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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05949/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 D.L. 463/1983 e succ. mod. alla pena di tre mesi di reclusione e di 500,00 euro di multa, articolando tre motivi di ricorso, richiede di dichiararsi la prescrizione maturata nelle more del presente giudizio (sul punto le argomentazioni sono sviluppate anche mediante memoria), e deduce violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis c.p., in punto di ritenuta insussistenza dei presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (primo motivo), nonché violazione di legge in relazione all'accertamento del reato (secondo motivo); nonché ancora violazione di legge in relazione all'art. 62-bis, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (terzo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate, configurandosi la prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto la Corte d'appello ha spiegato in modo corretto perché il fatto non può ritenersi di particolare tenuità, evidenziando, in particolare, che la reiterazione della condotta, siccome protratta per un periodo continuativo e prolungato, dal marzo al novembre 2016, integra l'abitualità ostativa al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis c. p.; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, giacché la sentenza impugnata ha correttamente spiegato perché deve ritenersi provata la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, in quanto fondata specificamente sui modelli DM 10 inviati proprio dall'azienda dell'imputato all'INPS (cfr., per identiche conclusioni, tra le tante, Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Rv. 280089 - 01); Reputato che il terzo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che il giudice di secondo grado ha rilevato come non sussistano elementi di segno positivo in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche per l'assenza di qualunque iniziativa dell'imputato al fine di regolarizzare la propria posizione; Osservato la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione (siccome sarebbe maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata), è manifestamente infondata, in quanto, come più volte enunciato dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di pronunciare, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2 c.p.p., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione e non rivestendo l'art. 129 c.p.p. valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, e Sez.

U, n. 32 del 22/11/2020, D.L., Rv. 217266 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 D.L. 463/1983 e succ. mod. alla pena di tre mesi di reclusione e di 500,00 euro di multa, articolando tre motivi di ricorso, richiede di dichiararsi la prescrizione maturata nelle more del presente giudizio (sul punto le argomentazioni sono sviluppate anche mediante memoria), e deduce violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis c.p., in punto di ritenuta insussistenza dei presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (primo motivo), nonché violazione di legge in relazione all'accertamento del reato (secondo motivo); nonché ancora violazione di legge in relazione all'art. 62-bis, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (terzo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate, configurandosi la prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto la Corte d'appello ha spiegato in modo corretto perché il fatto non può ritenersi di particolare tenuità, evidenziando, in particolare, che la reiterazione della condotta, siccome protratta per un periodo continuativo e prolungato, dal marzo al novembre 2016, integra l'abitualità ostativa al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis c. p.; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, giacché la sentenza impugnata ha correttamente spiegato perché deve ritenersi provata la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, in quanto fondata specificamente sui modelli DM 10 inviati proprio dall'azienda dell'imputato all'INPS (cfr., per identiche conclusioni, tra le tante, Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Rv. 280089 - 01); Reputato che il terzo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che il giudice di secondo grado ha rilevato come non sussistano elementi di segno positivo in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche per l'assenza di qualunque iniziativa dell'imputato al fine di regolarizzare la propria posizione; Osservato la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione (siccome sarebbe maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata), è manifestamente infondata, in quanto, come più volte enunciato dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di pronunciare, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2 c.p.p., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione e non rivestendo l'art. 129 c.p.p. valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, e Sez. U, n. 32 del 22/11/2020, D.L., Rv. 217266 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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