CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22 aprile 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 6.10.2020 dal Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante BRAKAJ Gazmend. In primo grado, il Giudice, in composizione monocratica, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n.1, c.p. equivalenti alla ritenuta recidiva, ed applicando la diminuente per il rito prescelto, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato d cui all'art. 13, co. 13, D. Lgs 286/98, perché destinatario del decreto di espulsione dal territorio nazionale n. 15981/2017 emesso dalla Prefettura di Milano in data 22.05.2017 ed eseguito con accompagnamento alla frontiera, rientrava nel territorio dello Stato prima del termine di anni cinque. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BRAKAJ Gazmend deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 cod.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre un tema su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].d