CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47252/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Fossano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 24/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti ex artt. 640 e 494 cod.pen, condannandolo alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 820 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: a) alla ritenuta legittimazione alla querela della dipendente dell'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA]; b) al difetto di efficienza causale della condotta dell'imputato rispetto all'induzione in errore, dovendo ritenersi l'evento conseguenza della condotta colposa della dipendente, che non ha effettuato alcun accertamento sul diritto del richiedente al prelievo. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera questioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e correttamente disattese con il supporto di congrua motivazione.t 3.1 La difesa in relazione al capo B) sostiene che l'operatrice di sportello Roggia, cui l'imputato si presentò come correntista, spendendo false generalità ed effettuando un prelievo di euro 500,00, non era legittimata alla querela, non rivestendo la qualità di soggetto danneggiato dal reato. Gli argomenti reiettivi spesi dal giudice d'appello sono coerenti con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Rv. 277712; n. 20169 del 03/02/2015, Rv. 263520. La sentenza impugnata ha in proposito chiarito che la dipendente dell'istituto di credito aveva patito un danno personale e diretto, essendosi il datore di lavoro rivalso su di lei per la somma indebitamente erogata al prevenuto. 3.2 Quanto all'efficienza causale della condotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'induzione in errore deve analogamente rilevarsi la palese infondatezza dell'assunto giacché l'essersi l'imputato presentato alla cassa declinando le generalità di un correntista, asserendo di non ricordare il numero di conto e chiedendo di effettuare un prelievo è condotta obiettivamente dotata di capacità decettiva. Questa Corte ha chiarito, in fattispecie assimilabile a quella a giudizio, che in tema di truffa la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta (Sez. 2, n, 51166 del 25/06/2019, Rv. 278011; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Rv. 274299) mentre non rileva l'eventuale deficit di diligenza della p.o. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].