasentenza di primo grado (favorevole all’Impresa), ha accoltoparzialmente la domanda del Ministero, argomentando sul fatto che lacondotta dell’Impresa costituisse una rinuncia tacita ad avvalersi dellaclausola risolutiva espressa, in quanto l’impresa, dopo aver accettatola rinuncia agli atti, non aveva previamente manifestato la perdurantevolontà di avvalersi della clausola in caso di inadempimento.Precisamente, la corte di merito ha ritenuto che: a) l’impresa,accettando la rinuncia agli atti del giudizio d’impugnazione del lododopo la scadenza del termine di pagamento, senza formulare riserve,aveva manifestato la volontà di mantenere in vita la transazione; b)l’invio della comunicazione di risoluzione solo in data 11 giugno 2012era privo dei presupposti di operatività, poiché l’accettazione dellarinuncia agli atti aveva generato l’affidamento sulla volontà di nonrisolvere il contratto.

Di conseguenza, essendo stata considerata nonrisolta la transazione ed essendo stata esclusa la reviviscenza del lodo,Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’Impresa è stata condannata a restituire al Ministero € 10.769.471,65(la differenza tra quanto incassato in sede esecutiva e quanto previstonella transazione), oltre interessi, decorrenti dalla richiesta direstituzione.2.L’[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi.

Precisamente:- con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 101, co.2, c.p.c., sostiene che la corte di merito avrebbe deciso, basandosi suuna questione rilevata d’ufficio (necessità di un previo richiamo delcreditore circa la propria volontà di avvalersi della clausola risolutivaespressa), senza sottoporla al contraddittorio delle parti.

In sintesi,secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata è stata una sentenza“a sorpresa”, che ha privato la difesa della possibilità di replicare suquesto punto specifico;- con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2909c.c., sostiene che il Tribunale di primo grado aveva espressamentestabilito che non vi fosse alcun collegamento causale tra l’accettazionedella rinuncia agli atti e la rinuncia alla clausola risolutiva.

Poiché ilMinistero non aveva impugnato specificamente questa statuizione conl’atto di appello, sul punto si era formato un giudicato interno preclusivoper la Corte d’appello;- con il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1362,1363, 1456 c.c., si lamenta che la corte di merito avrebbe violato icanoni di interpretazione del contratto, integrando arbitrariamente iltesto dell’accordo con una regola non scritta: l’obbligo di un “previorichiamo alla volontà di avvalersi della clausola” in caso di perduranteinadempimento.3.

Premesso che non è stata esplorata dalle parti e dai giudici delmerito l’eventuale rilevanza, nella specie, del generale principio diintangibilità dei risultati del processo esecutivo concluso senza ildispiegamento di alcuno dei rimedi previsti dal relativo sistema chiuso(e, con esso, del principio di tendenziale irripetibilità, al di fuori di quelli,Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026di quanto conseguito all’esito del processo stesso), il primo motivo diricorso è fondato.La corte territoriale ha fondato la propria decisione sullaqualificazione della condotta dell’Impresa (l’accettazione della rinunciaagli atti del giudizio d’impugnazione del lodo) come rinuncia tacita adavvalersi della clausola risolutiva espressa, valorizzando in mododeterminante l’assenza di un “previo richiamo” alla volontà di risolvereil contratto.Tale statuizione incorre nella nullità della sentenza per violazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c.Invero, la corte di merito, tanto statuendo, non si è limitata adare una mera qualificazione giuridica di un fatto allegato, ma haintrodotto un presupposto ulteriore di esercizio del diritto potestativo,implicante accertamenti fattuali in ordine alla eventuale esistenza dicomportamenti sollecitatori o comunicazioni idonee a escludere unavolontà di rinuncia, mai devoluti al contraddittorio delle parti.

Essa,pertanto, aveva l’obbligo di sollecitare il contraddittorio, ondeconsentire alla parte ricorrente di allegare e provare fatti contrari (qualisolleciti informali o comunicazioni verbali) idonei a smentire l’ipotesi diuna volontà abdicativa.Poiché ciò non è avvenuto, la sentenza impugnata va sul puntocassata.4.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo motivo, che presuppone un’indagine sulla concatenazione deifatti e sulla loro rilevanza, devoluta al giudice del rinvio a seguito dellanecessaria sottoposizione alle parti della relativa questione.5.

Il terzo motivo, che involge la questione mista oggetto delmotivo primo, è fondato in punto di diritto, non potendo, in ragionedell’istituzionale configurazione del giudizio di legittimità, lo scrutinio diquesta Corte di legittimità investire il punto di fatto, rimessonecessariamente al successivo esame del giudice del rinvio.Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra letante, Cass. n. 28260/2024), la dichiarazione di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa può essere resa senza necessità di formulerituali o di oneri di diffida e sollecito non previsti contrattualmente,potendo manifestarsi per la prima volta anche nell’atto introduttivo delgiudizio.D’altronde, il sindacato del giudice secondo buona fede (art. 1375c.c.) deve limitarsi a sanzionare l’eventuale abuso del diritto e non puòtradursi nell’imposizione di formalità o oneri procedimentali - quali,appunto, il “previo richiamo” - che le parti non hanno previsto nelregolamento transattivo (cfr. Cass. n. 23287/2024).

Il canone dicorrettezza serve a escludere comportamenti puramente pretestuosi,ma non autorizza il giudice a compiere un’indebita integrazione delregolamento negoziale, alterando l’assetto di interessi voluto daicontraenti (specialmente quando l’inadempimento riguardi unaobbligazione di centrale importanza, come per l’appunto è il pagamentodi somme milionarie).Orbene, nella impugnata sentenza la corte territoriale ha operatoun’integrazione della clausola n. 7 della transazione con il requisito del“previo richiamo”.Senonché tale integrazione giudiziale, finendo per scrivere unanorma contrattuale nuova, costituisce un’indebita operazione di“chirurgia additiva” del regolamento negoziale, in violazione dei canonidi ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.A fronte di un inadempimento totale di un’obbligazionepecuniaria centrale (il pagamento di oltre 7 milioni di euro), ladeterminazione di avvalersi della clausola non può essere consideratodi per sé solo contrario a correttezza, ma risponde alla legittimafunzione di autotutela del creditore.Inoltre, l’introduzione giudiziale di un onere di richiamopreventivo finisce per eludere il principio secondo cui, nelle clausoleNumero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026risolutive espresse, la gravità dell’inadempimento è sottratta alcontrollo del giudice, essendo stata predeterminata dai contraentinell’esercizio della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. n.31763/2025).Invero, la previsione di un termine essenziale (15 marzo 2012)all’interno della clausola risolutiva qualifica già ex ante la massimagravità dell’inadempimento, rendendo il diritto alla risoluzione puro esemplice, cioè non subordinato e non subordinabile a valutazionigiudiziali di “tolleranza” o a formalità estranee al dettato dell’art. 1456c.c.Pertanto, accertato il fatto oggettivo del mancato pagamentoentro il termine pattuito, il diritto potestativo di risoluzione sorge inmodo puro e l’unico limite è, di norma, rappresentato dalla volontà delcreditore di avvalersene - che nella specie è stata per l’appuntomanifestata, almeno in apparenza in mancanza di altre circostanzequalificanti una univoca volontà di rinuncia all’avvalimento della stessaclausola - senza che alcun comportamento precedente possaqualificarsi come rinuncia inequivocabile.D’altronde, l’imposizione giudiziale di un assoluto e generalizzatoonere di richiamo è del tutto incongrua e contraria a logica in uncontesto in cui la parte adempiente (l’Impresa) aveva puntualmentedato esecuzione ai propri obblighi processuali (l’accettazione dellarinuncia agli atti), mentre l’Amministrazione era rimasta totalmenteinadempiente all’obbligazione pecuniaria obiettivamente principale.Una volta sottoposta alle parti, in dipendenza dell’accoglimentodel primo motivo, la questione (appunto, mista di fatto e di diritto) dellalegittimità o meno dell’avvalimento della clausola nel peculiarecontesto della fattispecie concreta; ed impregiudicata pure (proprioperché mai esplorata, nonostante la sua anche ufficiosa rilevabilità) laquestione preliminare di cui in esordio della presente motivazione -l’indagine a compiersi involgerà l’attenta valutazione della possibilità oNumero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026meno di desumere la rinuncia tacita da un comportamento processuale- l’accettazione della rinuncia agli atti - che il giudice di primo gradoaveva già accertato costituire un atto dovuto ex art. 4 dellatransazione, ontologicamente distinto e non sovrapponibile all’eserciziodella clausola risolutiva ex art. 7: e tanto alla stregua della mancataspecifica impugnazione di tale statuizione del primo giudice, cheavrebbe potuto impedire di ricollegare a tale condotta un effettoabdicativo del diritto potestativo di risoluzione.Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata è errata nonsoltanto per l’accertata nullità processuale della sentenza perviolazione dell’art. 101 c.p.c., oggetto del primo motivo, ma anche perla violazione delle norme sostanziali sull’operatività della clausolarisolutiva espressa, oggetto del terzo motivo: le quali ultime di certonon escludono una astratta rinunciabilità all’avvalimento di quella, maesigono una ben diversa e partecipata indagine su tutte le circostanzedella fattispecie, nel caso concreto mancata.La questione mista di fatto e di diritto in base a cui è stata decisala controversia dalla corte territoriale, pertanto, andava sottoposta alprevio contraddittorio delle parti e, in ogni caso, affrontata con una piùcompleta disamina degli elementi costitutivi della fattispecie ed allastregua di una corretta applicazione della disciplina in tema di clausolarisolutiva espressa.6.

In definitiva, il ricorso viene accolto sulla base del seguenteprincipio di diritto: In tema di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), incorrein violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ilgiudice di merito che ne subordini l’operatività a oneri di sollecito o“previo richiamo” non previsti dal testo contrattuale, compiendoun’indebita operazione di integrazione sostitutiva della volontà delleparti; qualora tale requisito extratestuale sia introdotto d’ufficio comefondamento della decisione ed assurga ad unica ragione determinanteNumero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026della decisione senza aver sul punto preventivamente sollecitato ilcontraddittorio, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 101, comma 2,c.p.c. per il rilievo decisivo di una questione mista di fatto e di dirittomai discussa dalle parti .7.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà,sottoposta alle parti la questione e riesaminati i fatti acquisiti alla lucedel principio di diritto sopra enunciato, al riesame dell’appello sottoogni altro profilo e anche alla liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo motivo, accogliealtresì, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso; e, per l’effetto,- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante inGiuseppe Rappazzo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deiquali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro in atti indicato,-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2310/2023depositata il 29/03/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/20261. La controversia nasce da un contratto di appalto tra il [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti (MIT) e l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.A seguito di un lodo arbitrale del 2009 favorevole all’Impresa,impugnato dal Ministero, le parti avevano stipulato un atto ditransazione il 10 gennaio 2012, nel quale il Ministero si riconoscevadebitore di € 7.527.000,00, da pagare entro il 15 marzo 2012, e siimpegnava a rinunciare all’impugnazione del lodo entro il 15 gennaio2012. L’art. 7 della transazione prevedeva una clausola risolutivaespressa: il mancato pagamento entro il termine avrebbe risolto didiritto l’accordo, permettendo all’Impresa di riscuotere l’intero importodel lodo arbitrale originario.Dal giudizio di merito risulta che: da un lato, il Ministero nonpagava entro il termine del 15 marzo 2012 e rinunciava agli atti delgiudizio di impugnazione del lodo nel maggio 2012; dall’altro, l’Impresaaccettava tale rinuncia, portando all’estinzione della causa, ma l’11giugno 2012 comunicava di volersi avvalere della clausola risolutivaespressa a causa dell’inadempimento del Ministero e, quindi,procedeva all’esecuzione forzata del lodo (di valore superiore allatransazione), incassando complessivamente € 18.296.471,65.Il Ministero conveniva l’Impresa per la ripetizione dell’indebito,sostenendo che la transazione fosse ancora valida o che l’Impresaavesse rinunciato alla risoluzione. Precisamente il Ministero sostenevache: la transazione aveva natura novativa, rendendo quindiinapplicabile la risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.; ilcomportamento dell’Impresa era contrario ai principi di buona fede ecorrettezza (artt. 1175 e 1375 c.c.); l’Impresa, accettando la rinunciaagli atti del giudizio e continuando l’esecuzione del rapporto transattivodopo la scadenza del termine, aveva ingenerato il convincimento divoler rinunciare alla risoluzione.Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda, accertatal’insussistenza di un nesso causale tra l’accettazione della rinuncia aglirisoluzione e la reviviscenza del lodo, ma la Corte d’appello di Roma,con sentenza n. 2310/2023, accoglieva parzialmente la domanda.2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsol’[OSCURATO:PERSONA].Il Ministero, ritualmente intimato, non ha svolto difese.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori di parte ricorrente hanno depositato memoria,dichiarandosi antistatari.Questa Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello, riformando lasentenza di primo grado (favorevole all’Impresa), ha accoltoparzialmente la domanda del Ministero, argomentando sul fatto che lacondotta dell’Impresa costituisse una rinuncia tacita ad avvalersi dellaclausola risolutiva espressa, in quanto l’impresa, dopo aver accettatola rinuncia agli atti, non aveva previamente manifestato la perdurantevolontà di avvalersi della clausola in caso di inadempimento.Precisamente, la corte di merito ha ritenuto che: a) l’impresa,accettando la rinuncia agli atti del giudizio d’impugnazione del lododopo la scadenza del termine di pagamento, senza formulare riserve,aveva manifestato la volontà di mantenere in vita la transazione; b)l’invio della comunicazione di risoluzione solo in data 11 giugno 2012era privo dei presupposti di operatività, poiché l’accettazione dellarinuncia agli atti aveva generato l’affidamento sulla volontà di nonrisolvere il contratto. Di conseguenza, essendo stata considerata nonrisolta la transazione ed essendo stata esclusa la reviviscenza del lodo,Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’Impresa è stata condannata a restituire al Ministero € 10.769.471,65(la differenza tra quanto incassato in sede esecutiva e quanto previstonella transazione), oltre interessi, decorrenti dalla richiesta direstituzione.2.L’[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. Precisamente:- con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 101, co.2, c.p.c., sostiene che la corte di merito avrebbe deciso, basandosi suuna questione rilevata d’ufficio (necessità di un previo richiamo delcreditore circa la propria volontà di avvalersi della clausola risolutivaespressa), senza sottoporla al contraddittorio delle parti. In sintesi,secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata è stata una sentenza“a sorpresa”, che ha privato la difesa della possibilità di replicare suquesto punto specifico;- con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2909c.c., sostiene che il Tribunale di primo grado aveva espressamentestabilito che non vi fosse alcun collegamento causale tra l’accettazionedella rinuncia agli atti e la rinuncia alla clausola risolutiva. Poiché ilMinistero non aveva impugnato specificamente questa statuizione conl’atto di appello, sul punto si era formato un giudicato interno preclusivoper la Corte d’appello;- con il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1362,1363, 1456 c.c., si lamenta che la corte di merito avrebbe violato icanoni di interpretazione del contratto, integrando arbitrariamente iltesto dell’accordo con una regola non scritta: l’obbligo di un “previorichiamo alla volontà di avvalersi della clausola” in caso di perduranteinadempimento.3. Premesso che non è stata esplorata dalle parti e dai giudici delmerito l’eventuale rilevanza, nella specie, del generale principio diintangibilità dei risultati del processo esecutivo concluso senza ildispiegamento di alcuno dei rimedi previsti dal relativo sistema chiuso(e, con esso, del principio di tendenziale irripetibilità, al di fuori di quelli,Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026di quanto conseguito all’esito del processo stesso), il primo motivo diricorso è fondato.La corte territoriale ha fondato la propria decisione sullaqualificazione della condotta dell’Impresa (l’accettazione della rinunciaagli atti del giudizio d’impugnazione del lodo) come rinuncia tacita adavvalersi della clausola risolutiva espressa, valorizzando in mododeterminante l’assenza di un “previo richiamo” alla volontà di risolvereil contratto.Tale statuizione incorre nella nullità della sentenza per violazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c.Invero, la corte di merito, tanto statuendo, non si è limitata adare una mera qualificazione giuridica di un fatto allegato, ma haintrodotto un presupposto ulteriore di esercizio del diritto potestativo,implicante accertamenti fattuali in ordine alla eventuale esistenza dicomportamenti sollecitatori o comunicazioni idonee a escludere unavolontà di rinuncia, mai devoluti al contraddittorio delle parti. Essa,pertanto, aveva l’obbligo di sollecitare il contraddittorio, ondeconsentire alla parte ricorrente di allegare e provare fatti contrari (qualisolleciti informali o comunicazioni verbali) idonei a smentire l’ipotesi diuna volontà abdicativa.Poiché ciò non è avvenuto, la sentenza impugnata va sul puntocassata.4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo motivo, che presuppone un’indagine sulla concatenazione deifatti e sulla loro rilevanza, devoluta al giudice del rinvio a seguito dellanecessaria sottoposizione alle parti della relativa questione.5. Il terzo motivo, che involge la questione mista oggetto delmotivo primo, è fondato in punto di diritto, non potendo, in ragionedell’istituzionale configurazione del giudizio di legittimità, lo scrutinio diquesta Corte di legittimità investire il punto di fatto, rimessonecessariamente al successivo esame del giudice del rinvio.Numero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra letante, Cass. n. 28260/2024), la dichiarazione di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa può essere resa senza necessità di formulerituali o di oneri di diffida e sollecito non previsti contrattualmente,potendo manifestarsi per la prima volta anche nell’atto introduttivo delgiudizio.D’altronde, il sindacato del giudice secondo buona fede (art. 1375c.c.) deve limitarsi a sanzionare l’eventuale abuso del diritto e non puòtradursi nell’imposizione di formalità o oneri procedimentali - quali,appunto, il “previo richiamo” - che le parti non hanno previsto nelregolamento transattivo (cfr. Cass. n. 23287/2024). Il canone dicorrettezza serve a escludere comportamenti puramente pretestuosi,ma non autorizza il giudice a compiere un’indebita integrazione delregolamento negoziale, alterando l’assetto di interessi voluto daicontraenti (specialmente quando l’inadempimento riguardi unaobbligazione di centrale importanza, come per l’appunto è il pagamentodi somme milionarie).Orbene, nella impugnata sentenza la corte territoriale ha operatoun’integrazione della clausola n. 7 della transazione con il requisito del“previo richiamo”.Senonché tale integrazione giudiziale, finendo per scrivere unanorma contrattuale nuova, costituisce un’indebita operazione di“chirurgia additiva” del regolamento negoziale, in violazione dei canonidi ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.A fronte di un inadempimento totale di un’obbligazionepecuniaria centrale (il pagamento di oltre 7 milioni di euro), ladeterminazione di avvalersi della clausola non può essere consideratodi per sé solo contrario a correttezza, ma risponde alla legittimafunzione di autotutela del creditore.Inoltre, l’introduzione giudiziale di un onere di richiamopreventivo finisce per eludere il principio secondo cui, nelle clausoleNumero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026risolutive espresse, la gravità dell’inadempimento è sottratta alcontrollo del giudice, essendo stata predeterminata dai contraentinell’esercizio della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. n.31763/2025).Invero, la previsione di un termine essenziale (15 marzo 2012)all’interno della clausola risolutiva qualifica già ex ante la massimagravità dell’inadempimento, rendendo il diritto alla risoluzione puro esemplice, cioè non subordinato e non subordinabile a valutazionigiudiziali di “tolleranza” o a formalità estranee al dettato dell’art. 1456c.c.Pertanto, accertato il fatto oggettivo del mancato pagamentoentro il termine pattuito, il diritto potestativo di risoluzione sorge inmodo puro e l’unico limite è, di norma, rappresentato dalla volontà delcreditore di avvalersene - che nella specie è stata per l’appuntomanifestata, almeno in apparenza in mancanza di altre circostanzequalificanti una univoca volontà di rinuncia all’avvalimento della stessaclausola - senza che alcun comportamento precedente possaqualificarsi come rinuncia inequivocabile.D’altronde, l’imposizione giudiziale di un assoluto e generalizzatoonere di richiamo è del tutto incongrua e contraria a logica in uncontesto in cui la parte adempiente (l’Impresa) aveva puntualmentedato esecuzione ai propri obblighi processuali (l’accettazione dellarinuncia agli atti), mentre l’Amministrazione era rimasta totalmenteinadempiente all’obbligazione pecuniaria obiettivamente principale.Una volta sottoposta alle parti, in dipendenza dell’accoglimentodel primo motivo, la questione (appunto, mista di fatto e di diritto) dellalegittimità o meno dell’avvalimento della clausola nel peculiarecontesto della fattispecie concreta; ed impregiudicata pure (proprioperché mai esplorata, nonostante la sua anche ufficiosa rilevabilità) laquestione preliminare di cui in esordio della presente motivazione -l’indagine a compiersi involgerà l’attenta valutazione della possibilità oNumero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026meno di desumere la rinuncia tacita da un comportamento processuale- l’accettazione della rinuncia agli atti - che il giudice di primo gradoaveva già accertato costituire un atto dovuto ex art. 4 dellatransazione, ontologicamente distinto e non sovrapponibile all’eserciziodella clausola risolutiva ex art. 7: e tanto alla stregua della mancataspecifica impugnazione di tale statuizione del primo giudice, cheavrebbe potuto impedire di ricollegare a tale condotta un effettoabdicativo del diritto potestativo di risoluzione.Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata è errata nonsoltanto per l’accertata nullità processuale della sentenza perviolazione dell’art. 101 c.p.c., oggetto del primo motivo, ma anche perla violazione delle norme sostanziali sull’operatività della clausolarisolutiva espressa, oggetto del terzo motivo: le quali ultime di certonon escludono una astratta rinunciabilità all’avvalimento di quella, maesigono una ben diversa e partecipata indagine su tutte le circostanzedella fattispecie, nel caso concreto mancata.La questione mista di fatto e di diritto in base a cui è stata decisala controversia dalla corte territoriale, pertanto, andava sottoposta alprevio contraddittorio delle parti e, in ogni caso, affrontata con una piùcompleta disamina degli elementi costitutivi della fattispecie ed allastregua di una corretta applicazione della disciplina in tema di clausolarisolutiva espressa.6. In definitiva, il ricorso viene accolto sulla base del seguenteprincipio di diritto: In tema di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), incorrein violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ilgiudice di merito che ne subordini l’operatività a oneri di sollecito o“previo richiamo” non previsti dal testo contrattuale, compiendoun’indebita operazione di integrazione sostitutiva della volontà delleparti; qualora tale requisito extratestuale sia introdotto d’ufficio comefondamento della decisione ed assurga ad unica ragione determinanteNumero registro generale 13745/2023Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 19211/2026Data pubblicazione 11/06/2026della decisione senza aver sul punto preventivamente sollecitato ilcontraddittorio, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 101, comma 2,c.p.c. per il rilievo decisivo di una questione mista di fatto e di dirittomai discussa dalle parti .7. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà,sottoposta alle parti la questione e riesaminati i fatti acquisiti alla lucedel principio di diritto sopra enunciato, al riesame dell’appello sottoogni altro profilo e anche alla liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo motivo, accogliealtresì, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso; e, per l’effetto,- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente