CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 27055/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1310/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12864/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale formulato da: GUP del Tribunale di Trento, nel procedimento a carico di: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 9.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 10.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 11.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 12.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 13.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 14.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 15.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 16.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27055/2025 Roma, lì, 23/07/2025 17.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 18.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 19.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 20.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 21.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 22.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 23.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 24.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 25.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 26.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 27.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 28.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 29.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 30.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 31.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 32.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 33.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 34.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 35.[OSCURATO:PERSONA] 36.[OSCURATO:PERSONA] 37.[OSCURATO:PERSONA] 38.[OSCURATO:PERSONA] 39.[OSCURATO:PERSONA] 40.[OSCURATO:PERSONA] 41.[OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale ovvero, in subordine, per l’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano; sentiti l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso, il primo per la competenza territoriale del Tribunale di Roma e gli altri due rimettendosi alla determinazione della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, procedendo sulle richieste di giudizio immediato e di rinvio a giudizio trasmesse dal Pubblico Ministero in sede nell’ambito dei procedimenti n.ri 4496/23 RGNR, 4503/23 RGNR, 1964/23 RGNR, aveva fatto presente che la vicenda processuale aveva ad oggetto l’operatività di una associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti attuata su larga scala anche a livello internazionale; in particolare, ha spiegato che, in sede di adozione della misura, il Giudice per le indagini preliminari aveva individuato la competenza territoriale in Trento, ovvero nel luogo ove avevano avuto luogo vari fatti di riciclaggio ed era stata costituita appositamente la società [OSCURATO:PERSONA] srls; ha aggiunto che l’ordinanza custodiale aveva individuato tre livelli operativi: a) il livello superiore a diretto contatto con i referenti colombiani; b) il livello intermedio costituito dai brokers incaricati di raccogliere il denaro (tra costoro in Italia solo [OSCURATO:PERSONA]); c) il livello inferiore di coloro che ricevevano il denaro e lo consegnavano al prelevatore, agente del “broker”; ha riconosciuto come il Tribunale del Riesame delle misure personali aveva ritenuto tutti i reati connessi ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. confermando la competenza territoriale come radicata in Trento, quale luogo di commissione del più grave reato di riciclaggio (art. 16, comma primo, cod. proc. pen.) e dove erano intervenute le operazioni bancarie di versamento delle somme su conti di società non riconducibili agli autori del reato presupposto; il Giudice per l’udienza preliminare ha tuttavia fatto presente che, secondo la S.C., che aveva pronunciato con riguardo al capo di imputazione elevato nei confronti del Giordano (capo L), ma simile a tutti gli altri, la competenza dovrebbe invece essere radicata con riferimento al primo momento della complessa attività di riciclaggio dando rilievo, a tal fine, al luogo di consegna del denaro (265.000 euro) all’agente sotto copertura avvenuta, avvenuta in quel di Pero, in provincia di Milano; quanto al capo A), ovvero al delitto associativo, ha osservato che non è sufficiente la commissione di reati fine perché possa trovare applicazione il criterio di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. spiegando inoltre che la giurisprudenza della S.C. ha evidenziato la necessità che la connessione fondata sulla continuazione sia riferibile a tutti gli indagati non potendo l’interesse di taluno alla trattazione unitaria pregiudicare l’opposto interesse degli altri a non essere sottratto al giudice naturale; ha osservato che, ragionando in tal modo, le singole condotte di riciclaggio andrebbero trattate separatamente con riguardo al luogo di consegna del denaro e non già a quello di trasferimento su conti di società apparentemente estranee. 2. Tanto premesso, il Giudice per l’udienza preliminare ha ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sollecitata a valutare se il primo atto della condotta di riciclaggio possa essere individuato nella consegna del denaro contante (che, invero, ad avviso del medesimo giudice remittente sarebbe un atto del tutto neutro) rispetto a quello del versamento sui conti delle società schermo (avente invece un concreto effetto dissimulatorio). 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la restituzione degli atti al giudice remittente ovvero, in subordine, per l’affermazione della competenza del Tribunale di Milano. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso conclusioni scritte aderendo alla richiesta formulata in via subordinata dalla Procura Generale con individuazione della competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va affermata la competenza del Tribunale di Trento. L’autorità giudiziaria rimettente la questione di competenza territoriale procede, nei confronti di numerosissimi imputati, per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. (contestato nell’ambito del proc. pen. 4503/2023 e del proc. pen. 1964/2023) con riguardo ad una associazione a delinquere finalizzata a commettere una indefinita serie di fatti di riciclaggio di denaro frutto di traffico di stupefacenti, organizzata su tre livelli operativi: 1. un livello superiore, operante all’estero, cui fanno capo i contatti con i fornitori colombiani; 2. un livello intermedio, per operante all’estero, che si occupa dei rapporti con l’addetto alla raccolta del denaro e con gli associati appartenenti al “primo livello” 3. Un livello inferiore, composto da soggetti cui competeva il trasporto e la consegna del denaro al “prelevatore”; i capi da B) a SS attengono, invece, a specifiche ipotesi di riciclaggio di denaro “… che persona sconosciuta consegnava ad agente sotto copertura sulla scorta delle indicazioni fornite dall’interposto e da esso Rinaldi alla associazione a delinquere sub A) … somma … che veniva poi versata a Trento in conto corrente bancario di copertura e poi trasferita all’estero sulla base delle direttive fornite dal sodalizio all’interposto” con il luogo del commesso reato indicato come quello della consegna. 2. Questa Corte ha, più volte, riconosciuto che, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Salvarolo, Rv. 285334-01; conf., Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, GIP Cuneo, Rv. 285513-01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Trib. Agrigento, Rv. 285233-01; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Mulas, Rv. 285114-01; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Trib. Latina, Rv. 284720-01). Com’è stato anche recentemente ribadito, perciò (cfr., Sez. 5, n. 16518 del 02/05/2025, GUP Trib. Asti) “… l'unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell'art. 24-bis cod. proc. pen. è quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territoriale non è manifestamente infondata, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso” dovendosi invece escludere “… che il giudice operi una sorta di ‘delega’ alla Corte di cassazione, in assenza di serietà della questione di competenza e della possibilità di soluzione della stessa con gli ordinari rimedi previsti dal codice di rito”. 3. Nel caso di specie, il Giudice dell’udienza preliminare, pur riconoscendo che ai fini dell’individuazione del momento consumativo del reato occorre far riferimento alla realizzazione dell’effetto dissimulatorio (Sez. 2, n. 44198 del 04/07/2019 e Sez. 2, n. 27848 del 14/03/2019), ha ritenuto di dover investire la Corte di cassazione sulla questione pregiudiziale dal momento che, vagliando una delle posizioni degli indagati, la Sesta Sezione penale di questa Corte (cfr., sentenza n. 19591 del 10/04/2024) è stata di contrario avviso affermando, invece, la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la prima “raccolta” del denaro destinato ad essere versato a Trento su conti di società a prima vista non riconducibili ai protagonisti del traffico di stupefacenti e che, per questa ragione, il giudice remittente aveva considerato come il primo momento della condotta “dissimulatoria” della sua provenienza delittuosa. Di qui la opportunità, nello spirito dello strumento di nuovo conio, di “fissare” la competenza territoriale onde evitare, nel prosieguo del giudizio, che essa – in quanto tempestivamente proposta e laddove “coltivata” nei successivi gradi – possa essere accolta in secondo grado e persino in sede di legittimità vanificando così l’attività processuale svolta nei due gradi di merito. 4. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’impostazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento debba essere condivisa. 4.1. E’ effettivamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (cfr., in tal senso, recentemente, Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Trib. Genova, Rv. 287629-01, resa in una fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento; conf., Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01). In tal senso, si è altresì precisato che anche il solo trasporto del denaro, laddove – come nel caso di specie – avvenuto con modalità “dissimulatorie" (ovvero occultato all’interno della vettura) può integrare il delitto di riciclaggio, ovvero il primo “momento” della più articolata e complessa condotta di riciclaggio (cfr., Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, Gip Tribunale di Milano, Rv. 282314-01). Va rilevato, invero, che nell’ultima delle decisioni richiamate, la vicenda aveva riguardo ad un trasporto transfrontaliero, che era stato giudicato di per sé in grado di ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa del denaro e, per tale ragione, idoneo a configurare il primo momento di una anche più complessa condotta di riciclaggio: in particolare, si è affermato che “… la movimentazione transfrontaliera delle provviste di denaro contante è stata condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, prima ancora che operazione diretta a consegnare le provviste ai destinatari. Il passaggio dai valichi di confine a bordo di autovetture dotate di un doppio fondo per occultare le somme di denaro ha impedito la rilevazione di quel transito ad opera delle Autorità preposte all'accertamento degli inadempimenti agli obblighi dichiarativi di trasporto transfrontaliero di valuta per importi superiori a euro diecimila”; con la conclusione per cui “… non pare possa revocarsi in dubbio che quei trasporti abbiano allora ostacolato l'identificazione della provenienza delle provviste di denaro, costituendo un tassello di una più ampia operazione di riciclaggio, appunto realizzata in modo frammentario e progressivo secondo il modulo operativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità”. 4.2. La lettura e l’esame della casistica esaminata nelle decisioni che hanno affermato l’indirizzo sopra richiamato consente di concludere nel senso che nel delitto di riciclaggio realizzato con condotte “frammentarie e progressive” la competenza per territorio può effettivamente coincidere con il primo atto della sequenza qualora, tuttavia, quest’ultimo possieda ed abbia già in sé una potenzialità dissimulatoria della provenienza delittuosa del denaro o della res delittuosa; si tratta di una soluzione che replica il modello applicabile ai reati c.d. “abituali” e destinati a svilupparsi in un determinato arco temporale (cfr., ad esempio, Sez. F, n. 36132 del 13/08/2019, G., Rv. 276785-01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di maltrattamenti in famiglia, la competenza per territorio, stante la natura di reato abituale, si radica innanzi al giudice del luogo in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento e, quindi, nel luogo in cui la condotta venga consumata all'atto di presentazione della denuncia; conf., Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01, in cui la Corte ha affermato che nel delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e la sua consumazione prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen.). In definitiva, come per i reati “abituali”, tenuto conto del tenore testuale dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., anche per quelli a condotte “frammentarie e progressive” la competenza si radica nel luogo in cui si realizza, almeno in minima parte, l’evento tipico del reato. 4.3. Nella fattispecie, condivisibilmente il Giudice dell’udienza preliminare di Trento ha ritenuto che la consegna del denaro all’agente sotto copertura non ha ancora realizzato l’effetto “sostitutivo” e non possa comunque essere considerata come attività volta ad ostacolare la provenienza delittuosa della somma, potendo tale condotta essere ancora inclusa nel delitto presupposto, dovendosi ritenere che l’effetto dissimulatorio si sia compiuto in Trento, ove erano intervenute le operazioni bancarie di versamento delle somme su conti di società non riconducibili agli autori del reato presupposto. 4.4. Di qui, pertanto, la affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Trento, luogo in cui si è realizzata la prima attività dissimulatoria della provenienza delittuosa del denaro. Alla pronuncia consegue l’ordine per la Cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Trento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 del citato art. 24-bis cod. proc. pen. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]