CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22520/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette la comparsa conclusionale e le conclusioni scritte del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna al risarcimento dei danni che saranno liquidati in separata sede e alla liquidazione degli onorari per la parte civile, come da nota spese allegata, confermando il pagamento della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt.110-640 e 348 cod. pen., estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, con cui lamenta - quanto all'esercizio abusivo della professione forense, la mancanza di un provvedimento di radiazione (in presenza di una volontaria cancellazione dall'Albo), nonché l'impossibilità di configurare ritualmente il fatto tipico (una volta adeguatamente ricostruita la vicenda storica) e, comunque, di ammettere il concorso con la fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.; - quanto alla truffa, l'incongrua valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, l'omessa valutazione di prove documentali e la mancanza di artifici e raggiri e di ingiusto profitto; 3. Il ricorso è inammissibile. Invero, i profili di censura - non completamente sovrapponibili alle questioni prospettate, in maniera non del tutto perspicua, nei motivi di appello (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01) - risultano, comunque, insuperabilmente generici, in quanto affatto avulsi dal contenuto della sentenza impugnata e da compiuti riferimenti all'effettivo dato processuale (peraltro, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli specifici atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione; cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419- 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01), postulando un'alternativa - e non chiara - ricostruzione della vicenda storica, assertivamente affermata. A fronte di una più che adeguata doppia conforme motivazione, che illustra chiaramente il discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità (mancanza di titolo abilitativo, falsa rappresentazione della propria attuale qualità di avvocato con studio in Napoli, instaurazione di un rapporto di assistenza legale, induzione alla consegna di somme di denaro e alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria), le doglianze del ricorrente sono, in concreto, prive di una specifica portata censoria.s. Nessun dubbio, infine, permane sulla possibilità di concorso materiale tra i delitti di esercizio abusivo di una professione e di truffa, nettamente differenziati quanto alla condotta tipica, poiché il difetto di titoli abilitativi non costituisce di per sé artificio o raggiro. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione, nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che - meramente associandosi alle conclusioni della Procura generale - non hanno offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]