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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19749/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14331/2010 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9736 depositata il 9 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9736 pubblicata il 9 novembre 2017, la quale - nel respingere l'appello interposto dal medesimo Avanzi avverso la sentenza n. 27211/2017 del Giudice di pace di Roma - nel merito, confermava la responsabilità dell'appellante per avere emesso sette assegni bancari privi di provvista, tempestiva la notificazione della contestazione che decorreva dall'accertamento dell'infrazione ex art. 14 legge n. 689/1981 e non già dall'elevazione del protesto, richiedendosi il completamento del procedimento istruttorio. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta intimata.

Fissata udienza camerale al 13 gennaio 2022, in imminenza della stessa il ricorrente depositava in cancelleria copia di atto di rinuncia sottoscritto sia dalla parte sia dal difensore.

L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

E', infatti, priva di rilievo ostativo la circostanza che tale atto - sottoscritto sia dal difensore del ricorrente sia dallo stesso ricorrente - non sia stato comunicato alla parte resistente, rimasta intimata.

In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e nessuna pronuncia è necessaria quanto alle spese di lite del presente giudizio, in mancanza dello svolgimento di difese da parte della resistente.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14331/2010 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9736 depositata il 9 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9736 pubblicata il 9 novembre 2017, la quale - nel respingere l'appello interposto dal medesimo Avanzi avverso la sentenza n. 27211/2017 del Giudice di pace di Roma - nel merito, confermava la responsabilità dell'appellante per avere emesso sette assegni bancari privi di provvista, tempestiva la notificazione della contestazione che decorreva dall'accertamento dell'infrazione ex art. 14 legge n. 689/1981 e non già dall'elevazione del protesto, richiedendosi il completamento del procedimento istruttorio. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta intimata. Fissata udienza camerale al 13 gennaio 2022, in imminenza della stessa il ricorrente depositava in cancelleria copia di atto di rinuncia sottoscritto sia dalla parte sia dal difensore. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. E', infatti, priva di rilievo ostativo la circostanza che tale atto - sottoscritto sia dal difensore del ricorrente sia dallo stesso ricorrente - non sia stato comunicato alla parte resistente, rimasta intimata. In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e nessuna pronuncia è necessaria quanto alle spese di lite del presente giudizio, in mancanza dello svolgimento di difese da parte della resistente. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 gennaio 2022
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