CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 33729/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6070-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.6070/2017 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 5758/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/10/2016 R.G.N. 7975/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5758, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] costruzioni avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di quest'ultima società, tesa al l'annullamento dell'avviso di addebito emesso dall'Inps per Euro 520.560,02, a titolo di contributi previdenziali aziende: l'Istituto previdenziale, con verbale ispettivo del 14.10.2010 aveva contestato alla predetta società la violazione dell'art.96 bis del CCNL piccola industria edile relativo al superamento del limite del 3% previsto per l'assunzione di lavoratori a tempo parziale, per il periodo dal giugno 2008 al mese di agosto 2010; la Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, rilevato che sul superamento del limite nella stipula dei contratti di lavoro part time rispetto a quanto consentito nel periodo di riferimento, non vi era contestazione, ha ritenuto che non potesse eludersi il parametro della "contribuzione virtuale" riferita ai predetti contratti stipulati in sovrannumero, di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29 in ragione del quale la predetta contribuzione si basa su di un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (di regola di 40 ore settimanali). Ad avviso della Corte d'appello, la norma sopra indicata costituisce la regola generale per il versamento dei contributi e la misura ridotta, in presenza di un contratto part time, può essere accordata, in via eccezionale, soltanto se il numero dei contratti a tempo parziale stipulato dall'azienda non superi il limite previsto dal CCNL, trattandosi di un'agevolazione contributiva, mentre per gli altri contratti trova applicazione la regola generale di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29; avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi; l'Inps si è limitato a depositareprocura speciale; la ricorrente, in vista dell’adunanza camerale, ha depositato ricevute di pagamento relative alla cd. rottamazione ter ( D.L. n. 119 del 2018, art. 3 conv. con L. n. 136 del 2018), unitamente ad atto di rinuncia al ricorso; il Collegio si è riserva to il deposito della motivazione dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.l. n. 244 del 1995 conv. con mod. in l. n. 341 del 1995, dell’art. 1, comma 3, degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 61 del 2000, della direttiva 97/81/CE e dell’allegato accordo sul lavoro a tempo parziale, degli artt. 1218, 1362 c.c. e ss, 1418 e 1419 c.c. dell’art. 78 del c.c.n.l. per le imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e dell’art. 96 bis del ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA] per le piccole e medie industrie edili, criticando l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata; con il secondo motivo di ricorso, la società deduce il vizio di omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio e costituito dalle ordinanze del Comune di Capri relative alla limitazione dell’uso delle macchine edili e dell’attività edilizia sul territorio comunale nell’arco dell’anno; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. con L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1: così Cass. n. 11540 del 2019) reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6, primo periodo, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati", ciò che nel caso di specie risulta, dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate-riscossione allegata alla memoria; il debito risulta peraltro integralmente estinto , anticipatamente rispetto al piano ratealizzato, già alla data del 12settembre 2023, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere; nulla va comunque disposto per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’INPS svolto attività difensiva; essendo la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.