CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in data 23 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Savona il 7 ottobre 2020 in relazione a reato p. e p. dagli articoli 624 e 625, comma 1 n. 7 cod.pen., con la contestata recidiva. 1.1. Il ricorso consta di tre motivi. Nel primo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che sarebbe stata desumibile dalle condizioni di indigenza del prevenuto. Nel secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Nel terzo motivo il ricorrente si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 1.2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ed invero, quanto al diniego dello stato di necessità, correttamente la Corte di merito ne ha escluso l'applicazione: si rammenta che, pacificamente, la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888; Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). Quanto alla mancata esclusione della recidiva, si ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); inoltre la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata, articolata e logica in relazione alla conferma della recidiva (basata sulla valutazione della personalità del reo, gravato da numerosissimi precedenti penali), sia in relazione al fatto che la pena risulta irrogata in misura non di molto superiore al minimo edittale, pur a fronte del riferimento ai precedenti penali dell'imputato, laddove è noto che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata I alla quantificazione della pena (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Quanto al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis, cod.pen., basterà osservare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, riferita a un caso in cui, come nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.