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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 32581/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bergamo, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse diXXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reatocontinuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti due sentenze:1) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.I.P. del Tribunale diBrescia il 19/09/2022, irrevocabile il 07/02/2023, di condanna per i reati di cuiagli artt. 81 comma 2, 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 4 legge 110 del1975, commessi in Palazzolo sull’Oglio tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 02/07/2021;2) sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 30/01/2024, irrevocabile il15/05/2024 di condanna per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 628 commi 1 e3 n. 1 cod. pen., 4 legge 110 del 1975, commessi in Palosco il 27/08/2020.Il decidente ha ritenuto che, nonostante l’omogeneità delle normegiuridiche violate, non potesse ravvisarsi un disegno criminoso unitario tra lecondotte, valorizzando, quale elemento dirimente, il lasso temporale intercorsotra i fatti, tale da rendere inverosimile che, al momento della commissione dellarapina più risalente, il condannato avesse già concepito e programmato le rapinecommesse quasi un anno dopo.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod.proc. pen., nonché travisamento del concetto di «medesimo disegno criminoso»e illegittima valorizzazione assorbente del dato temporale.Il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione fondandoil proprio convincimento su due direttrici interpretative non conformi alparadigma normativo: da un lato, la pretesa necessità di una programmazioneab origine dettagliata e specifica delle singole condotte; dall’altro, lavalorizzazione del dato cronologico quale elemento sostanzialmente dirimente aifini dell’esclusione dell’unitarietà del disegno criminoso.Invero, l’unicità del disegno criminoso non postula affatto la preventivaindividuazione puntuale di tutti gli episodi delittuosi, essendo sufficiente chel’agente abbia concepito sin dall’origine un programma unitario nelle sue lineeessenziali, caratterizzato da una comune matrice ideativa e finalistica, anchesuscettibile di progressivo adattamento alle circostanze concrete.Parimenti, il lasso temporale, pur pari a circa un anno, è stato elevato acriterio assorbente, trascurando il rilievo della convergenza degli ulteriorielementi valorizzati dalla difesa.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606 lett. e)cod. proc. pen. per motivazione apparente, travisamento degli atti e omessavalutazione unitaria degli indici fattuali rivelatori del medesimo disegnocriminoso.Il giudice dell’esecuzione, pur dando atto della sussistenza di plurimi profilidi omogeneità tra i fatti, non ha proceduto a una loro sintesi valutativa,limitandosi a considerarli isolatamente e attribuendo rilievo assorbente al solodato temporale.

In particolare, la motivazione risulta viziata nella parte in cuiomette di valutare in modo coordinato e integrato la sostanziale identità dellecondotte, l’omogeneità della finalità perseguita, la contiguità territoriale degliepisodi e la progressione criminale omogenea.

Inoltre, il provvedimento nontiene conto del fatto che la sentenza sub 1) aveva riconosciuto la continuazioneinterna tra diversi episodi omogenei proprio in ragione dei medesimi indicatori,poi svalutati dal giudice dell’esecuzione.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione exart. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 671comma 1, cod. proc. pen., in relazione allo stato di tossicodipendenza delcondannato.Il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare lo stato ditossicodipendenza del condannato quale elemento idoneo a fondare ilriconoscimento del vincolo della continuazione.

In particolare, si censural’omessa valutazione della sopravvenienza di una prova nuova, potenzialmentedecisiva, rappresentata dalla certificazione del SerD della Casa circondariale diMonza del 25 marzo 2026, attestante che il condannato è affetto da disturbo dauso di cocaina e cannabis.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della lorostretta connessione, sono manifestamente infondati e, comunque, nonconsentiti, poiché si risolvono nella sollecitazione di una nuova valutazione dimerito degli indici fattuali già apprezzati dal giudice dell’esecuzione.Va premesso che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegnocriminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni dellalegge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che laprova di detta congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indiciesteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostantealle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep.16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell’esecuzione, nel valutarel’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma dil’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, dicarattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep.2016, Bottari, Rv. 267596).Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede esecutiva, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è, per suanatura, indiziaria, atteso che, trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte, purché nonespressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Ne consegue che laricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di per sé, ilcaratteristico elemento intellettivo che connota il reato continuato (Sez. 2, n.40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).In tale quadro, il decorso del tempo costituisce elemento certamenterilevante nella valutazione dell’esistenza di una preventiva programmazioneunitaria: in assenza di altri elementi di segno univocamente convergente, quantopiù ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più risulta improbabilel’esistenza di un programma criminoso predeterminato almeno nelle sue lineefondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01).3.

Il provvedimento impugnato si è attenuto a tali principi.Il Tribunale ha preso in considerazione gli elementi indicati dalla difesa,dando atto dell’omogeneità delle norme violate, ma ha ritenuto tale dato nonsufficiente a dimostrare l’esistenza di un’unica deliberazione criminosa,valorizzando, in senso contrario, la significativa distanza temporale tra la rapinacommessa il 27 agosto 2020, di cui alla sentenza sub 2), e quelle commesse trail 1° giugno e il 2 luglio 2021, giudicate con la sentenza sub 1).La motivazione non è, pertanto, apparente né manifestamente illogica.Il giudice dell’esecuzione non ha affermato che la continuazione postuli lapreventiva programmazione dettagliata di ogni singolo episodio, ma hacorrettamente ritenuto che, al momento della commissione del primo reato,dovesse emergere la previa rappresentazione, almeno nelle linee essenziali, dellesuccessive violazioni.

Ha, quindi, escluso che la mera omogeneità dei titoli direato e la parziale vicinanza territoriale potessero, da sole, superare il dato delladistanza cronologica e fondare la prova di una comune genesi programmatica.Le doglianze difensive, nel contrapporre alla valutazione del Tribunale unadiversa lettura degli stessi indici — identità della fattispecie incriminatrice,analogia delle modalità esecutive, finalità patrimoniale e contiguità territoriale —non individuano alcun errore di diritto né alcuna frattura logica del discorsogiustificativo, ma sollecitano una riconsiderazione del merito dell’istanza.

Unasimile prospettazione è estranea al sindacato di legittimità, non potendo il ricorsoper cassazione trasformarsi in una nuova valutazione del materiale fattuale giàesaminato dal giudice dell’esecuzione.Né assume rilievo decisivo il riconoscimento della continuazione internanella sentenza indicata al punto sub 1), giacché tale statuizione concerne ilrapporto tra i reati contestualmente giudicati in quel procedimento,cronologicamente ravvicinati, in quanto commesso nell’arco di circa un mese, enon impone, di per sé, l’estensione del vincolo ad un diverso fatto, giudicato conautonoma sentenza, commesso quasi un anno prima e non sorretto, secondol’apprezzamento non illogico del giudice dell’esecuzione, da elementi concretiindicativi di una preventiva deliberazione unitaria.4.

Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.A seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad operadella legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve esserepreso in esame dal giudice dell’esecuzione, ma non comporta automaticamenteil riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso.

Esso può giustificarlasoltanto con riguardo a reati che risultino collegati e dipendenti da tale stato esempre che ricorrano anche le ulteriori condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondocomma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, dep. 03/12/2014,Iannella, Rv. 261490; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420).La modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha, dunque, introdotto undiverso concetto di continuazione per i soggetti tossicodipendenti, restandonecessaria, anche per tale categoria di autori, la dimostrazione che i reati sianoavvinti da un medesimo disegno criminoso; ne consegue che la condizione ditossicodipendenza costituisce un fattore ulteriore e concorrentedell’accertamento, non un surrogato della prova della originariaprogrammazione unitaria (Sez. 1, n. 18242 del 14/04/2014, Flammini, Rv.259192).Nel caso di specie, la censura è, in primo luogo ed in via assorbente,aspecifica, poiché non si confronta con il perimetro devoluto al giudicedell’esecuzione.Dall’originaria istanza, come risulta dal controllo degli atti, non emergealcuna deduzione in ordine a tale condizione soggettiva; la Difesa richiama,infatti, a sostegno della deduzione, «la sopravvenienza di prova nuova» (cosìdefinita testualmente in ricorso), costituita da una certificazione del SerD dellaCasa circondariale di Monza del 25 marzo 2026, dunque successiva alprovvedimento impugnato, emesso il 17 marzo 2026.Ne deriva che non può imputarsi al giudice dell’esecuzione l’omessavalutazione di un elemento che non era stato prospettato nell’istanza e che,comunque, non risultava acquisito al momento della decisione.In ogni caso, non è ultroneo osservare come il ricorso non indichi elementispecifici dai quali desumere che la dedotta condizione patologica fosse coeva aifatti giudicati e, soprattutto, che avesse inciso causalmente sulla commissionedelle singole rapine in modo tale da rivelare una previa e comune deliberazionecriminosa.La deduzione si risolve, pertanto, nel generico richiamo ad una condizionesoggettiva che, secondo i principi richiamati, non può sostituire la prova delmedesimo disegno criminoso.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alladeclaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profilidi colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinarein euro tremila.6.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bergamo, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse diXXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reatocontinuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti due sentenze:1) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.I.P. del Tribunale diBrescia il 19/09/2022, irrevocabile il 07/02/2023, di condanna per i reati di cuiagli artt. 81 comma 2, 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 4 legge 110 del1975, commessi in Palazzolo sull’Oglio tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 02/07/2021;2) sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 30/01/2024, irrevocabile il15/05/2024 di condanna per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 628 commi 1 e3 n. 1 cod. pen., 4 legge 110 del 1975, commessi in Palosco il 27/08/2020.Il decidente ha ritenuto che, nonostante l’omogeneità delle normegiuridiche violate, non potesse ravvisarsi un disegno criminoso unitario tra lecondotte, valorizzando, quale elemento dirimente, il lasso temporale intercorsotra i fatti, tale da rendere inverosimile che, al momento della commissione dellarapina più risalente, il condannato avesse già concepito e programmato le rapinecommesse quasi un anno dopo.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod.proc. pen., nonché travisamento del concetto di «medesimo disegno criminoso»e illegittima valorizzazione assorbente del dato temporale.Il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione fondandoil proprio convincimento su due direttrici interpretative non conformi alparadigma normativo: da un lato, la pretesa necessità di una programmazioneab origine dettagliata e specifica delle singole condotte; dall’altro, lavalorizzazione del dato cronologico quale elemento sostanzialmente dirimente aifini dell’esclusione dell’unitarietà del disegno criminoso.Invero, l’unicità del disegno criminoso non postula affatto la preventivaindividuazione puntuale di tutti gli episodi delittuosi, essendo sufficiente chel’agente abbia concepito sin dall’origine un programma unitario nelle sue lineeessenziali, caratterizzato da una comune matrice ideativa e finalistica, anchesuscettibile di progressivo adattamento alle circostanze concrete.Parimenti, il lasso temporale, pur pari a circa un anno, è stato elevato acriterio assorbente, trascurando il rilievo della convergenza degli ulteriorielementi valorizzati dalla difesa.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 606 lett. e)cod. proc. pen. per motivazione apparente, travisamento degli atti e omessavalutazione unitaria degli indici fattuali rivelatori del medesimo disegnocriminoso.Il giudice dell’esecuzione, pur dando atto della sussistenza di plurimi profilidi omogeneità tra i fatti, non ha proceduto a una loro sintesi valutativa,limitandosi a considerarli isolatamente e attribuendo rilievo assorbente al solodato temporale. In particolare, la motivazione risulta viziata nella parte in cuiomette di valutare in modo coordinato e integrato la sostanziale identità dellecondotte, l’omogeneità della finalità perseguita, la contiguità territoriale degliepisodi e la progressione criminale omogenea. Inoltre, il provvedimento nontiene conto del fatto che la sentenza sub 1) aveva riconosciuto la continuazioneinterna tra diversi episodi omogenei proprio in ragione dei medesimi indicatori,poi svalutati dal giudice dell’esecuzione.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione exart. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 671comma 1, cod. proc. pen., in relazione allo stato di tossicodipendenza delcondannato.Il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare lo stato ditossicodipendenza del condannato quale elemento idoneo a fondare ilriconoscimento del vincolo della continuazione. In particolare, si censural’omessa valutazione della sopravvenienza di una prova nuova, potenzialmentedecisiva, rappresentata dalla certificazione del SerD della Casa circondariale diMonza del 25 marzo 2026, attestante che il condannato è affetto da disturbo dauso di cocaina e cannabis.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della lorostretta connessione, sono manifestamente infondati e, comunque, nonconsentiti, poiché si risolvono nella sollecitazione di una nuova valutazione dimerito degli indici fattuali già apprezzati dal giudice dell’esecuzione.Va premesso che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegnocriminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni dellalegge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che laprova di detta congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indiciesteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostantealle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep.16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutarel’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma dil’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, dicarattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep.2016, Bottari, Rv. 267596).Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede esecutiva, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è, per suanatura, indiziaria, atteso che, trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte, purché nonespressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Ne consegue che laricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano, di per sé, ilcaratteristico elemento intellettivo che connota il reato continuato (Sez. 2, n.40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).In tale quadro, il decorso del tempo costituisce elemento certamenterilevante nella valutazione dell’esistenza di una preventiva programmazioneunitaria: in assenza di altri elementi di segno univocamente convergente, quantopiù ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più risulta improbabilel’esistenza di un programma criminoso predeterminato almeno nelle sue lineefondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01).3. Il provvedimento impugnato si è attenuto a tali principi.Il Tribunale ha preso in considerazione gli elementi indicati dalla difesa,dando atto dell’omogeneità delle norme violate, ma ha ritenuto tale dato nonsufficiente a dimostrare l’esistenza di un’unica deliberazione criminosa,valorizzando, in senso contrario, la significativa distanza temporale tra la rapinacommessa il 27 agosto 2020, di cui alla sentenza sub 2), e quelle commesse trail 1° giugno e il 2 luglio 2021, giudicate con la sentenza sub 1).La motivazione non è, pertanto, apparente né manifestamente illogica.Il giudice dell’esecuzione non ha affermato che la continuazione postuli lapreventiva programmazione dettagliata di ogni singolo episodio, ma hacorrettamente ritenuto che, al momento della commissione del primo reato,dovesse emergere la previa rappresentazione, almeno nelle linee essenziali, dellesuccessive violazioni. Ha, quindi, escluso che la mera omogeneità dei titoli direato e la parziale vicinanza territoriale potessero, da sole, superare il dato delladistanza cronologica e fondare la prova di una comune genesi programmatica.Le doglianze difensive, nel contrapporre alla valutazione del Tribunale unadiversa lettura degli stessi indici — identità della fattispecie incriminatrice,analogia delle modalità esecutive, finalità patrimoniale e contiguità territoriale —non individuano alcun errore di diritto né alcuna frattura logica del discorsogiustificativo, ma sollecitano una riconsiderazione del merito dell’istanza. Unasimile prospettazione è estranea al sindacato di legittimità, non potendo il ricorsoper cassazione trasformarsi in una nuova valutazione del materiale fattuale giàesaminato dal giudice dell’esecuzione.Né assume rilievo decisivo il riconoscimento della continuazione internanella sentenza indicata al punto sub 1), giacché tale statuizione concerne ilrapporto tra i reati contestualmente giudicati in quel procedimento,cronologicamente ravvicinati, in quanto commesso nell’arco di circa un mese, enon impone, di per sé, l’estensione del vincolo ad un diverso fatto, giudicato conautonoma sentenza, commesso quasi un anno prima e non sorretto, secondol’apprezzamento non illogico del giudice dell’esecuzione, da elementi concretiindicativi di una preventiva deliberazione unitaria.4. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.A seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad operadella legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve esserepreso in esame dal giudice dell’esecuzione, ma non comporta automaticamenteil riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso. Esso può giustificarlasoltanto con riguardo a reati che risultino collegati e dipendenti da tale stato esempre che ricorrano anche le ulteriori condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondocomma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, dep. 03/12/2014,Iannella, Rv. 261490; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420).La modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha, dunque, introdotto undiverso concetto di continuazione per i soggetti tossicodipendenti, restandonecessaria, anche per tale categoria di autori, la dimostrazione che i reati sianoavvinti da un medesimo disegno criminoso; ne consegue che la condizione ditossicodipendenza costituisce un fattore ulteriore e concorrentedell’accertamento, non un surrogato della prova della originariaprogrammazione unitaria (Sez. 1, n. 18242 del 14/04/2014, Flammini, Rv.259192).Nel caso di specie, la censura è, in primo luogo ed in via assorbente,aspecifica, poiché non si confronta con il perimetro devoluto al giudicedell’esecuzione.Dall’originaria istanza, come risulta dal controllo degli atti, non emergealcuna deduzione in ordine a tale condizione soggettiva; la Difesa richiama,infatti, a sostegno della deduzione, «la sopravvenienza di prova nuova» (cosìdefinita testualmente in ricorso), costituita da una certificazione del SerD dellaCasa circondariale di Monza del 25 marzo 2026, dunque successiva alprovvedimento impugnato, emesso il 17 marzo 2026.Ne deriva che non può imputarsi al giudice dell’esecuzione l’omessavalutazione di un elemento che non era stato prospettato nell’istanza e che,comunque, non risultava acquisito al momento della decisione.In ogni caso, non è ultroneo osservare come il ricorso non indichi elementispecifici dai quali desumere che la dedotta condizione patologica fosse coeva aifatti giudicati e, soprattutto, che avesse inciso causalmente sulla commissionedelle singole rapine in modo tale da rivelare una previa e comune deliberazionecriminosa.La deduzione si risolve, pertanto, nel generico richiamo ad una condizionesoggettiva che, secondo i principi richiamati, non può sostituire la prova delmedesimo disegno criminoso.5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alladeclaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profilidi colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinarein euro tremila.6. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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