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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39853/2023

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di omissis udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di omissis n••••••.• rigettava l'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., avanzata dal J G.F. ristretto in istituto in espiazione della pena di due anni e otto mesi di reclusione.

Nel provvedimento si dava atto del fatto che' G.F. 12 un quadro multi- problematico (ipertensione arteriosa, dislipidemia, iperuricemia), era risultato altresì affetto da una sospetta neoplasia al testicolo destro, patologia quest'ultima per la quale necessitava di intervento chirurgico, praticabile ai sensi dell'art. 11 Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).

Si esponeva che le relazioni mediche (la più recente del settembre 2022), pur confermando la gravità delle menzionate patologie, aveva evidenziato la sostanziale stabilità clinica del condannato.

Il giudice a quo prendeva, inoltre, in esame le note della Questura di Crotone e della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna che descrivevano il condannato come soggetto di spiccata pericolosità sociale, siccome intraneo a clan 'ndraghestico, dal quale non si era mai dissociato.

Concludeva, dunque, per la compatibilità delle condizioni di salute col regime detentivo, sia sotto il profilo medico-assistenziale, stante l'assenza di prognosi infausta quoad vitam ravvicinata, sia sotto il profilo umanitario.

2. Ricorre per cassazione G.F. tramite il difensore di fiducia, e deduce due motivi:

2.1. Con il primo denuncia - in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen., e 47 -ter Ord. pen., nonché il vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta la lettura parziale che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fatto dell'ultima relazione sanitaria che, dopo avere confermato il sospetto di neoplasia per la quale poneva indicazione chirurgica per orchiectomia, previo esperimento di esami strumentali, concludeva espressamente per l'incompatibilità della attuali condizioni di salute del detenuto con il carcere, in considerazione «dell'età avanzata, delle patologie croniche, le sospette e probabili neoformazioni, gli ulteriori accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, non eseguibili nei dovuto tempi brevi in regime di carcerazione».

2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa concreta valutazione della pericolosità sociale del condannato e censura l'insoddisfacente bilanciamento tra il diritto alla salute di questi e la contrapposta esigenza della tutela della collettività dalla reiterazione di condotte delittuose.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 17 marzo 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674).

La giurisprudenza di legittimità parimenti ammonisce che, rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s'ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132).

Né è dubitabile che, anche in siffatta evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato a un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.

Di tali complessive valutazioni, che involgono valori costituzionali (incluso il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), e delle scelte conseguenti, il giudice di merito deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 52979 del 13/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268653-01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, Lainà, Rv. 261414-01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240602- 01), che non si sottrae al sindacato di legittimità, basata su un'accurata ricogrizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, non esclusa la capacità delle strutture detentive, che assicurano la custodia del detenuto, di assicurare cure e trattamenti efficaci e di garantire l'esecuzione dignitosa della pena (Sez. 1, n. 4228 del 26/11/1990, dep. 1991, Cosentino, Rv. 186187-01).

3. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata appare carente sotto il profilo della motivazione.

La detenzione in atto si svolge nei confronti di persona condannata per unico un reato, risalente al 2011, ultrasenantenne, affetta da una pluralità di patologie, accertate da relazioni mediche e sulle quali non v'è contrasto, interagenti sul piano organico e sicuramente incidenti sulla qualità dell'esecuzione penale.

A fronte di una relazione sanitaria che ha concluso nel senso della incompatibilità del regime carcerario con le attuali quadro clinico del detenuto, soprattutto in considerazione della necessità dell'esecuzione in tempi brevi di un intervento di orchiectomia, invece non effettuabile quanto meno nei tempi stringenti dovuti - in regime di carcerazione, il Tribunale a ragione della decisione reiettiva ha genericamente richiamato la possibilità del ricorso all'art. 11 Ord. pen. e valorizzato la spiccata pericolosità sociale derivante dall'essere stato condannato per, associazione di stampo mafioso e imputato in grado di appello (dopo l'assoluzione in primo grado) per un secondo processo per intestazione fittizia di beni in favore del figlio' G.G. l, inserito in contesto mafioso.

La difesa evidenzia che il condannato è detenuto per un reato risalente a undici anni fa e gli unici recenti rapporti contestati sono con il cennato figlio I G.G. che nel frattempo ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia.

I profili appena richiamati non risultano viceversa scrutinati, né il Tribunale ha in alcun modo operato il conseguente necessario contemperamento tra di essi, nella loro apprezzata effettiva consistenza, e le eventuali esigenze di tutela della collettività.

Nessuna valutazione è, infatti, stata svolta sulla pericolosità sociale attuale del detenuto, che tenga conto della natura dei reati, delle concrete modalità della loro commissione, della pregressa biografia penale del suo autore, dell'entità della pena residua e delle altre condizioni socio-ambientali a tal fine potenzialmente rilevanti e, dunque, sull'esistenza in concreto di indicatori che possano precludere - ai sensi dell'art. 147, ultimo comma, cod. pen. - anche la sola ammissione a forme di espiazione in sé più adeguate alla peculiare situazione detentiva ed umana del condannato.

La valutazione relativa alla compatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso, ovvero la verifica della possibilità del mantenimento o meno dello stato di detenzione carceraria di persona gravemente debilitata e/o ammalata, rifluisce nella valutazione sul se, il trattamento detentivo possa scadere in ambito inumano o degradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito.

Essa, dunque, deve essere effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio - non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici in potenza a disposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli, ma anche - di effettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse.

Anche alla luce di queste puntualizzazioni, si conferma che il Tribunale di sorveglianza - asserendo la possibilità di fare ricorso alla struttura specialistica esterna per l'intervento chirurgico - si è espresso in disaccordo con la relazione sanitaria, per poi pervenire a conclusioni dissonanti dalla stessa, determinandosi per la generale compatibilità fra regime inframurario e condizioni di salute del detenuto.

Pertinente si reputa, in proposito, l'arresto di legittimità secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv, 276948),

4. Viziata sotto gli aspetti indicati, l'ordinanza deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice che l'ha pronunciata.

P.Q.M.

O Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di r-1 omissis 3 '[OSCURATO:PERSONA] deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di omissis udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di omissis n••••••.• rigettava l'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., avanzata dal J G.F. ristretto in istituto in espiazione della pena di due anni e otto mesi di reclusione. Nel provvedimento si dava atto del fatto che' G.F. 12 un quadro multi- problematico (ipertensione arteriosa, dislipidemia, iperuricemia), era risultato altresì affetto da una sospetta neoplasia al testicolo destro, patologia quest'ultima per la quale necessitava di intervento chirurgico, praticabile ai sensi dell'art. 11 Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). Si esponeva che le relazioni mediche (la più recente del settembre 2022), pur confermando la gravità delle menzionate patologie, aveva evidenziato la sostanziale stabilità clinica del condannato. Il giudice a quo prendeva, inoltre, in esame le note della Questura di Crotone e della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna che descrivevano il condannato come soggetto di spiccata pericolosità sociale, siccome intraneo a clan 'ndraghestico, dal quale non si era mai dissociato. Concludeva, dunque, per la compatibilità delle condizioni di salute col regime detentivo, sia sotto il profilo medico-assistenziale, stante l'assenza di prognosi infausta quoad vitam ravvicinata, sia sotto il profilo umanitario. 2. Ricorre per cassazione G.F. tramite il difensore di fiducia, e deduce due motivi: 2.1. Con il primo denuncia - in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen., e 47 -ter Ord. pen., nonché il vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta la lettura parziale che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fatto dell'ultima relazione sanitaria che, dopo avere confermato il sospetto di neoplasia per la quale poneva indicazione chirurgica per orchiectomia, previo esperimento di esami strumentali, concludeva espressamente per l'incompatibilità della attuali condizioni di salute del detenuto con il carcere, in considerazione «dell'età avanzata, delle patologie croniche, le sospette e probabili neoformazioni, gli ulteriori accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, non eseguibili nei dovuto tempi brevi in regime di carcerazione». 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa concreta valutazione della pericolosità sociale del condannato e censura l'insoddisfacente bilanciamento tra il diritto alla salute di questi e la contrapposta esigenza della tutela della collettività dalla reiterazione di condotte delittuose. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 17 marzo 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 2. Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674). La giurisprudenza di legittimità parimenti ammonisce che, rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s'ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132). Né è dubitabile che, anche in siffatta evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato a un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco. Di tali complessive valutazioni, che involgono valori costituzionali (incluso il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), e delle scelte conseguenti, il giudice di merito deve dare adeguata e coerente motivazione (Sez. 1, n. 52979 del 13/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268653-01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, Lainà, Rv. 261414-01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240602- 01), che non si sottrae al sindacato di legittimità, basata su un'accurata ricogrizione dei concorrenti elementi che la sostanziano, non esclusa la capacità delle strutture detentive, che assicurano la custodia del detenuto, di assicurare cure e trattamenti efficaci e di garantire l'esecuzione dignitosa della pena (Sez. 1, n. 4228 del 26/11/1990, dep. 1991, Cosentino, Rv. 186187-01). 3. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata appare carente sotto il profilo della motivazione. La detenzione in atto si svolge nei confronti di persona condannata per unico un reato, risalente al 2011, ultrasenantenne, affetta da una pluralità di patologie, accertate da relazioni mediche e sulle quali non v'è contrasto, interagenti sul piano organico e sicuramente incidenti sulla qualità dell'esecuzione penale. A fronte di una relazione sanitaria che ha concluso nel senso della incompatibilità del regime carcerario con le attuali quadro clinico del detenuto, soprattutto in considerazione della necessità dell'esecuzione in tempi brevi di un intervento di orchiectomia, invece non effettuabile quanto meno nei tempi stringenti dovuti - in regime di carcerazione, il Tribunale a ragione della decisione reiettiva ha genericamente richiamato la possibilità del ricorso all'art. 11 Ord. pen. e valorizzato la spiccata pericolosità sociale derivante dall'essere stato condannato per, associazione di stampo mafioso e imputato in grado di appello (dopo l'assoluzione in primo grado) per un secondo processo per intestazione fittizia di beni in favore del figlio' G.G. l, inserito in contesto mafioso. La difesa evidenzia che il condannato è detenuto per un reato risalente a undici anni fa e gli unici recenti rapporti contestati sono con il cennato figlio I G.G. che nel frattempo ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia. I profili appena richiamati non risultano viceversa scrutinati, né il Tribunale ha in alcun modo operato il conseguente necessario contemperamento tra di essi, nella loro apprezzata effettiva consistenza, e le eventuali esigenze di tutela della collettività. Nessuna valutazione è, infatti, stata svolta sulla pericolosità sociale attuale del detenuto, che tenga conto della natura dei reati, delle concrete modalità della loro commissione, della pregressa biografia penale del suo autore, dell'entità della pena residua e delle altre condizioni socio-ambientali a tal fine potenzialmente rilevanti e, dunque, sull'esistenza in concreto di indicatori che possano precludere - ai sensi dell'art. 147, ultimo comma, cod. pen. - anche la sola ammissione a forme di espiazione in sé più adeguate alla peculiare situazione detentiva ed umana del condannato. La valutazione relativa alla compatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso, ovvero la verifica della possibilità del mantenimento o meno dello stato di detenzione carceraria di persona gravemente debilitata e/o ammalata, rifluisce nella valutazione sul se, il trattamento detentivo possa scadere in ambito inumano o degradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito. Essa, dunque, deve essere effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio - non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici in potenza a disposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli, ma anche - di effettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse. Anche alla luce di queste puntualizzazioni, si conferma che il Tribunale di sorveglianza - asserendo la possibilità di fare ricorso alla struttura specialistica esterna per l'intervento chirurgico - si è espresso in disaccordo con la relazione sanitaria, per poi pervenire a conclusioni dissonanti dalla stessa, determinandosi per la generale compatibilità fra regime inframurario e condizioni di salute del detenuto. Pertinente si reputa, in proposito, l'arresto di legittimità secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv, 276948), 4. Viziata sotto gli aspetti indicati, l'ordinanza deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice che l'ha pronunciata. P.Q.M. O Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di r-1 omissis 3 '[OSCURATO:PERSONA] deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente A
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