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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 34847/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente considera la ricettazione di speciale tenuità come un'ipotesi autonoma di reato, al contrario della giurisprudenza di questa Carte, che ha più volte spiegato che In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speOale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza atténuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 — 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il ricorrente considera la ricettazione di speciale tenuità come un'ipotesi autonoma di reato, al contrario della giurisprudenza di questa Carte, che ha più volte spiegato che In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speOale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza atténuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 — 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34847/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris