CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. lette le conclusioni dei difensori che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 23 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 19 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Nola aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di tentato incendio di un esercizio commerciale, fatto commesso in san Vitaliano il 1° dicembre 2018, condannandoli, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. Nelle prime ore del 1° dicembre 2018 veniva segnalato il divampare di fiamme da un locale al piano terra, adibito a esercizio commerciale; nell'immediatezza, gli investigatori accertavano, in ragione dei segni di effrazione e del recupero di contenitori con tracce di liquido infiammabile, la natura dolosa dell'incendio. Veniva anche identificato il soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che, quella notte, poco prima dell'incendio, aveva acquistato in un bar vicino una bottiglia identica ad altra che era stata rinvenuta sul luogo del fatto. Venivano attivate intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali emergeva che le persone offese avevano individuato il mandante dell'incendio in [OSCURATO:PERSONA] e gli esecutori in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti che avevano poi ammesso le proprie responsabilità di fronte alle persone offese. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente presentato ricorso per cassazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della richiesta rinnovazione dell'istruttoria e all'accertamento della specifica responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, per assumere la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata respinta solo perché i testi non erano stati indicati nella lista testimoniale della difesa e in quanto finalizzati a dare la prova contraria al contenuto delle intercettazioni, senza considerare che la necessità di queste testimonianze era sorta nel corso del dibattimento al fine di far emergere la verità dei fatti. La condanna di [OSCURATO:PERSONA] era stata fondata sul contenuto di tre intercettazioni telefoniche intercorse tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e Adriana, sulla intercettazione di un dialogo in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari e sul ritrovamento, sul luogo del fatto, di una bottiglia di acqua minerale con odore di sostanza infiammabile. La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito di chiarire il contenuto della conversazione del 10 dicembre 2018 con la sorella [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale avevano testimoniato sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], testi che avevano fatto emergere la non attendibilità di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della telefonata con la sorella Adriana. Le telefonate intercorse il 25 dicembre 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e Alessandro e quella del 25 gennaio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e Alessandro aveva avuto ad oggetto il litigio verificatosi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA]: il reale motivo del litigio era stato spiegato a dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in termini diversi da quelli ritenuti dai giudici del merito. Il contenuto della intercettazione ambientale in carcere, dove [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito ai genitori di aver commesso il fatto assieme al [OSCURATO:PERSONA], era stato smentito dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] che egli era stato l'unico autore del fatto, e da altri elementi che avevano riscontrato il fatto che il Palmieri fosse stato solo. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio sulla circostanza aggravante. Dalla testimonianza dell'ispettore dei vigili del fuoco Auriemma era emerso che il fuoco era rimasto circoscritto al locale garage, senza interessare le altre parti dell'edificio. I testi Schiano e Sgambati non erano attendibili nella parte in cui avevano riferito che il loro appartamento era stato invaso dal fumo. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di motivi nuovi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.1. Quanto al ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Stante la causa di originaria inammissibilità del ricorso, la memoria di motivi presentata dal difensore del ricorrente non può essere considerata. 2. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone motivi di merito. 2.1. Con il primo motivo viene proposta una ri-lettura diretta delle prove, nella prospettiva di far emergere l'infondatezza del giudizio formulato e la necessità della integrazione istruttoria richiesta nel giudizio di appello. Ora, le sentenze di merito hanno condiviso il giudizio di non attendibilità delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, ancorchè interlocutrici in diverse conversazioni aventi ad oggetto l'individuazione dei responsabili dell'incendio, avevano a dibattimento negato di aver acquisito sospetti su alcuno che non fosse [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze, inoltre, avevano valorizzato come prove a carico le convergenti indicazioni, a carico degli imputati, desumibili dalle plurime conversazioni intercorse tra i parenti delle persone offese. L'impostazione difensiva ha inteso anche con il ricorso per cassazione proporre una diversa lettura delle prove, attribuendo piena attendibilità alle testi, in particolare nelle parti in cui avevano inteso dare una diversa spiegazione delle intercettazioni, e chiedendo, a ulteriore riscontro, l'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta, peraltro, di una argomentazione interamente attinente al merito, funzionale a un nuovo giudizio di merito, che non è consentito in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo, relativo al giudizio sull'aggravante, ha contenuto di merito ed è generico. A fronte dell'accertamento relativo al fatto che le fiamme avevano interessato il piano seminterrato di un edificio che, ai piani superiori, era destinato a civile abitazione, il motivo deduce che in realtà le fiamme avevano attinto solo un mobile e la radio presenti nel garage.Si tratta di rilievo che ridimensiona l'accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito - che avevano evidenziato che le fiamme erano state viste anche ai piani superiori e che i generi alimentari presenti nel locale dove il fuoco era stato acceso erano bruciati - e comunque non si confronta con il dato oggettivo che integra l'aggravante, il fatto cioè che il fuoco era stato appiccato in un immobile destinato anche a civile abitazione. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali