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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 34277/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31484-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ' TORE1, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 31484 sez.

M3 - ud. 20-09-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1063 del 2019 della Corte di appello di Bologna, esponendo che: - aveva proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'intervento dell'agente per la riscossione in una procedura esecutiva immobiliare promossa in suo danno dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti; - il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello secondo cui, con riferimento ai crediti contributivi vantati dall'agente per la riscossione, era maturata la relativa prescrizione quinquennale e dunque limitatamente alle cartelle notificate fino a cinque anni prima dell'intervento opposto; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era mancata la prova della notifica delle cartelle in parola; Rilevato che: va premesso che secondo la difesa erariale alcuni crediti di parte delle cartelle oggetto di lite, specificatamente elencate a pagina 5 e a pagina 6 del controricorso, sono stati oggetto di annullamento ex art. 4, comma 4, del di. n. 41 del 2021, quale convertito, con conseguente cessazione della materia del contendere;RG n 31484 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a non risultano però documentate le singole cartelle, indicate solo per numero, né i conseguenti e sopravvenuti sgravi in parola; il ricorso è comunque improcedibile; la sentenza, pur pacificamente pubblicata il 7 maggio 2021, non reca, nella copia prodotta, la stampigliatura della pubblicazione, e dunque non è stata prodotta nella forma integrale telematica; in ogni caso, il ricorso sarebbe stato anche inammissibile; infatti, l'opposizione svolta è stata qualificata dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza qui gravata), peraltro correttamente, come proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., contestandosi il diritto di procedere all'esecuzione forzata in forza dell'intervento dell'agente di riscossione; in base alla qualificazione data non è dunque applicabile, neppure davanti alla Suprema Corte, il periodo di sospensione feriale (Cass., 11/01/2012, n. 171); nel caso, la sentenza di appello, indicata come non notificata, è stata pubblicata, come anticipato, il 7 maggio 2021, e il ricorso è stato notificato il 9.12.2021; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 20 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] in Cancelletia ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ditti)

080. 2 t N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31484-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ' TORE1, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31484 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1063 del 2019 della Corte di appello di Bologna, esponendo che: - aveva proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'intervento dell'agente per la riscossione in una procedura esecutiva immobiliare promossa in suo danno dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti; - il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello secondo cui, con riferimento ai crediti contributivi vantati dall'agente per la riscossione, era maturata la relativa prescrizione quinquennale e dunque limitatamente alle cartelle notificate fino a cinque anni prima dell'intervento opposto; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era mancata la prova della notifica delle cartelle in parola; Rilevato che: va premesso che secondo la difesa erariale alcuni crediti di parte delle cartelle oggetto di lite, specificatamente elencate a pagina 5 e a pagina 6 del controricorso, sono stati oggetto di annullamento ex art. 4, comma 4, del di. n. 41 del 2021, quale convertito, con conseguente cessazione della materia del contendere;RG n 31484 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a non risultano però documentate le singole cartelle, indicate solo per numero, né i conseguenti e sopravvenuti sgravi in parola; il ricorso è comunque improcedibile; la sentenza, pur pacificamente pubblicata il 7 maggio 2021, non reca, nella copia prodotta, la stampigliatura della pubblicazione, e dunque non è stata prodotta nella forma integrale telematica; in ogni caso, il ricorso sarebbe stato anche inammissibile; infatti, l'opposizione svolta è stata qualificata dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza qui gravata), peraltro correttamente, come proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., contestandosi il diritto di procedere all'esecuzione forzata in forza dell'intervento dell'agente di riscossione; in base alla qualificazione data non è dunque applicabile, neppure davanti alla Suprema Corte, il periodo di sospensione feriale (Cass., 11/01/2012, n. 171); nel caso, la sentenza di appello, indicata come non notificata, è stata pubblicata, come anticipato, il 7 maggio 2021, e il ricorso è stato notificato il 9.12.2021; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 20 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] in Cancelletia ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ditti) 080. 2 t N