CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/10/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generai Giuseppe RICCARDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Dato atto che, su richiesta dei difensori di fiducia del ricorrente, è stata clisposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, in parziale acccglimento del riesame avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere siccome gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso ( capo 1), estorsione aggravata ( capo 5), e associazione finalizzata al narcotraffico ( capo 9) -ha annullato il titolo relativo al capo 5, e rigettato, nel resto, il ricorso, confermando l'ordinanza genetica. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal Tribunale distrettuale, [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte della associazione mafiosa "'[OSCURATO:PERSONA]", per avere promosso, organizzato e diretto la famiglia mafiosa di Bagheria, gestendo - su autorizzazione del reggente della famiglia ( [OSCURATO:PERSONA]) e del capo mandamento e reggente della famiglia di Villabate ( [OSCURATO:PERSONA]) - la piazza di spaccio di stupefacenti di Bagheria, occupandosi, altresì, del sostentamento economico dei sodali detenuti e dei loro familiari; assumendo, a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], la reggenza della famiglia, poi coadiuvando [OSCURATO:PERSONA] succedutogli nella reggenza; intervenendo nella risoluzione di controversie tra privati; condizionando e controllando le iniziative di operatori economici sul territorio di Bagheria; facendo da autista a [OSCURATO:PERSONA], capo mandamento mafioso di Pagliarelli, in epoca antecedente al 2017 e con condotta perdurante. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali svolgono un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 416 bis cod. pen., 74 D. P.R. n. 309/1990 e 273 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione. Deduce la Difesa ricorrente che l'ordinanza impugnata presenta plurimi profili di illogicità che inficiano la tenuta della motivazione, anche perché il Tribunale non ha esplorato le alternative interpretazioni delle conversazioni intercettate, su cui si fonda il compendio indiziario, così come prospettate dalla Difesa. 2.1. In particolare si segnala: - che il Tribunale, pur non avendo ravvisato elementi a carico del ricorreni:e per il reato estorsivo di cui al capo 5 - tanto da annullare il relativo titolo cautelare - ha tuttavia, contraddittoriamente, valorizzato la condotta ivi descritta per argomentare la partecipazione, con ruolo di vertice, del ricorrente nel sodalizio in questione, pur avendo escluso che la condotta estorsiva abbia avuto connotazioni mafiose; - che, illogicamente, si è desunto il ruolo apicale del ricorrente, pur dando atto che il [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da autista del capo mandamento di "Pagliarelli" [OSCURATO:PERSONA], lo aveva accompagnato due sole volte, nel 2017, in occasione di riunioni apicali, senza, tuttavia, avere partecipato alle riunioni, in quanto non autorizzató dai vertici; - risulta congetturale l'argomentazione con la quale si trae, dall'intervento di altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], su impulso di [OSCURATO:PERSONA], una connotazione rivelatrice della pregnante partecipazione del ricorrente al reato associativo; i giudici di merito non hanno considerato le ragioni personali e lecite che ne avevano giustificato l'intervento risolutore finalizzato a ottenere il pagamento del fitto del locale commerciale di proprietà della figlia di Fricano, e non hanno dato conto della assenza di riscontri delle intercettazioni in ordine a tale episodio, nonostante la massiva attività captativa. - Illogica anche la motivazione con cui si attribuisce al ricorrente di avere provveduto al mantenimento e al sostentamento dei sodali detenuti e delle loro famiglia, giacchè le intercettazioni restituiscono piuttosto la presa di distanza del ricorrente dalle richieste di [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a sollecitare il [OSCURATO:PERSONA] al versamento di somme in favore del padre detenuto, e, d'altro canto, risulta evidente che ci si trovi dinanzi a una richiesta del tutto personale rivolta al ricorrente, che non impegna "cosa nostra". Analoghe considerazioni vengono svolte anche con riguardo alla richiesta di sostentamento carcerario di tale Morreale, che il ricorrente neppure conosce, come emerge dalle intercettazioni. - Profili di illogicità si evidenziano anche con riguardo al ruolo di risolutore delle controversie tra privati, giacchè l'episodio richiamato nella ordinanza si spiega in un contesto di rapporti di vicinato. - Ancora, si sottolinea che le intercettazioni danno esclusivamente conto della attività di spaccio svolta dal ricorrente, senza che emerga la perpetrazione di condotte mafiose afferenti alla famiglia di Bagheria, altresì rimarcando come il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto giudizialmente quale reggente del mandamento di Bagheria - abbia escluso che il ricorrente fosse un uomo d'onore, riferendo di conoscerlo solo come un semplice spacciatore agente su autorizzazione dei soggetti di Bagheria. Del tutto illogica risulterebbe la spiegazione di cui si legge nell'ordinanza - ovvero che il Colletti possa essersi riferito al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] ancora non aveva ancora acquisito un ruolo apicale nelle consorteria, occupandosi solo della gestione del narcotraffico - dal momento che il Colletti è stato tratto in arresto a dicembre 2018, mentre la contestazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a prima del 2017, cosicchè, nel 2018, il [OSCURATO:PERSONA] era già da tempo operante nella famiglia di Bagheria, quale reggente, circostanza tuttavia sconosciuta al capo mandamento. 2.2. Infine, anche la motivazione a sostegno della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 cit. incorre nei medesimi vizi e lacune argomentative, dal momento che le conversazioni utilizzate dal Tribunale del riesame si sono svolte nel 2019, e, quindi, prima della condotta in contestazione, collocata in epoca anteriore e prossima al 2020. Né sono indicate le ragioni per cui si sia esclusa la fattispecie concorsuale piuttosto che quella associativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Innanzitutto perché gli argomenti utilizzati dalla Difesa ricorrente tendono a contestare più che la illogicità o contraddittorietà della motivazione o comunque un vizio della motivazione ex art. 6060 lett. e) cod. proc. pen., a stigmatizzare la erronea valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito. E' noto, tuttavia, come la, Corte di legittimità abbia chiarito che « sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualltà, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento....» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv. 280747 -01).Più in generale, è preclusa in sede di legittimità « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,) Rv. 270628 -01). Specificamente sulle misure cautelari « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» ( Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601 -01). In ultima analisi, si è incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica della Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) che «concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa....» (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 Rv. 280450 -01, in motivazione). Il ricorso, in quanto non conforme ai criteri del sindacato sulla logicità della motivazione, risulta, dunque, già sotto tale profilo, inammissibile, dal momento che la censura di illogicità propugna una non consentita parcellizzazione di singoli elementi del compendio indiziario, evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274), e si risolve in una critica alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, e ciò al netto della considerazione che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sabbar, Rv. 263715 ). Cosicchè, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce apprezzamento che non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite ( Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389; conf. Sez. 3 - , n. 44938 t del 05/10/2021, Rv. 282337 01). Si è pure precisato che il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorchè non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene. (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650 - 01). A tanto deve aggiungersi che manca, nel ricorso, il confronto con l'ordinanza impugnata, che, in tal modo, risulta anche viziato da irrimediabile genericità ( c.d. genericità estrinseca): motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 ). 2. Ebbene, è agevole osservare come il Tribunale del riesame abbia esaminato specificamente le singole intercettazioni, che ha riportato nelle parti di interesse, fornendo una compiuta interpretazione del loro contenuto, che non soffre delle illogicità denunciate. Al contrario, la difesa ricorrente propugna una inammissibile parcellizzazione del materiale indiziario e persegue una altrettanto inammissibile interpretazione alternativa, peraltro, questa sì del tutto congetturale e ipotetica, non supportata da alcun concreto elemento capace di darvi concreto sostegno. 2.1. Infatti, in estrema sintesi: quanto all'utilizzazione, a fini probatori, della condotta rubricata sub capo 5, il Tribunale ha esplicitato il proprio punto di vista, chiarendo di avere escluso il reato estorsivo giacchè non si erano verificate condotte di violenza e minaccia, precisando che, cior onostante, la condotta assume una valenza "indicativa del potere, tipicamente Mafioso, di controllo del territorio di cui era titolare il [OSCURATO:PERSONA], il quale, investito del "comando" dallo Scaduto, era in grado di incidere sulle attività economiche, alterando il libero gioco della concorrenza, nonché di interloquire con altro esponente mafioso, [OSCURATO:PERSONA]" ( pg. 9). Il Tribunale ha premesso che l'attività di captazione ha registrato "l'ascesa di [OSCURATO:PERSONA], detto Gino", ( e, quindi, non v'è spazio per incertezze nell'identificazione) il quale >42 era risultato, già in altra indagine, vicino al capo mandamento di Pagliarelli, [OSCURATO:PERSONA], del quale era stato autista in due occasioni, nel 2017, per poi assumere il controllo della piazza di spaccio di Bagheria del capo mandamento Colletti, e dell'anziano mafioso [OSCURATO:PERSONA]: circostanze emerse dalle intercettazioni, puntualmente segnalate nell'ordinanza impugnata ( pg. 8-10).- Il ruolo di risolutore delle controversie private - tipica espressione della capacità di controllo del territorio da parte delle consorterie mafiose; sostituendosi alla pubblica autorità - è emerso in occasione della diatriba tra due operatori commerciali in concorrenza: non si vede come possano essere diversamente intese le parole con cui [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come il "capo", "quello che comanda" essendosi lo stesso indagato presentatosi dicendo" a me mi ci ha messo qua [OSCURATO:PERSONA]", e i successivi incontri con il referente della parte avversa fino a trovare il compromesso risolutore. - Non è ragionevole attribuire altro significato a quelle conversazioni riportate nella ordinanza impugnata che danno conto di come il [OSCURATO:PERSONA] si occupi del sostentamento dei sodali detenuti e delle loro famiglie, attività che è emersa con chiarezza sia nell'occasione in cui il ricorrente è stato contattato dal figlio di [OSCURATO:PERSONA], stante il chiaro tenore delle conversazioni intercettate (pg. 11 e 12), sia quando è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire al suo interlocutore nella conversazione del 05/05/2020, della sua intenzione di provvedere al sostentamento di [OSCURATO:PERSONA], che pure dichiara di non conoscere. - Quanto alla contestazione che si incentra sul ruolo apicale, prendendo di mira le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Colletti, per sostenere la illogicità della motivazione su tale aspetto, il Collegio deve rilevare la carenza di interesse ad impugnare che, in tema di misure cautelari personali, sussiste quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Rv. 26476201), perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246). Risultato utile non conseguibile nel caso di specie, in virtù delle presunzioni, di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., che governano la materia in presenza di contestazione afferente al delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., operative già in presenza della contestazione della rnera partecipazione al sodalizio. Non sussiste, infatti, l interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (Sez. 6, n. 41033 del 07/10/2015 Rv. 264762 - 01). Consegue a ciò, che il riconoscimento o meno del ruolo verticistico in capo al ricorrente non è in grado di svolgere alcuna influenza sul termine di durata massima della misura cautelare relativo alla fase in corso, dovendo osservarsi, a tal proposito, che il propalante, pur dichiarando di non essere a conoscenza del ruolo verticistico del [OSCURATO:PERSONA], lo ha, tuttavia, indicato come stabilmente dedito, su sua stessa autor zzazione, al traffico di stupefacenti nell'ambito del mandamento di Bagheria ( pg. 8 dell'ordinanza). In ogni caso, non può sottacersi che, anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata ha formulato il proprio giudizio fondandosi su una pluralità di elementi indiziari, sinergicamente valutati, sottolineando come il [OSCURATO:PERSONA] "godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamento" dei sodali e intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro" (pg. 13-14) 3. Del tutto genericamente formulate le deduzioni riguardanti il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, a fronte di un chiarissimo quadro indiziario che individua il ricorrente come il referente della piazza di spaccia di Bagheria, gestita in totale autonomia, come sottolineato dal Tribunale del riesame, che ha richiamato le numerose intercettazioni nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] discuteva, inequivocabilmente, dell'attività di spaccio, del recupero del denaro dai pusher, di successive forniture, altresì dimostrando la capacità di approvvigionarsi di sostanze di diversa natura, sia "leggere" che "pesanti", non senza sottolineare come, nella ordinanza impugnata si dia atto dell'assenza di contestazioni da parte della Difesa in merito all'attività captativa e alle conversazioni valorizzate ai fini della gravità indiziaria per il delitto in esame ( pg. 14). Cosicchè le deduzioni circa l'asserita discrasia temporale oltre che generiche e manifestamente infondate, dal momento che l'imputazione copre il periodo antecedente al 2020, e, quindi, comprende anche certamente l'estate del 2019, risultano anche inammissibilmente proposte per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav