CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Presidente pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] E2026 [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] REGIONALE2051 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell'Assessore pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17795/2022- intimati -N umero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026e sul RICORSO SUCCESSIVO N. 1 SENZA N.R.G. proposto da:D ata pubblicazione 15/06/2026SCURRIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoARTURO MERLO;- ricorrente successivo n. 1 -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PUBBLICA, (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell'Assessore pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo n. 1 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -e sul RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo n. 2 -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona dell'Assessore pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo n. 2 -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CATALIOTO ANTNOumNeIroO re gistro generale 17795/2022Numero sezionale 2051/2026DOMENICO; Numero di raccolta generale 19935/2026- intimatiD -at a pubblicazione 15/06/2026avverso la sentenza n. 288/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 310/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messinarigettava i gravami, riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento incidentale adesivo diMarcello [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Messina del20/4/2018.2. I quattro predetti avevano convenuto in giudizio la Regione Sicilia, el’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e delle AutonomiaLocali, poi [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della€.196.666,72 ciascuno per l’attività di componenti del Co.Re.Co. svoltadal 1/1/2000 al 4/2/2022, a titolo di arricchimento senza causa.3. Essi avevano già agìto in giudizio, sempre dinanzi al Tribunale diMessina, per il pagamento dell’indennità di carica. La domanda erastata accolta dal Tribunale con sentenza del 2004 ma respinta in appellonel 2007, con sentenza confermata da questa Corte con sentenza n.16382/2012.4. [OSCURATO:PERSONA].Re.Co era stato istituito con L.R. n.44/1991. Gli appellanti eranostati nominati membri della sezione provinciale di Messina con D.P.R.S.del 26/11/97 e si erano insediati il 3/1/1998. L’art. 2 della L.R.n.23/1997 aveva previsto che i componenti nominati in detta tornatasarebbero rimasti in carica fino all’approvazione della riforma delsistema dei controlli sugli atti degli [OSCURATO:PERSONA] e comunque non oltre il30/6/98. La L.R. n.23/98 (7 settembre) aveva poi differito il termineultimativo al 30/12/1998, facendo salvi gli atti e le attività svolte dopoNumero registro generale 17795/2022il 30 giugno. La L.R. n. 17/1999 (19 agosto) aveva infine diffNeurmietroo seilz ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026termine al 31/12/1999, con la diversa formulazione «I comitatiData pubblicazione 15/06/2026regionali di controllo sugli atti degli enti locali, nella sezione centrale edelle sezioni provinciali, in carica alla data del 31 dicembre 1998,continuano a svolgere la propria funzione sino al 31 dicembre 1999».Gli appellanti avevano continuato a svolgere la propria funzione dopotale scadenza, ritenendo ciò doveroso in ragione della mancataabrogazione della L.R. del 1991, e della perdurante vigenza di altreleggi (LL.RR. nn. 7/92 e 26/93) che affidavano all’organo funzioni diconvalida delle elezioni di Sindaci e di Presidenti delle Province; senzache a ciò potesse ostare il divieto di prorogatio oltre i 45 giorni postodall’art. 15 del D.L. n. 293/1994, perché la L.R. n. 22/1995 sottraevaa tale termine «Gli organi per i quali la nomina di componenti è dicompetenza dell'assemblea regionale». Avevano sostenuto di esserestati confortati in tale assunto, nel silenzio serbato dall’Assessoratosulle loro richieste di chiarimenti, da pareri dell’Avvocatura dello StatoSiciliana, e da alcune pronunce del Tar di Catania, poi sovvertite nel2002. Solo a seguito delle successive pronunce la [OSCURATO:PERSONA],con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ordinato la sospensione definitivadell’organo.5. Nel nuovo giudizio il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenzadel giudice del lavoro, aveva accolto quella di carenza di legittimazionepassiva della Regione, giudicando che ciascun [OSCURATO:PERSONA] avessesoggettività giuridica e competenze autonome. Pur dando atto dellaprosecuzione dell’attività e della presenza di elementi che potevanosuggerire il contrario, quali il persistente funzionamento degli uffici edel personale, aveva respinto la domanda nel merito, assumendo che iricorrenti sapessero, o comunque dovessero sapere, che la loroinvestitura era cessata il 31/12/1999.Aveva poi affrontato il problema della legittimità della soppressionedell’organo senza sostituzione, in quanto impeditiva di una funzione dirilievo costituzionale, e lo aveva risolto in senso positivo, stante il fattoNumero registro generale 17795/2022che la materia formava oggetto di potestà legislativa regNiuomnerao sleez ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026esclusiva.Data pubblicazione 15/06/2026Aveva inoltre riconosciuto che l’Amministrazione avevaconsapevolmente tollerato la situazione generatasi, ma escluso che ciòpotesse fondare l’azione, visto che il giudicato formatosi sull’azionecausale determinava la nullità degli atti compiuti dall’organo, e, quindi,la giuridica impossibilità che l’Amministrazione potesse averne trattoutilità.Aveva giudicato irrilevante che l’Avvocatura, dinanzi al Giudiceamministrativo, avesse sempre sostenuto la sopravvivenza dell’organo,additando tale presa di posizione a prevenzione di spese persoccombenza; ed infondato il riferimento alla fattispecie della salvezzadegli atti del funzionario di fatto, valevole solo nei confronti del terzoche vi avesse tratto legittimo affidamento.6. Gli appelli e l’intervento incidentale adesivo erano stati fondati suglistessi argomenti, che la Corte messinese disattendeva perché (insintesi, e per quanto ancora rileva):a) la questione di legittimità costituzionale della L.R. n.17/99,riproposta da più di un appellante, era manifestamente infondata,posto che l’art. 15, comma 3 dello Statuto non imponeva un controllogeneralizzato di legittimità sugli atti degli [OSCURATO:PERSONA] da realizzaremediante organo apposito. D’altronde, «Nessuno degli appellanti sispinge nel merito a sostenere che l'attività di controllo da loro svolta apartire dal 2000 fosse valida ed efficace, data l'esistenza di un giudicatocontrario a loro opponibile».b) nel merito, richiamati i principi sul requisito della cd. utilitas qualiinstauratisi a partire da Cass S.U. n. 10798/2015, affermata lapacificità in fatto della prosecuzione dell’attività, la Corte dava atto chedalla produzione risultava evidente che l’Amministrazione ne fosseperfettamente consapevole; e che alla luce della prosecuzione delfunzionamento della struttura e del silenzio serbatodall’Amministrazione a fronte di sei richieste di istruzione sul da farsiNumero registro generale 17795/2022«Gli appellanti potevano quantomeno ragionevolmente dubitarNeu mdeerol slaez ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026legittimità di una completa astensione dalle funzioni loro demandateData pubblicazione 15/06/2026con il decreto presidenziale del 26 novembre 1997».Tuttavia affermava che l’integrazione della fattispecie richiedeva, oltreall’impoverimento (dato per indubbiamente esistente in termini ditempo ed energie impiegati), che l’Amministrazione avesse conseguitoun arricchimento oggettivo in termini di incremento patrimoniale. Gliappellanti assumevano che esso consistesse negli atti di controllo daloro compiuti, destinati a restar validi ed efficaci finché non annullati,ancorché emessi da un organo carente di potere. Tuttavia, comecorrettamente osservato dal Tribunale, tutti gli atti controllati, decorsoil termine di cui all’art.18, comma 6, della L.R. n. 44/91, sarebberorimasti comunque validi ed efficaci; sicché, una volta stabilita la nullitàdell’attività di controllo, «Non si può parlare in radice di alcunarricchimento connesso in via diretta e immediata all'attività degliappellanti»: il controllo positivo non avrebbe prodotto alcuna utilità, equello negativo, in quanto nullo per carenza assoluta di potere, datoormai assodato, nemmeno.Quanto all’effetto dissuasivo di potenziali illeciti, già di per sé di difficileriscontro, non poteva essere presunto, e non era nemmeno dedotto intermini specifici.Quanto, ancora, all’assunto di valenza confessoria dell’utilitas attribuitaal contegno processuale tenuto dall’Avvocatura territoriale nei giudiziin cui questa aveva difeso la Regione riguardo ad atti di enti localiassoggettati al controllo, l’attribuzione operata dal Tribunale a sceltastrategica era corretta, nel senso che l’Avvocatura non avevalegittimazione a disporre dell’oggetto della lite, e comunque laconfessione non poteva avere ad oggetto giudizi. Nella specie dagli attinon emergeva alcun caso in cui fosse stato ammesso un evento utilespecifico, come la possibilità di recuperare una somma o risparmiareuna spesa.La Corte prendeva poi in considerazione alcuni assunti difensivi, quali:a) quello, mutuato dal caso di docente universitario ingaNgumgeirao treog istrcoo genn erale 17795/2022Numero sezionale 2051/2026nomina nulla, per cui l’arricchimento sarebbe integrato dal risparmio diNumero di raccolta generale 19935/2026una spesa che sarebbe stata comunque necessaria, che disattDeatna dpuebbvliaca zione 15/06/2026perché in questo caso non c’erano alternative;b) quello che sarebbe illogico che la stessa sorte non dovesse avere laretribuzione dei dipendenti della struttura, posto che il loro rapportonon era cessato automaticamente, sicché, malgrado l’Amministrazioneavrebbe fatto meglio ad assegnarli ad altro incarico, non potendo essiessere licenziati per il mero fatto che il Coreco fosse venuto meno, laretribuzione era per questo loro dovuta.Peraltro, in casi analoghi, questa Corte aveva costantemente negato lapossibilità di configurare una utilitas.Giudicava assorbiti gli altri motivi.7. Per la cassazione della sentenza è ricorso per primo [OSCURATO:PERSONA],con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed affidato a cinque motivi.8. Ricorsi successivi sono stati presentati da [OSCURATO:PERSONA] (duemotivi) e [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi).9. Tutti i ricorsi sono resistiti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e/o dall’AssessoratoRegionale delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] concontroricorsi.10. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso Caudo denuncia, in relazione al n.3 delprimo comma dell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art.1, comma 1, della L.R. Sicilia n.17/1999, in relazione all’art. 15dello [OSCURATO:PERSONA] (L. Cost. n. 2/ del 2 febbraio 1948) ed all’art. 97della Costituzione.Ammesso senza concedere che l’art. 15 dello Statuto regionale, neldemandare alla legislazione esclusiva della Regione Sicilia la materiadel controllo degli enti locali, avesse mera natura programmatica, unavolta che il “programma” era stato attuato, con la L.R. n.17/1999, conl’istituzione del Coreco, che peraltro aveva sostituito la CommissioneNumero registro generale 17795/2022già prevista dalla L.R. n. 17/1955, l’intervenuta soppressioNnuem erdo seelz ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026Coreco, senza sostituzione, doveva giudicarsi costituzionalmenteData pubblicazione 15/06/2026illegittima, siccome impeditiva di una funzione imposta da unadisposizione di rango costituzionale.2. Il motivo è inammissibile.3. L’azione causale è stata definita, in senso negativo della fondatezzadelle pretese degli odierni ricorrenti, da Cass. n. 16382/2012, che,disattendendo l’assunto dei ricorrenti secondo il quale l’art. 1 dellalegge regionale della Sicilia n. 17/1999 andava inteso nel senso che,nel sancire la continuazione dello svolgimento dell'attività del comitatoregionale di controllo fino al 31/12/99, non intendesse riferirsiall'organo istituzionale in quanto tale, bensì ai suoi componenticollettivamente considerati, ferma restando la sopravvivenza dellostesso organo di controllo, convalidò l’assunto della Corte messinesesecondo il quale invece il Co.Re.Co., il 31/12/1999, aveva cessato diesistere, («È, pertanto, condivisibile la conclusione cui è pervenuta laCorte territoriale nell'affermare che il Comitato regionale di controllo hacessato giuridicamente di esistere alla data del 31 dicembre 1999, conconseguente mancanza di qualsiasi valore giuridico delladeterminazione assunta dai membri dello stesso comitato con la Delib.3 gennaio 2000, di continuare l'attività di controllo»), peraltroaffermando espressamente, sotto il profilo della legittimitàcostituzionale della soppressione senza sostituzione, che «dato cheil R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (conv. in Legge Costituzionale 26febbraio 198, n.2), recante lo Statuto regionale,prevede che "... spetta alla Regione la legislazione esclusiva el'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllodegli enti locali" (art. 15, comma 3), l'adozione della L. n.17 del 1999 ela contestuale soppressione del Co.re.co. non èaltro che espressione dell'autonomia del legislatore che ha ritenuto disopprimere questo strumento per articolare in modo diverso i controllisugli enti locali».Numero registro generale 17795/2022Sulla legittimità della soppressione dell’organo al 31/12/1N9u9m9ero sèez ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, caduto ilData pubblicazione 15/06/2026giudicato, il che palesa l’irrilevanza della questione di legittimitàcostituzionale che si chiede di sollevare.4. Il secondo motivo del ricorso Caudo denuncia, sempre in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 c.c., anche in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.Si censurano gli argomenti in base ai quali la Corte territoriale hanegato la ricorrenza del requisito dell’utilitas:a) per aver considerato in termini di arricchimento economicoun’attività per sua natura non economica, ed avente di per sé un valorein re ipsa in termini di controllo di legalità;b) per non aver considerato che l’[OSCURATO:PERSONA], con la delibera del[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sospeso la funzione ex nunc, senza dichiararel’illegittimità degli atti pregressi, così implicitamente validandoli ericonoscendone l’utilità, come peraltro aveva già fatto omettendo dirispondere alle sei richieste di istruzioni;c) per aver giudicato nulli gli atti di controllo eseguiti nel periodo diinteresse, affermazione che si deduce erronea, alla luce del principiovivente in materia di atti compiuti dal funzionario di fatto, in rapportoai diritti che ne abbiano tratto terzi di buona fede; e del principiogenerale di mera annullabilità degli atti viziati da incompetenza, postoanche a presidio del sistema delle decadenze;d) per aver giudicato irrilevante la diversa sorte spettata ai dipendentidella struttura sulla base di un argomento incongruo e“discriminatorio”.5. Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non si confronta colfatto che la Corte di Appello ha rilevato che sulla nullità radicale deglidall’altro, perché l’apprezzamento dell’utilitas attiene al merito, epertanto non può essere sindacato in sede di legittimità.Numero registro generale 17795/20226. Merita comunque aggiungere che in un caso del tutto analogNuom,e rno seelz ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026quale la questione dell’utilitas era stata affrontata dalla Corte di merito,Data pubblicazione 15/06/2026in termini negativi, e censurata in sede di legittimità per ragionisoprapponibili a quelle qui in esame, questa Corte ha affermato checorrettamente la pretesa in punto di art. 2041 c.c. era stata disattesa,in ragione «dell'impossibilità di configurare un effettiva utilità avantaggio dell'Ente pubblico atteso che si tratta di attività posta inessere da organo non più giuridicamente esistente in quanto, comeinnanzi rimarcato, legislativamente soppresso con conseguente nonutilizzabilità e giuridica irrilevanza (inesistenza) degli atti da essopromanante» (Cass. n. 14315/2013).Analoghe statuizioni sono state rese in casi sovrapponibili, in arrestipure richiamati dalla Corte territoriale (Cass. nn. 8747/2017,8866/2017).7. Osserva peraltro il Collegio che, giusto il principio posto da Cass S.U.n. 10789/2015, secondo il quale nell’ actio de in rem verso l’attore hal'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, non si puòprescindere dalla fattispecie concreta ed anche dalla finalità alla qualetende la prestazione e dalla natura di quest’ultima. L’attività di controllodella legittimità di atti necessariamente conduce ad un provvedimentopositivo o negativo e, pertanto, l’utilitas per l’Amministrazione si puòipotizzare solo nei casi in cui quegli atti possano validamente spiegarela loro funzione. È quindi da escludere che da un atto nullo perchéadottato in carenza assoluta di potere possa derivare un’utilitas perl’amministrazione che, ove fosse chiamata a corrispondere l’indennizzo,sarebbe così condannata per il solo fatto del depauperamento altrui.8. Il terzo motivo del ricorso Caudo denuncia, sempre in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 c.c., in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. ed all’art. 1227c.c..Si contesta la validità logico-giuridica del cd. giudizio controfattuale (seanche i controlli fossero mancati, gli atti controllati sarebbero rimasti oNumero registro generale 17795/2022divenuti validi ed efficaci) alla stregua dei princìpi generali in teNummearo dseiz ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026nesso eziologico tra illecito omissivo e danno e di equivalenza delleData pubblicazione 15/06/2026concause, perché «In concreto né il rapporto di causalità né il concorsodi cause sono in alcun modo collegabili all'attività svolta dal Caudo inseno al comitato nel periodo da considerare... Ancor meno avrebbepotuto la Corte far riferimento all'articolo 1227 cc, se si considera cheil deducente non ha cagionato alcun danno né avrebbe potuto evitarlousando l'ordinaria diligenza».8. Il motivo è inammissibile perché non coglie il significato del giudiziocontrofattuale svolto dalla Corte di merito, che ha utilizzato i princìpigenerali in materia di nesso eziologico tra illecito e danno al solo finedi mostrare la superfluità giuridica degli atti compiuti.9. Il quarto motivo del ricorso Caudo denuncia, in relazione al n.4 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., omessa pronuncia in violazionedell’art. 112 c.p.c.Si lamenta omessa pronuncia sul motivo di appello (pag. 33 del ricorso)col quale il ricorrente aveva censurato il capo della sentenza di primogrado che aveva negato la legittimazione passiva della Regione inquanto priva di soggettività giuridica unitaria; sulla base dell’assuntoche era stata la Regione a dismettere per legge la funzione di controllo.10. Il motivo è inammissibile, perché la Corte territoriale,chiudendo la motivazione con l’espressione «L'appello va pertantorigettato, rimanendo assorbite le restanti questioni» ha mostrato di nonaver affrontato la questione perché ritenta assorbita dal rigetto delladomanda nel merito. E nel giudizio di legittimità introdotto a seguito diricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sonoesaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudiceinferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtùdell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenzache, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata perl'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esamedelle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice diNumero registro generale 17795/2022rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverNsuom ero slaez ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026successiva sentenza che abbia affrontato leData pubblicazione 15/06/2026suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass. nn.23558/2014, 19442/2022).11. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c.Si assume che, poiché l’appello andava accolto, le convenute avrebberodovuto essere condannate al pagamento delle spese del doppio grado.Trattasi di uno pseudomotivo, come tale inammissibile: in caso diaccoglimento del ricorso per cassazione la regolazione delle spese vacomunque rivista in relazione all’esito finale della lite.12. Il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione a n.3del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 c.c.Si censura la statuizione negativa in punto di utilitas, perché viziatadall’omessa valorizzazione dei pur riconosciuti dati oggettivi atti alegittimare il convincimento della doverosità della prosecuzionedell’attività nel corso della stessa, valorizzando invece a posteriori lesole circostanze sopravvenute.13. Il motivo è inammissibile, da un lato, perché sollecita unapprezzamento nel merito del giudizio sull’utilitas, estraneo alsindacato di legittimità; dall’altro, perché non coglie la ratio decidendidella decisione impugnata, che si basa su un giudizio di nonarricchimento in senso oggettivo insito nella totale irrilevanza giuridicadegli atti compiuti già quando compiuti, e quindi ex ante.14. Il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione an.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 c.c., sotto un altro profilo.Si censura l’interpretazione applicativa data dalla Corte di merito a CassS.U. n. 10789/2015, siccome ispirata al criterio dell’accezionesoggettivistica, anziché oggettivistica, del requisito dell’arricchimento,in modo uguale tra settore pubblico e settore privato. Alla luce di taliNumero registro generale 17795/2022criteri, era dirimente a fondare la pretesa attorea che l’attiNvuimtàer o isnez ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026questione fosse stata eseguita col consenso dell’Amministrazione, cheData pubblicazione 15/06/2026l’aveva ricevuta e se n’era avvalsa nell’esercizio di una funzionepubblica compresa nella propria organizzazione; essendo inveceirrilevante la finalità perseguita.15. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi della decisione impugnata, la quale, in piena coerenza conCass S.U. n.10789/2015, che ha affermato che «Il riconoscimentodell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione diindebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fattooggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre ilmancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire eprovare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e chesi trattò, quindi, di "arricchimento imposto», ha valutato in sensonegativo la sussistenza del requisito dell’arricchimento in sensooggettivo, mentre è il motivo ad assumere, in contrasto conquell’arresto, a pretendere che si dia rilevanza al consensodell’Amministrazione.16. Il ricorso prospetta infine anch’esso l’illegittimità costituzionaledell’art.1 della L.R. n.17/99, portando l’ulteriore argomento che l’art.15 comma 3 dello Statuto andrebbe letto anche alla luce dell’art. 130della Costituzione, che già “a monte” imponeva il controllo di legittimitàsugli atti degli enti locali; cosa che non avrebbe consentito lasoppressione del Coreco prima dell’abrogazione dell’art. 130, avvenutasolo con la legge costituzionale n.3/2001, entrata in vigore solo il 8novembre 2001.17. Sotto tal profilo il motivo è inammissibile per il motivo giàillustrato sopra, al punto 3.18. Il primo motivo di ricorso Miasi censura la statuizione dimanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionaledell’art. 1 della L.R. n.17/99.Numero registro generale 17795/202219. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione di cui sopNurmae.ro sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/202620. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primoData pubblicazione 15/06/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per omessa sussunzione dei fatti posti a fondamento delladomanda nella fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.Pur ammettendo alla pag. 3 del ricorso di aver proposto una domandadi arricchimento senza causa, il ricorrente lamenta che la Corte diAppello non abbia tratto dai fatti accertati una responsabilità aquilianaper colpa dell’Amministrazione, ed anzi ne abbia accertata la colpa el’impoverimento senza trarne le conseguenze risarcitorie. Assume chesi trattava di mera doverosa diversa qualificazione giuridica dell’azioneproposta.21. Il motivo è inammissibile (art. 360 bis, n.1, c.p.c.) perché ilpotere del giudice di qualificare diversamente i fatti trova il limite deldivieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa, per petitum e causapetendi, da quella espressamente e formalmente proposta (tra letante, Cass. nn. 13602/2019, 34024/2019, 20351/2024). Le domandedi risarcimento del danno da illecito aquiliano e di arricchimento senzacausa sono diverse sotto entrambi i profili, ed anzi incompatibili, stantela natura sussidiaria dell’actio de in rem verso (Cass. nn. 8184/1994,15296/2007, 3602/2012).22. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.Si lamenta che, errando, il giudice di appello abbia giudicato assorbitoil motivo di appello proposto sulla statuizione in punto di legittimazionepassiva della Regione, così confermando sul punto la sentenza di primogrado. La Regione era legittimata passiva per non aver rinnovatol’organo di controllo.23. Il motivo è inammissibile perché non spiega per quale motivodi diritto sarebbe erronea la statuizione per cui la questione sullalegittimazione passiva restava assorbita dal rigetto della domanda nelmerito. L’assorbimento è del tutto corretto, visto che se una domandaNumero registro generale 17795/2022è rigettata nel merito risulta del tutto irrilevante stabilire chi aNvurmeebrob seez ionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026dovuto essere condannato, se fosse stata accolta. Per la stessa ragione,Data pubblicazione 15/06/2026il motivo, disattesi quelli inerenti la statuizione di merito, risultainammissibile per carenza di interesse.24. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.25. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuno dei ricorrenti, in €. 7.000,00 percompensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17795/2022Numero sezionale 2051/2026Numero di raccolta generale 19935/2026Data pubblicazione 15/06/2026