CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1982
Cassazione n. 49872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1982 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato GIRALDI Matteo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il ricorrente omesso ogni confronto con i motivi a sostegno della affermazione di penale responsabilità e contestato il trattamento sanzionatorio, viceversa debitamente giustificato dai giudici territoriali alla stregua di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (reato posto in essere in stato di sottoposizione a misura cautelare nell'ambito di un altro procedimento; reiterate violazioni del programma imposto all'interno della MAP e conseguente revoca), valutazione pertanto insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]