CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’avvocatoCristiano Annunziata, con domicilio digitale p.e.c. come da Registridi Giustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 4343/2023 emessa dalla Corte d’appello diRomaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 15433/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 24865/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 31/08/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]