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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26958/2026

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orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza in data 12 settembre 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2, cod. pen. (capo A della rubrica delleimputazioni) e 648 cod. pen. (capo B), commesso in data 24 settembre 2011.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica edinfraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inpunto di identificazione dell’imputato quale autore dei reati di furto contestati alcapo A; non corretta sarebbe secondo il ricorrente la ricostruzione delletempistiche dell’azione operata dai giudici di merito anche sulla base di un videomai acquisito agli atti processuali e difetterebbe la motivazione sulla irritualitàdell’acquisizione delle immagini;2.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione alla responsabilità dell’imputato con riguardo al reato di ricettazione dicui al capo B con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reatoricavato dalla sole dichiarazioni (non utilizzabili) dell’imputato in quanto raccoltenel momento in cui lo stesso era già indagato;3.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata disapplicazione della recidiva in quanto non è statocondizioni di vita dello stesso;4.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inpunto di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alladeterminazione finale del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perchéfondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con valutazionicongrue e logiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cortedi cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4 e segg.) nonpresenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen.;che, altrettanto è a dirsi con riguardo al secondo motivo di ricorso, ciò inquanto, indipendentemente, dall’utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese dalViola, rimane un dato di fatto che l’imputato non ha fornito alcuna giustificazionecirca il legittimo possesso del bene di provenienza delittuosa ed è consolidatoprincipio quello secondo il quale ai fini della configurabilità del reato diricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anchedall'omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosaricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex multis: Sez. 2, n. 25756del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458).che, con riguardo al terzo motivo di ricorso la Corte (pag. 7) hadebitamente spiegato le ragioni della mancata esclusione della contestatarecidiva facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia anchesottolineando come la commissione dei fatti di cui all’odierno procedimento siadimostrativa di una più spiccata pericolosità e propensione al criminedell’imputato;che, infine, il quarto motivo di ricorso che denuncia vizio di omessamotivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati èmanifestamente infondato;che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola digiudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto perciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269);che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettatoil rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (siveda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) in presenza di reati dellastessa indole e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondocriteri matematici, attraverso l’obiettivo di un aumento di pena di minima entitàpraticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza in data 12 settembre 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2, cod. pen. (capo A della rubrica delleimputazioni) e 648 cod. pen. (capo B), commesso in data 24 settembre 2011.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica edinfraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inpunto di identificazione dell’imputato quale autore dei reati di furto contestati alcapo A; non corretta sarebbe secondo il ricorrente la ricostruzione delletempistiche dell’azione operata dai giudici di merito anche sulla base di un videomai acquisito agli atti processuali e difetterebbe la motivazione sulla irritualitàdell’acquisizione delle immagini;2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione alla responsabilità dell’imputato con riguardo al reato di ricettazione dicui al capo B con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reatoricavato dalla sole dichiarazioni (non utilizzabili) dell’imputato in quanto raccoltenel momento in cui lo stesso era già indagato;3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata disapplicazione della recidiva in quanto non è statocondizioni di vita dello stesso;4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inpunto di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alladeterminazione finale del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perchéfondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con valutazionicongrue e logiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cortedi cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4 e segg.) nonpresenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen.;che, altrettanto è a dirsi con riguardo al secondo motivo di ricorso, ciò inquanto, indipendentemente, dall’utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese dalViola, rimane un dato di fatto che l’imputato non ha fornito alcuna giustificazionecirca il legittimo possesso del bene di provenienza delittuosa ed è consolidatoprincipio quello secondo il quale ai fini della configurabilità del reato diricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anchedall'omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosaricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex multis: Sez. 2, n. 25756del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458).che, con riguardo al terzo motivo di ricorso la Corte (pag. 7) hadebitamente spiegato le ragioni della mancata esclusione della contestatarecidiva facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia anchesottolineando come la commissione dei fatti di cui all’odierno procedimento siadimostrativa di una più spiccata pericolosità e propensione al criminedell’imputato;che, infine, il quarto motivo di ricorso che denuncia vizio di omessamotivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati èmanifestamente infondato;che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola digiudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto perciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269);che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettatoil rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (siveda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) in presenza di reati dellastessa indole e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondocriteri matematici, attraverso l’obiettivo di un aumento di pena di minima entitàpraticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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